Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo del telefono, non possono avere rilevanza, ai fini della validità degli atti, la comunicazione del luogo della data e dell'ora dell'udienza di convalida effettuata telefonicamente con messaggio registrato sulla segreteria telefonica del difensore di fiducia, non seguita dalla conferma a mezzo di telegramma, e la nomina di difensore d'ufficio, qualora si deduca l'illegittimità del procedimento di notificazione ma non si contesti di aver avuto, comunque, tempestiva conoscenza dei dati sopra indicati relativi all'udienza. In tal caso si realizza, infatti, quella situazione di effettiva conoscenza dell'atto del procedimento da compiere che nella procedura di convalida dell'arresto può essere assicurata anche con forme diverse da quelle ordinariamente prescritte per le notificazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1998, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 16.10.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 3122
3. " Adalberto Albamonte " REGISTRO GENERALE
4. " RI Martella " N. 29624/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 23.3.1998 del Tribunale di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. E. Scardaccione, che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Fatto e diritto
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da RE LL avverso l'ordinanza con cui il locale GIP aveva respinto l'istanza tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità dell'interrogatorio per omesso avviso al difensore dell'udienza di convalida, la dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare disposta nei suoi confronti. Ciò sul rilievo che l'avviso del luogo, data ed ora dell'udienza di convalida, fissata per le ore 18 del 24.1.1998, era stata lasciata alle ore 10,30 della stessa giornata sulla segreteria telefonica del difensore, e che, stante l'assenza di quest'ultimo, il GIP aveva correttamente nominato un difensore di ufficio ritenendo rituale tale comunicazione à termini del combinato disposto degli art. 391, 2^ comma, e 97, 4^ comma, c.p.p..
Ricorre per cassazione il LL, riproponendo l'eccezione di nullità già esaminata e respinta dai giudici di merito. Pur avendo il GIP valutato come correttamente effettuata la comunicazione dell'avviso di udienza e legittima la nomina di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., e malgrado il devoluto fosse strettamente legato alla ritualità dell'avviso, i giudici, esorbitando dai limiti del giudizio di appello, avrebbero prospettato, secondo il ricorrente, la diversa ipotesi del mancato reperimento del difensore di fiducia, peraltro senza nemmeno apprezzare le modalità della ricerca e tener conto che per costante giurisprudenza un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica di uno studio professionale non soddisfa in alcun modo il dettato di cui all'art. 149 c.p.p.. Il ricorso è infondato.
Con riguardo all'eccezione processuale concernente l'asserita violazione dei limiti della cognizione del giudice di appello in ordine ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, giova precisare che, sebbene l'oggetto del giudizio sia delimitato, per l'implicito rinvio contenuto nell'art. 310 c.p.p., dai motivi proposti dall'interessato (art. 597 c.p.p.), tuttavia il giudice medesimo può ovviare, secondo la regola generale delle impugnazioni di merito, a possibili carenze di motivazione del provvedimento impugnato.
Orbene a tali criteri si è correttamente ottenuto il Tribunale di Roma laddove ha chiarito, dando così puntuale risposta alle obiezioni del ricorrente, le ragioni che inducevano a ritenere del tutto rituale sia la comunicazione al difensore di ufficio à termini dell'art. 97 c.p.p.. Quanto al secondo aspetto della doglianza va rilevato che il ricorrente si è limitato a criticare le modalità di esecuzione della comunicazione - effettuata telefonicamente con messaggio registrato sulla segreteria telefonica - concernente l'udienza di convalida, di cui tuttavia non contesta di avere avuto tempestiva conoscenza.
L'assunto del ricorrente che all'avviso telefonico dovesse seguire l'invio di un telegramma ai sensi dell'art. 149 c.p.p. è allora privo di fondamento, essendosi in concreto realizzata quella situazione di effettiva conoscenza dell'atto del procedimento da compiere che nella procedura di convalida dell'arresto - caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale - può essere assicurata anche con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni (Cass. SS.UU. 11.1.94, Ric. Mortes). Il ricorso non può, pertanto, che essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà à termini dell'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p. poiché al presente provvedimento non consegue la liberazione del LL.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter - disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16.10.1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998