Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
Nel giudizio volto alla commisurazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può assumere rilievo, in riferimento al parametro della capacità a delinquere, il fatto che l'imputato abbia violato una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2010, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/01/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 203
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 39138/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC MI N. IL 06/06/1983;
avverso la sentenza n. 8645/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Ippolito.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione UO AR - agli arresti domiciliari per questa causa- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 marzo 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di concorso nella detenzione e spendita di banconote da 100 Euro contraffatte (tutte recanti il medesimo numero identificativo) e di truffa ai danni di un commerciante di Bacoli, fatti del 29 settembre 2007. Deduce il vizio di motivazione riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione sarebbe stata resa utilizzando un parametro diverso da quelli indicati dall'art. 133 c.p. (la violazione dei misura cautelare) e, viceversa, non utilizzando adeguatamente il dato della confessione resa dal ricorrente quando ancora il quadro probatorio non era del tutto chiaro.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte ha fatto ricorso, per negare le attenuanti generiche, a dati sicuramente rilevanti per la delineazione della "capacità a delinquere del colpevole", così come previsto dall'art. 133 c.p., comma 2. Tale parametro normativo può invero essere desunto dal carattere del reo, dai suoi precedenti penali e dalla condotta tenuta prima, durante e dopo la commissione del reato per il quale si procede. Tanto premesso è evidente che la violazione di una misura cautelare - pur disciplinata quanto ad effetti dal codice di rito che prevede una immediata reazione del sistema al fine di preservare la collettività dalla pericolosità così manifestata dall'agente - ben può costituire anche uno dei criteri sul quale basare il giudizio sulla capacità a delinquere dello stesso imputato, al momento della quantificazione della pena.
Il mancato adempimento delle prescrizioni inerenti una misura cautelare non contenitiva, invero, ove non giustificato, costituisce in primo luogo manifestazione di indifferenza e refrattarietà ai precetti imperativi del codice di rito ma non infrange la logica e la razionalità il ragionamento del giudice del merito che da ciò argomenti e ricavi, più in generale, un maggior grado di capacità a delinquere del soggetto e cioè una sua attitudine alla violazione anche dei precetti del codice penale sostanziale.
Nella specie i giudici sono pervenuti a tale conclusione valorizzando non solo la duplice violazione di misure cautelari, ma anche, nella medesima prospettiva, l'esistenza di un ulteriore precedente penale riportato dal ricorrente. Hanno anche escluso che la confessione dal medesimo resa potesse meritare una uguale valorizzazione ex art. 133 c.p., sottolineando la imponenza delle emergenze processuali raccolte comunque dagli inquirenti e tali da rendere la confessione dell'imputato la espressione di un mero calcolo di convenienza processuale piuttosto che un sintomo di resipiscenza. Un simile ragionamento è completo e rispettoso dei parametri normativi regolanti la materia sicché il ricorso deve giudicarsi manifestamente infondato.
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1000 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di 1000 Euro.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010