Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il sindaco che consenta l'abbandono incontrollato di rifiuti in un'area di proprietà comunale, anche in presenza di una delega ad un dirigente comunale, allorché ometta, sebbene diffidato dai competenti organi di vigilanza, di esercitare il controllo sull'operato del delegato, atteso che ciò si pone su un piano diverso rispetto al divieto di ingerirsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2007, n. 12434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12434 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 21/02/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 593
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 034203/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD DO TO, N. IL 13/08/1946;
avverso SENTENZA del 26/05/2006 del TRIB. SEZ. DIST. di PAVULLO NEL FRIGNANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26 maggio 2006, il Tribunale di Modena ha ritenuto CA NA RT responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2 (per avere, nella sua qualità di
Sindaco di Fiumalbo, lasciato in stato di abbandono, in modo incontrollato e senza autorizzazione, rifiuti urbani solidi in una area di proprietà del Comune) e lo ha condannato alla pena di giustizia. A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato i fatti enucleati nel capo di imputazione e, cioè, che, nonostante varie diffide da parte dell'Arpa, l'imputato continuasse a tollerare il mantenimento dei rifiuti, provenienti dallo scarto quotidiano dei cittadini, su un sito senza cautele ed in assenza di provvedimenti autorizzatoli o di ordinanze contingibili ed urgenti. Secondo quanto riferito da un teste, le modalità di gestione dei rifiuti erano state concordate tra il Sindaco ed il responsabile dell'aera tecnica.
Il Giudice non ha ritenuto non applicabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. e ininfluente, ai fini di un esonero dalla responsabilità penale del Sindaco, una delega di funzioni in materia non avendo l'imputato compiuto i necessari atti di indirizzo ne' avendo messo l'ufficio delegato in condizione di operare adeguatamente. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il Giudice non ha considerato la L. n. 142 del 1990 che distingue, all'interno degli Enti locali, "i poteri di indirizzo e di controllo", che incombono al Sindaco, e l'attività di "gestione amministrativa" che spetta ai dirigenti;
- che, in presenza di una apposita delega per la gestione dei rifiuti, non poteva rispondere delle eventuali violazioni commesse dal dirigente;
- che aveva adottato gli atti amministrativi necessari per fornire il paese di discarica realizzando una isola ecologica destinata alla raccolta dei rifiuti del territorio comunale (che è stata ultimata con ritardo per fatti a lui non imputabili);
- che il suo comportamento deve ritenersi scriminato per la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il punto fondamentale della difesa dello imputato si incentra nella presenza di una valida delega di funzioni al dirigente comunale che, a suo dire, lo esonerava da responsabilità penali per le eventuali violazioni commesse dal preposto.
A sostegno del suo assunto, l'imputato cita il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 (testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali), nel quale si compendiano le disposizioni della L. n.142 del 1990, art. 51, che distingue tra poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo (demandati agli organi di governo degli enti locali) e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (attribuiti ai dirigenti).
È corretta la prospettazione che, in base a tale divisione, al Sindaco competevano le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti e l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni;
la gestione amministrativa del settore ed ogni ulteriore problema di carattere tecnico - operativo spettava al dirigente comunale.
Tuttavia, l'imputato dimentica come al Sindaco competesse, pure, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in di adeguatamente operare;
tali doverosi incombenti sono stati pretermessi come risulta dal testo del provvedimento impugnato. Nè è invocabile, nel caso in esame, il principio secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di governo è limitato alla verifica del corretto svolgimento degli obiettivi di programmazione generale perché una tale programmazione non è stata effettuata;
ne' è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve interferire ed invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia. Ciò in quanto l'imputato era pienamente consapevole che lo smaltimento dei rifiuti nel suo territorio avveniva in violazione della legge ed era stato diffidato dalla Arpa dal mantenere la illecita situazione;
inoltre, risulta che le modalità di gestione del sito erano state concordate dal Sindaco con il responsabile della area tecnica. In tale contesto, è chiaro che la situazione antigiuridica non dipendeva dalla attività del preposto (che, comunque, essendo nota all'imputato imponeva un suo intervento per garantire il rispetto della legge con la riassunzione della originaria funzione delegata); la abusiva gestione dei rifiuti è stata direttamente disposta dal Sindaco. La prospettata "necessità ineluttabile" di fare fronte allo smaltimento dei rifiuti, in attesa della realizzazione di una stazione ecologica, avrebbe dovuto essere risolta non violando la legge, ma con la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 13 era lo strumento che l'ordinamento riconosceva all'imputato come scriminante per la non rigorosa osservanza della legislazione in materia;
l'ordinanza avrebbe dovuto consentire forme straordinarie di smaltimento nel rispetto di misure precauzionali volte a tutela della ambiente e della salute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2007