Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
Integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 136, comma settimo, C.d.S. (guida con patente italiana scaduta di validità) - e non il reato contravvenzionale di guida senza patente - la condotta dello straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera non convertibile in corso di validità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2012, n. 22059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22059 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco Presidente del 08/03/2012
Dott. GALBIATI Ruggero rel. Consigliere SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto Consigliere N. 411
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 24689/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROVERETO;
nei confronti di:
5) LE DA VA LI N. IL 11/03/1979 C/;
avverso la sentenza n. 155/2011 GIP TRIBUNALE di ROVERETO, del 12/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 12702/2011, assolveva EL Da LV EL per il reato di guida senza patente perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. In particolare, era stato rilevato che la donna, cittadina brasiliana residente in Italia da oltre un anno, stava guidando un'autovettura, munita di patente guida di nazionalità brasiliana in corso di validità. Ad avviso del Giudicante, la condotta dell'imputata, ai sensi dell'art. 136, comma 7 e art. 126 C.d.S., comma 7, doveva ritenersi configurare solo l'illecito amministrativo perpetrato dal conducente di veicolo con patente scaduta di validità.
2. Il P.M. presso il Tribunale di Rovereto proponeva ricorso per cassazione. Rilevava che il GIP aveva erroneamente emesso sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Difatti, la normativa in materia disponeva che gli stranieri potevano guidare in Italia con patente straniera per il periodo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia;
dopodiché, la patente straniera doveva essere convertita in quella italiana (il che era possibile per i cittadini di Paesi Comunitari ovvero di Paesi non comunitari ma con rapporti di reciprocità con l'Italia) ovvero lo straniero doveva conseguire la patente italiana. Nel caso di specie, EL Da LV EL, in quanto titolare di una patente di guida non convertibile, avrebbe dovuto ottenere la patente italiana per guidare legittimamente nel nostro Paese, trovandosi in loco da oltre un anno. La violazione, invece riscontrata, configurava il reato contravvenzionale di guida senza patente. Chiedeva l'annullamento della decisione.
3. Il ricorso va respinto perché infondato.
La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale;
questa possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari. Negli altri casi, cd. patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente:
a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia.
b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta).
c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente.
d) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della strada previgente non differente in tema - peraltro - da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass. 13/10/1997 n2392;
Cass. 17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 cod. strada, introdotto dal D.Lgs. n. 59 del 2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/20013, al comma 14 stabilisce testualmente: "Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11".
Pertanto, corretta si palesa la statuizione adottata dal GIP del tribunale di Rovereto.
4. Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese, provenendo l'impugnazione da parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012