Sentenza 23 settembre 2003
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza di celebrazione del giudizio immediato, trasmetta gli atti al Tribunale competente perché rinnovi il decreto di citazione. (La Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull'assunto che la Corte distrettuale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al G.I.P. affermando che in tale ipotesi il procedimento sarebbe regredito ad una fase precedente, ormai conclusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2003, n. 11466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11466 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 23/03/2003
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 1180
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 11646/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC IA N. IL 04/10/2000;
avverso sentenza del 04/10/200 avverso Corte di Appello di Genova;
visti gli atti la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Grazia Benito Romano;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 24/10/1995 la Corte di Appello di Genova dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza di condanna ad anni 5 mesi 4 di reclusione e L. 40.000.000 di multa emessa a carico di CO RI, imputata di reato di detenzione a fini di spaccio di gr. 24,81 di eroina e previa concessione alla predetta delle attenuanti generiche e ciò in quanto non risultava essere stato notificato l'avviso al difensore di fiducia della udienza fissata per la celebrazione del giudizio immediato. Con la sentenza la Corte di Appello ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.
In sede di rinvio il Tribunale di Genova, altra sezione, condannava la CO alla stessa pena.
Questa proponeva appello ribadendo quanto già eccepito in primo grado e cioè la nullità del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale di primo grado lamentando la mancata regressione del procedimento davanti al G.I.P., competente ad emettere il nuovo decreto di giudizio immediato, contenente l'avvertimento della facoltà di richiedere, a pena di decadenza, il giudizio abbreviato. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 4/10/2000 confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale.
La CO ricorre in Cassazione e deduce la inosservanza di norme processuali non avendo dato corso alla rilevata nullità di cui al 5^ comma dell'art. 456, 5^ comma c.p.p. essendo che giudice competente ad emettere il nuovo decreto di giudizio immediato era il G.I.P. e non il Tribunale.
Deduce, inoltre, manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al 5^ comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90.
Le prospettate censure sono infondate e il ricorso va rigettato. Invero, quanto al primo motivo vale quel che ha argomentato la Corte di Genova con la sentenza impugnata.
A seguito di disposto annullamento del procedimento della sentenza del Tribunale per omesso avviso della udienza fissata davanti al Tribunale al difensore di ufficio correttamente la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 24/10/1995, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova e ciò al fine di rimuovere davanti al quel giudice quel giudizio dichiarato nullo per mancata instaurazione di regolare rapporto processuale.
E fu di poi il Tribunale, giudice procedente, ad emettere nuovo decreto di giudizio immediato con regolare avviso al difensore. Non ha fondamento, alla stregua di quanto evidenziato, l'assunto difensore del ricorrente.
Affermare, infatti, che competente ad emettere il nuovo decreto sia il G.I.P. del Tribunale significa far regredire il procedimento ad altra fase, quella preliminare, ormai già esclusa proprio dall'anzidetto decreto.
Regressione non consentita da alcuna norma processuale e valendo l'ulteriore argomentazione che il vizio riconosciuto dalla Corte attiene argomentazione che il vizio riconosciuto dalla Corte attiene non già all'atto che ha disposto il giudizio, bensì ad altro atto (avviso al difensore), consequenziale ma del tutto autonomo. Di guisa che la rinnovazione del decreto è attività che appartiene al giudice della nuova fase, già introdotta con il decreto di giudizio immediato, il Tribunale di Genova per l'appunto e al quale l'ufficio del G.I.P. ha ormai trasmesso, unitamente al decreto il fascicolo formato ex art. 431 c.p.p., una volta decorso infruttuosamente il termine - oggi gg. 15, in precedenza gg.
7 - per l'eventuale richiesta di giudizio abbreviato, proponibile anche personalmente dalla parte.
Di guisa che nessuna nullità, come osservato dalla Corte di Genova, si è verificata con riguardo al decreto di fissazione di udienza 8/1/1996 del Presidente del Tribunale.
In relazione all'altra censura attinente alla non riconosciuta ipotesi attenuata di cui al 5^ comma dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90 occorre evidenziare che la Corte di merito ha congruamente motivato, richiamando sul punto quanto prospettato dal tribunale sulla quantità della droga dalla donna detenuta per lo spaccio (gr. 24,81 di eroina).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004