Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui venga prorogato con legge (art. 22 della legge n. 158 del 1991) il periodo di occupazione, precedentemente autorizzata a fine di espropriazione, successivamente al termine stabilito, l'applicabilità retroattiva riconosciuta a tale norma di proroga dall'art. 23 della legge stessa non rimuove l'effetto ablativo della proprietà, prodottosi a seguito di irreversibile trasformazione del suolo e successiva scadenza del periodo di occupazione legittima nel frattempo verificatosi.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 16/06/2003 n° 25887Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA US, AC ES RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL FANTE 2, presso l'avvocato P. PALMERI, rappresentati e difesi dall'avvocato DIEGO ZIINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA LA TARTARUGA Srl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 2, presso l'avvocato I. FIORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO PERRICONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI PALERMO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 02200/97 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'avvocato E. ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE LA MARCA, SALVATORE MODICA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA US, AC ES RI, COOPERATIVA EDILIZIA LA TARTARUGA Srl;
- intimati -
avverso la sentenza n. 735/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1.1. IA RE RI e il figlio SI LO convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il comune di Palermo e la cooperativa edilizia " La TA" a r.l., ed esponevano che una loro area in loc. Bonagia di quel comune era stata occupata illegittimamente, in forza di decreto non notificato ed essendo, comunque, scaduto il termine prefissato, dalla detta cooperativa e dal comune per realizzarvi 60 alloggi sociali;
che, realizzata tale opera, non potevano ottenere la restituzione dell'area per sua irreversibile trasformazione.
Chiedevano, pertanto, che gli occupanti fossero condannati al risarcimento del danno.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda, affermando la legittimità dell'occupazione, anche per le regolari proroghe ottenute.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 22 ottobre 1992, rilevata la legittimità dell'occupazione ed esclusa la rilevanza dei vizi della notifica, rigettava la domanda.
1.2. Con sentenza 3 - 27 novembre 1995 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da IA RE RI, in proprio e quale erede del figlio SI LO, deceduto nelle more del giudizio, salvo per quanto attiene alla pronuncia sulle spese, che dichiarava integralmente compensate.
La sentenza è così motivata:
- secondo la più recente giurisprudenza di legittimità le proroghe dei termini di occupazione in corso disposte da norme di legge hanno automatica efficacia, a differenza della precedente normativa, che prevedeva in via generale ed astratta un termine massimo;
non pertinente era, perciò, il richiamo alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 5 della legge n.385 del 1980;
- il dedotto vizio di notifica del decreto, quale affermata causa di illegittimità dell'occupazione, non determinava l'inesistenza del potere ablatorio, ma atteneva, se mai, alla correttezza del suo esercizio, che poteva essere esaminata soltanto dal giudice amministrativo;
- l'essersi realizzata l'irreversibile trasformazione dell'area era del tutto indifferente, essendo stato il decreto di esproprio emesso entro i termini (prorogati) di occupazione;
- la questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di proroga dei termini di occupazione era già stata risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 - 19 maggio 1993, n. 244.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AJ GI, nella sua qualità di tutore di IA RI RE, sulla base di due mezzi d'annullamento. Resistono con controricorso la cooperativa " La TA " e il comune. Quest'ultimo ha, altresì, proposto ricorso incidentale. La cooperativa ha, inoltre, presentato memoria scritta. Motivi della decisione
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 20 della legge 20 ottobre 1971 n.865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.10;
5 bis della legge 1 marzo 1985 n.42; 14 della legge 29 dicembre 1988, n.47; 22 e 23 della legge 20 maggio 1991, n.158; omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n.3 e n.5, cod.proc.civ.
Premesso che la giurisprudenza di questa Suprema Corte formatasi in relazione all'art. 5 della legge n.385 del 1980 ( in particolare, le S.U. nella sentenza 9826/93 ) ha ripetutamente affermato la non operatività automatica delle proroghe legali, pur se medio tempore intervenute, il ricorrente sostiene che tale principio deve applicarsi anche alle leggi di proroga successive.
Infatti, la formula impiegata da tali leggi non è dissimile da quella usata da quella del 1980, come riconosciuto dal Consiglio di Stato in relazione alla proroga disposta con la L. n.42 del 1985. Nella specie è incontestato che nessun provvedimento di proroga fu adottato dall'amministrazione.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 20 della legge n.865 del 1971, 5 bis della legge n.42 del 1985, 14 della legge n.47 del 1988, 22 e 23 della legge n.158 del 1991; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione;
in relazione all'art. 360, n.3 e n. 5, cod.proc.civ..
