Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 109 REPUBBLI ITALM IN NOME DEL POPOLO ITALIS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 22409/00 Rel. Consigliere Cron.18355 Dott. Pietro CUOCO CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Attilio Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO SA;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 25819/99 del Tribunale di ROMA, 399 depositata il 03/12/99 - R.G. N. 13022/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VERGILIIS per delega MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 26 marzo 1996 la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto di VE OL alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita da calcolarsi sullo stipendio comprensivo degli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1990, condannando la società al pagamento delle conseguenti somme con interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza del 3 dicembre 1999 il Tribunale di Roma respinse l'appello. Il Tribunale ritiene infondata la tesi della società. per cui, in base hublo all'art. 96 terzo comma del c.c.n.l. ed alla protrazione dell'efficacia delle disposizioni previste dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. per cui il parametro per la determinazione dell'indennità di buonuscita è l'ultimo stipendio percepito dal dipendente cessato dal servizio, è da escludere che per questa determinazione possano inserirsi scatti retributivi non ancora maturati al momento di cessazione dal servizio. Ed invero, l'art. 96 terzo comma del predetto contratto deve essere letto contestualmente all'art. 96 quarto comma, in base al quale "i benefici economici derivanti dall'applicazione del contratto “sono corrisposti integralmente. alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale"; e deve essere letto contestualmente all'intera struttura del contratto. ed in particolare. l'art. 38 nei commi 3, 5 e 6 estende gli aumenti riconosciuti a tutti gli istituti retributivi (tredicesima, premio di esercizio, trattamento di quiescenza, 3 indennità di buonuscita .....). Da ciò si desume che gli aumenti stipendiali previsti devono essere considerati come beneficio globalmente inteso. che costituisce parte integrante del trattamento dei dipendenti sin dall'ingresso del contratto stesso. Il Tribunale è consapevole del contrario pensiero espresso da precedenti decisioni di questa Corte (nn. 77, 11031 ed 11203 del 1998). E tuttavia. meditatamente dissentendo da questa interpretazione e premettendo che l'interpretazione del contratto collettivo è funzione del giudice di merito e. adeguatamente motivata. resta incensurabile in sede di legittimità, ritiene che la scansione temporale dei benefici non limita l'iniziale integrale maturazione del diritto. bensì solo la relativa graduale erogazione nel tempo, determinata da necessità contabili dell'azienda; nel contempo, la maggiore misura dell'indennità di fine rapporto non esclude la contestuale necessità di pagare la conseguente differenza contributiva. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria: VE OL non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e dell'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che :
1. l'art. 96 del contratto dispone che per le prestazioni a carico 4 dell'O.P.A.F.S. continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829: ed in base a questa norma l'indennità di buonuscita deve essere calcolata sull'ammontare dell'ultimo stipendio mensile;
2. l'interpretazione data dal Tribunale era fondata su una nozione di indennità di fine rapporto diversa da quella tradizionalmente accolta, di retribuzione differita, ancorata all'ultima retribuzione effettivamente percepita;
ed identificava il momento della stipulazione del Alwoo contratto collettivo con il momento dell'insorgenza dell'obbligazione; e tuttavia questo momento, per la stessa funzione degli elementi accidentali, ben poteva essere differito:
3. come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. l'art. 96 quarto comma del c.c.n.
1. deve essere interpretato alla luce delle altre disposizioni contrattuali e delle disposizioni di legge, ed in particolare, tenendo presente che non è possibile calcolare nell'indennità di fine rapporto retribuzioni non soggette a contribuzione. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della legge 36 dicembre 1973 n. 829, dell'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che :
1. l'art. 37 del contratto collettivo prevede lo scaglionamento temporale dei nuovi stipendi in relazione al livello ed alla categoria di appartenenza, con specifiche decorrenze: e l'interpretazione fornita dal Tribunale, che differenzia effetti contrattuali giuridici (verificatisi con lo stesso ingresso del contratto) ed effetti economici (scaglionati nel tempo) era in 5 contrasto "con l'art. 1362 cod. civ. e con il significato testuale e la ratio delle norme del contratto collettivo, che è quella di prevedere un trattamento contributivo corrispondente alla prestazione svolta fino alla cessazione dal servizio";
2. la misura fissa dei diversi livelli retributivi significa che alla cessazione del servizio il livello della retribuzione cui occorre far riferimento кино per il T.F.R. è quello indicato dalla norma e non altro: vi è piena coincidenza fra effetti giuridici ed effetti economici del contratto;
3. diversamente sarebbe a dirsi ove il contratto avesse previsto l'iniziale integrale incremento della retribuzione e ne avesse poi scaglionato l'erogazione nel tempo;
4. nell'interpretazione della disposizione contrattuale, l'applicazione dell'art. 1371 cod. civ. conduce ad un'unica soluzione: la corresponsione del beneficio a tutto il personale cessato dal servizio, nel periodo di vigenza contrattuale:
5. l'interpretazione data dal Tribunale. riconoscendo eguali diritti nonostante la diversità dei presupposti, è in contrasto con il principio della parità di trattamento e con il principio che esige corrispondenza fra quantità del lavoro e trattamento economico. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. dell'art. 36 della legge 36 dicembre 1973 n. 829, dell'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che :
1. in base all'art. 1 quinto comma della legge n. 141 del 6 1990, l'Ente Ferrovie è obbligato, anche per le quote a carico dei dipendenti, a versare il contributo mensile all'O.P.A.F.S., da calcolare sulla base dell'ultima retribuzione imponibile;
