Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 70106 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I.R.PE.F.: redditi di indennità01632 03 lavoro dipendente;
LA CORTE SEZIONE CIV LE V - TRIERUAR composta dai Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 13255/2000 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Cron. 3728 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Ud. 12.6.2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13255 R.G. 2000, proposto da AR AM, rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Gianfranco GAFFURI ed Enrico ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via Cosseria 5;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria E L 6 I I V N 0 I O I 1 C Z Regionale del Piemonte in data 5 marzo 1999, depositata col n. A S 0 E S A C 7 N I D O I . 2638 A 1 P M E M R 1 P U A S C E T R O C 29/1/99 l'11 maggio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Romanelli per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rigettati i motivi primo e secondo. Svolgimento del processo ET IO, funzionario del Credito Italiano S.p.a. fu, per disposizione aziendale, trasferito da Alessandria a Novi Ligure, percependo a mente dell'art. 51 del contratto collettivo 21 luglio 1980 - il “contributo per maggior canone di locazione", per il 1986, 1987 e 1988, nonché, per il 1987, la “diaria di trasferimento". Le somme non vennero assoggettate a ritenuta, perché di natura risarcitoria, e l'ufficio delle imposte dirette di Novi Ligure, ritenendole imponibili in i.r.pe.f., emise avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, che il contribuente impugnò, sull'assunto di non tassabilità. La Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria accolse il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha escluso la natura risarcitoria ed affermato, in assenza di esclusioni espresse, l'imponibilità di tutte le erogazioni dipendenti dal rapporto di lavoro. Per la cassazione ricorre, con più motivi illustrati da memoria, il 2 contribuente, mentre l'Amministrazione resiste con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente espressamente deduce, col ricorso, due ordini di censure. 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché (in relazione all'art. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)". Critica, sotto tale profilo, la sentenza impugnata, riproponendo la prospettiva difensiva, secondo cui “la sostituzione tributaria (...) determina un vero e proprio mutamento del soggetto passivo, giacché la legge surroga al contribuente naturale - nei suoi obblighi verso il fisco - colui che ha corrisposto la somma costituente reddito"; si duole altresì della omessa pronunzia in ordine alla doppia imposizione, insita nella pretesa di adempimento anche da parte del sostituito. 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. 29.9.1973, n. 597 e dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo concernente la sua tassazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.); motivazione omessa o comunque insufficiente su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.". Ripropone, per tale via, gli argomenti sulla non imponibilità 3 dell'indennizzo per il maggior canone di locazione, stante la natura risarcitoria dell'erogazione, intesa ad "indennizzare il lavoratore di sacrifici provocati da una decisione cui il dipendente è estraneo". Nega pertanto che ricorra un reddito, in senso 'fiscale', sottolineando che l'opposta opinione - seguita dal giudice del gravame - indurrebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., a tassare il ristoro di un maggior costo. Aggiunge che, per i periodi d'imposta in contestazione, sono frattanto intervenute sentenze del giudice di legittimità, favorevoli al sostituto d'imposta, dichiarando di volersi avvalere del giudicato favorevole al coobbligato solidale, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, C.C. Richiama infine il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 472/1997, più favorevole al contribuente ed applicabile con efficacia retroattiva, precisando, nella memoria illustrativa l'istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza esegetica, in rapporto alla evoluzione giurisprudenziale, con riguardo all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997 cit., anche in relazione all'art. 10, comma 3, della legge 212/2000 (statuto del contribuente). L'Amministrazione finanziaria resiste, affermando l'esattezza delle conclusioni raggiunte in sede di merito. Il