Lamenta che la sentenza non abbia considerato che la legge di proroga sarebbe, comunque, inoperante, ove sia intervenuta dopo che l'immobile abbia subito una radicale ed irreversibile trasformazione, la quale produrrebbe l'effetto della perdita della proprietà e, quindi, renderebbe la proroga inutiliter data. Nel caso di specie, gli alloggi vennero tutti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n.47 del 1988. 2.3. Col ricorso incidentale il comune denuncia erronea motivazione in relazione alla pronuncia con la quale sono state dichiarate compensate le spese del primo grado di giudizio.
Infatti, la Corte d'Appello ha giustificato tale decisione con la "delicatezza e novità delle questioni giuridiche affrontate, in particolare in ordine alla automatica efficacia delle leggi di proroga dei termini di occupazione ". Orbene, tale motivazione è del tutto erronea, non essendosi affatto dibattuto dell'efficacia delle proroghe nel giudizio di primo grado.
3. Motivi della decisione.
3.1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
3.2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come la Corte ha ripetutamente statuito, diversamente da quanto sancito dalla disciplina di cui alla legge n.385 del 1980, al d.l. n.396 del 1981 (convertito nella legge n.535 del 1981) e al d.l. n.298 del 1982 (convertito nella legge n.481 del 1982), le proroghe dettate con gli articoli 5 bis della legge n.42 del 1985 (che ha convertito il d.l. n.901 del 1984 , 14 della legge n.47 del 1988 (che ha convertito il d.l. n.534 del 1987), nonché dagli articoli 22 e 23 della legge n.158 del 20 maggio 1991 operano de jure, senza che, cioè, sia necessario un provvedimento ad hoc (si vedano, fra le diverse conformi, oltre a quella indicata nella sentenza impugnata, le sentenze di questa sezione 18 luglio 1995, n. 7807; 2 maggio 1997, n. 3798 ). Le ragioni svolte nel ricorso non sono tali da indurre la Corte ad un mutamento di detto indirizzo.
3.3. Merita, invece, accoglimento il secondo mezzo. I giudici di merito, partendo dalla esatta premessa dell'efficacia automatica delle proroghe disposte con legge, non hanno considerato che l'ultima proroga - pur operando retroattivamente, in forza dell'art.23 della legge 158 / 91 - non poteva eliminare i rapporti giuridici che, nel frattempo, risultassero definiti. Invero, mentre le proroghe disposte coi primi due provvedimenti legislativi erano intervenute, rispettivamente, entro la scadenza dell'originario periodo di occupazione legittima e di quello risultante dalla prima proroga, la terza proroga (sempre per legge) era intervenuta quando il periodo di occupazione legittima (prorogato per la seconda volta) era scaduto. Pur avendo la terza proroga efficacia retroattiva, e pur essendo la disciplina introdotta dalle citate leggi, nella sua globalità, immune da rilievi di incostituzionalità (sentenze della Corte Costituzionale 244/93 e 163/94), tale efficacia non può eliminare l'effetto ablativo della proprietà nel frattempo verificatosi. Infatti, poiché l'irreversibile trasformazione del suolo risaliva certamente a prima del 17 febbraio 1991, data di scadenza del periodo di occupazione legittima a seguito della proroga disposta col d.l. 19 dicembre 1987, n.534, il successivo atto normativo di proroga, entrato in vigore nel maggio 1991, pur tenendosi conto della sua applicabilità retroattiva al 1 gennaio 1991, disposta dall'art.23, non poteva eliminare l'effetto - medio tempore verificatosi - di estinzione della proprietà per trasformazione irreversibile e successiva scadenza del periodo di occupazione legittima.
Da ciò conseguiva l'ammissibilità dell'azione risarcitoria per il danno conseguente alla perdita della proprietà.
3.4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, impedisce l'esame delle censure formulate nel ricorso incidentale.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. La Corte di rinvio si uniformerà al seguente principio di diritto "nel caso in cui venga prorogato con legge (art. 22 della l. n.158 del 1991 ) il periodo di occupazione, precedentemente autorizzata a fine di espropriazione, successivamente al termine stabilito, l'applicabilità retroattiva riconosciuta a tale norma di proroga dall'art. 23 della legge stessa non rimuove l'effetto ablativo della proprietà, prodottosi a seguito di irreversibile trasformazione del suolo e successiva scadenza del periodo di occupazione legittima, nel frattempo verificatosi".
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
Riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 giugno 1998. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 12 GENNAIO 1999.