Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9907 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
O L L 74 O .3 B E CBBLICA ITALIANA N E , 1 N 92 IO Z -1 A -11 9907 A R P T 1 I S 2 D E IN NOME FL POPOLODIC LA CORTE SUP D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO A OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario R.G.N. 5863/99Presidente SPADONE Consigliere Cron. 22510 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 04/05/01 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: STUDIO TOMBA DI NERONE GIA' STUDIO ESPERO S.r.L. SERVIZI TECNOCASA, in persona dell'Amm.re AUCONE STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato GLINNI RAFFAELE, che lo difende unitamente agli avvocati MANCINI FERNANDO, DE ANGELIS FEDERICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG AH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV presso lo studio dell'avvocato PERRI N,2001 MIGLIO 23, 774 difeso dagli avvocati D'INNELLA GIOVANNI, AMBROSIO -1- DARIO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3059/98 del Giudice di pace di BARI depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di pace di Bari GH HA chiedeva ed otteneva nei confronti dello Studio Espero, avente sede in Roma, il pagamento di lire 1.190.000, a titolo di restituzione di provvigioni non dovute. L'ingiunta proponeva opposizione eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni di reciprocità (essendo il ricorrente uno straniero, cittadino iraniano, rifugiato delpolitico) nonché l'incompetenza territoriale giudice adito e la nullità del ricorso per mancata indicazione della residenza del ricorrente;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, contestando la documentazione posta a base del ricorso. Con sentenza 3/12/98 il Giudice di pace, ritenute infondate le preliminari eccezioni sollevate dall'opponente e fondata, invece, la domanda monitoria, rigettava l'opposizione condannando l'opponente (nel frattempo trasformatasi in s.r.l. Studio Tomba di Nerone) al pagamento delle spese di causa. Contro la sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione basato su quattro motivi. L'intimato resisteva con controricorso. Il ricorso, in ragione della questione di giurisdizione sollevata col primo motivo di ricorso, veniva assegnato alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza depositata il 18/2/2001, rigettavano la doglianza rimettendo gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava il ricorso a questa sezione semplice per la decisione degli altri motivi di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE ے ک restanti motivi di ricorso vanno I disattesi. In particolare, il secondo motivo col quale si lamenta la violazione degli artt.20 € 18 cod. proc. civ. per avere la sentenza affermato la competenza territoriale del Giudice di pace di Bari, anziché del Giudice di pace di Roma, luogo dove si radicavano, secondo la ricorrente, sia il foro convenzionale esclusivo, che il forum rei ed i fori alternativi di cui all'art.20 cod.proc.civ. non può essere accolto perché la competenza è stata dal Giudice di pace correttamente determinata 5 facendo riferimento al ricorso monitorio, e cioè alla domanda introduttiva proposta dal GH HA, che era basata non già sul contratto di intercorso tra le parti (a cui famediazione riferimento l'odierna ricorrente), ma sulla scrittura, posta a base del ricorso monitorio. In virtù di tale scrittura, ritenuta dalla sentenza riconoscimento di debito, il foro competente andava individuato a Bari, luogo di residenza del GH HA, creditore della prestazione. terkno II 1 Non può essere accolto il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione degli artt.25 e avere il Giudice di pace638 cod. proc. civ. per non rilevato la nullità del ricorso monitorio per mancata indicazione della residenza del ricorrente GH HA. La mancata indicazione nel ricorso monitorio della residenza del creditore procedente non costituisce causa di nullità dell'atto se questo contiene elementi sufficienti ad individuare senza alcuna incertezza il soggetto che ha proposto il ricorso. I requisiti indicati dall'art.125 cod. proc. civ. (e non 25, come dedotto nel ricorso) e richiamati dall'art.638 stesso codice non sono richiesti a pena di nullità, la quale si determina soltanto quando dall'atto (e non solo da uno solo elementi in esso indicati) non si possa degli assolutamente identificare la persona da cui l'atto proviene. Nel caso in esame questa ipotesi (e cioè l'assoluta incertezza sulla persona del creditore procedente) non ricorre. Basti osservare che la sufficienza delle indicazioni contenute nel ricorso monitorio ha consentito all'opponente di proporre contro il HA rituale ed articolato atto di opposizione al decreto ingiuntivo. il quarte Herre motivo va disatteso - Anche III La ricorrente ha denunciato violazione degli artt.2227 cod.civ; 214, 216 cod. proc. civ. e vizi di motivazione per avere la sentenza riconosciuto efficacia probatoria ad un atto (il fax a firma 1 ritenuto dalla sentenza riconoscimento di debito), che, in presenza di un formale disconoscimento della scrittura e senza alcuna rappresentante del indagine sulla qualità di ' LL, non poteva essere ritenuto di provenienza dell'opponente. La sentenza ha riconosciuto efficacia probatoria alla predetta scrittura perché il di causa complesso delle risultanze analiticamente indicate dalla sentenza e non tutte specificamente contestate in questa sede facevano ritenere che essa proveniva da una persona (il LL, appunto) che aveva agito in nome e per conto dell'opponente. In tale contesto, il operato disconoscimento della scrittura dall'opponente era del tutto ininfluente, in quanto diretto a contestare la sottoscrizione del fax, ma non anche il suo contenuto né tanto meno la qualità di rappresentante del M illi, ritenuta dalla sentenza non già in base alla firma apposta al fax, ma in base al complesso degli altri elementi probatori. In conclusione, non sussiste alcuno dei vizi per i quali è consentito di ricorrere per cassazione contro le sentenze del Giudice di pace pronunziate come quella in esame secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 della cod. proc. civ., apparendo le censure ricorrente inammissibilmente volte a sindacare le ragioni della regola di equità posta dal giudicante a base della decisione. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in lire -881.300 di cui lire 800.000 per onorari. Roma, 4 maggio 2001 L'estensore Il presidente Trovantellyکامر Крайши IL CANCELLIERE CT Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 20 LUG, 2001. IL CANCELLIERE C1 O L L 4 O 7 B .3 E N ) , E 1 O C 9 ZI 9 PA 1-1 A P I 1-1 D S 2 E A . IC L R 0 ID A 3 D H E E C T 6 4 N E SE . T.N T E T R (IS A