solo con un'espressa disposizione duve che attribuisca natura retroattiva agli aumenti stipendiali, l'aumento potrebbe ritenersi acquisito pur prima della scadenza prevista per la relativa erogazione;
2. il commisurare la buonuscita ad una retribuzione non percepita determinerebbe il venir meno della necessaria corrispondenza fra contribuzione versata e prestazione erogata:
3. il problema in esame riecheggia il problema della differenza fra scaglionamento e rateizzazione. sorto anche per la stessa erogazione degli aumenti: anche in questa ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza di indici dimostrativi della natura di rateizzazione, la previsione di aumenti stipendiali nel corso della vigenza contrattuale comporta che il relativo diritto economico matura solo nell'ipotesi in cui il dipendente si trovi in servizio alla data di decorrenza dell'aumento. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente negato che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente della FERROVIE retributivi DELLO STATO S.p.a. siano computabili gli aumenti contrattualmente stipulati prima del suo collocamento in quiescenza e temporalmente scaglionati in periodi successivi al collocamento stesso. A questa conclusione la Corte giunge attraverso molteplici argomentazioni. Da un'angolazione generale, i principi dell'ordinamento previdenziale e la stessa funzione dell'indennità di buonuscita esigono che nella base della 7 determinazione siano compresi solo gli emolumenti effettivamente percepiti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, Cass. 25 maggio 2001 n. 7173, n. 15433 del 2001); ed "una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni proprie dell'istituto dell'indennità di buonuscita" (Cass. n. 11003 del 1998). Da un'angolazione formale (Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080, 18 aprile Моло 2000 n. 5042. Cass. 23 giugno 2000 n. 8558, 4 ottobre 2000 n. 13222). per la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario (art. 34 della legge 14 dicembre 1973 n. 829), vige il principio della corrispondenza fra contributi versati ed indennità di buonuscita, del quale è riscontro anche l'art. unico della legge 7 giugno 1990) n. 1141, ove si dispone che il contributo sia versato sulla base dell'ultima retribuzione imponibile, e pertanto della retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. E poiché, per definizione, non è normativamente ipotizzabile la contribuzione sugli aumenti astrattamente previsti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, questi aumenti non sono computabili nella base dell'indennità. E' stato poi significativamente osservato che anche per l'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 base di computo dell'indennità di buonuscita è “l'ultimo stipendio integralmente percepito" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Con queste osservazioni si giunge ad affermare che, nell'ambito del contratto collettivo. "anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ed il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non avrebbe potuto alterare la regola stabilita dalla legge, della corrispondenza fra contributi versati e misura della prestazione" 8 (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). E pertanto, poiché nessuna autorizzazione legislativa era stata data all'autonomia privata per incidere sull'istituto, resta irrilevante anche l'indagine sulla volontà contrattuale. Anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe poi inammissibile una previsione pattizia diretta ad Clo incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4 commi 10 ed 11 della legge stessa (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Da un'angolazione contrattuale, è da osservare che frequentemente, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, gli aumenti retributivi sono distribuiti lungo il periodo di vigenza del contratto. Generale fondamento di questo meccanismo non è un diritto che nasce con lo stesso contratto, bensì è lo stesso trascorrere del tempo (temporale compromesso fra affermazione e negazione dell'aumento). La distribuzione non è pertanto fondata su una mera dilazione dell'adempimento di un'obbligazione avente per oggetto fin dall'inizio l'integrale importo degli aumenti, bensì sul termine cui la stessa obbligazione è sottoposta: è la stessa maggiore obbligazione (con il suo maggior importo retributivo) a sorgere al singolo scaglionamento. Da ciò discende che con il collocamento in quiescenza il dipendente acquista il diritto ad una buonuscita che sia fondata solo sugli incrementi assunti nella sua retribuzione. Né è fondata l'affermazione per cui il diritto agli incrementi retributivi previsti dal contratto (e pertanto al relativo coinvolgimento nella base del computo) sarebbe acquisito dal dipendente con lo stesso inizio del periodo di 9 vigenza contrattuale. Con questo inizio il dipendente acquista i diritti previsti dal contratto, con la loro distribuzione temporale: e questi diritti sono condizionati alla permanenza del suo rapporto di lavoro nel tempo. Da una più specifica angolazione contrattuale, e per mera esigenza di completezza, è da osservare che le singole disposizioni devono essere lette. com'è ovvio (art. 1363 cod. civ.) nell'ambito complessivo del contratto, e, in particolare, in relazione al terzo comma dell'invocato art. 96 del contratto collettivo (ove si prevede, agli specifici fini della buonuscita, l'applicazione delle disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829. e pertanto il riferimento all'ultimo stipendio mensile), all'art. 37 (ove si prevedono specifiche decorrenze per gli aumenti stipendiali) ed all'art. 38 (che, differenziando l'attribuzione, esprime lo scaglionamento temporale dello stesso momento genetico del diritto). Il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. la causa deve essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda. L'alterno iter processuale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e. decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. Jicks Lunes Il Consigliere estensore 6use"Масный IL PRESIDENTE CA Pr e selle IL CANCEL Depositato in Cancelleria 10Pavelle 4 MAG.2002 oggi, IL CANCELLERE