ricorso, infondato, deve essere respinto. Non si può accedere alla censura formulata col primo motivo. Diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di ritenuta a titolo di imposta - in realtà sostitutiva, e rispetto alla quale la posizione del 'sostituito' ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata 4 accertata l'omissione del 'sostituto' in ordine alla ritenuta ed al versamento -, nella ritenuta a titolo di acconto - diretta ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento nei confronti del percettore del reddito -, l'intervento del 'sostituto' lascia inalterata la posizione del 'sostituito', comunque obbligato a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta e concorrenti a formare la base imponibile, sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. In tale forma di sostituzione, cd. impropria, se la ritenuta non sia stata operata, il percettore dovrà ovviare calcolando, con la dichiarazione, l'imposta sul complessivo imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso: ed è sulla dichiarazione che l'Ufficio eserciterà i suoi poteri di controllo ed accertamento, liquidando la maggiore imposta in dipendenza di proventi non dichiarati, sui quali il 'sostituto' non abbia operato la ritenuta, omettendo il conseguente versamento (in tali esatti termini, Cass. 2212 e 2611/2000; v. anche Cass. 3330, 5782, 6292, 10057, 10613, 12814, 13182, 14995/2000). La soluzione mostra l'infondatezza del motivo, escludendone anche il profilo conclusivo, circa l'ipotizzabilità di una doppia imposizione. Essa comporta, al tempo stesso, il superamento della richiesta di estensione dei giudicati favorevoli al 'sostituto'. Difatti, non senza rilevare il carattere di novità della stessa, si osserva come la fattispecie non sarebbe mai sussumibile nella disciplina dell'art. 1306, comma 2, c.c., poiché non di solidarietà si tratta come è 5 significativamente confermato dalla coincidenza solo parziale degli imponibili a raffronto -, sibbene di mera comunanza della problematica inerente i rapporti col fisco del 'sostituto' e del 'sostituito' (cfr., per tutte, Cass. 10057/2000 cit.). Inattendibile è pure la censura di fondo, articolata col secondo mezzo di cassazione. -E' ormai consolidato indirizzo di questa Corte cui il collegio intende aderire in assenza di nuovi e diversi argomenti a sostegno della tesi del contribuente - che il "contributo per maggior canone di locazione" è interamente assoggettabile ad i.r.pe.f., sia nel vigore degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 597/1973, sia sotto il regime dei corrispondenti articoli del t.u.i.r (d.P.R. 917/1986). Si tratta, infatti, di erogazioni di natura reddituale - per il loro indubbio collegamento col rapporto di lavoro -, anche se intese ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi con lo spostamento territoriale dell'attività lavorativa, senza che sia dato dubitare della rispondenza di tale interpretazione al principio della capacità contributiva fissato nell'art. 53 Cost. (si rinvia, per tutti, ai precedenti più sopra richiamati;
fra le più recenti, cfr. Cass. 13482/2001). Le stesse considerazioni valgono, come ben s'intende, per la “diaria di trasferimento", interamente imponibile per i periodi d'imposta anteriori al 1998 (art. 3 del d. lgs. 314/1997, che ha sostituito l'art. 48 t.u.i.r.: v. già Cass. 1842/2000 e, più di recente, Cass. 3421/2002). Neppure è dato accedere all'ultima richiesta, cui il P.M. ha mostrato di prestare adesione. L'invocata inapplicabilità delle sanzioni 6 non costituisce infatti materia di 'ius superveniens' (art. 6, comma 2, del d.P.R. 472/1997) né in relazione alla data della pronuncia di merito (5 marzo 1999) né con riguardo alla normativa previgente (art. 8 d.lgs. 546/1992 e, prima, art. 39-bis del d.P.R. 636/1972), tanto che non a caso il contribuente l'ha sollecitata col ricorso introduttivo. Egli, tuttavia, rimasto interamente vittorioso in primo grado, non risulta averla in alcun modo riproposta in sede di gravame, con l'inevitabile effetto preclusivo, che non consente, ora, l'applicabilità di ufficio della disposizione di favore. Il ricorso deve essere, pertanto, interamente rigettato. La natura della causa e le incertezze interpretative pregresse giustificano la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002. Il Presidente Il Cons. estensore - Enrico Papa Bruno Saccucci - жило осчис CANCEL NCELLIERE C Arnaldo GasanaT صمنه DEPOSITATO IN CANCEL ERIA Oggi 74 EER 2003.... IL CANCELLIERE C1 Arold's maldo Casano 7