CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12740 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/08/2022 del Tribunale di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Mirna Raschi, difensore di fiducia di RE HI, che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso ai quali si riporta. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RE HI (ed altri), limitatamente al capo C), relativo al reato di fittizia intestazione di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. e confermava la misura della custodia cautelare in carcere per la residua imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. con il ruolo direttivo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12740 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 16/02/2023 Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della fittizia intestazione a nome di LA DO della società LA Costruzioni S.r.l., al contrario ha invece ritenuto che gli elementi acquisiti attorno alla figura dell'imprenditore OR MA in seno alla CA RA e a quella di De EF assumono rilievo per delineare l'attualità del ruolo direttivo svolto da RE HI in epoca recente, dopo che il predetto è stato rimesso in libertà a seguito dell'espiazione della condanna all'ergastolo per i reati di omicidio e associazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle vicende che hanno riguardato il coindagato OR MA, del tutto inidonee a supportare la gravità indiziaria della prosecuzione di un ruolo effettivo ed attuale da parte del HI in seno alla CA LL. Si adducono, poi, elementi a favore dell'estraneità del Chlià dalle numerose ordinanze cautelari che sono state emesse negli ultimi anni senza che siano mai emersi elementi di un suo coinvolgimento, tenuto conto anche del carattere dubitativo delle dichiarazioni rese da De AR sull'attualità del ruolo svoto nella CA RA ("...penso almeno se non ha cambiato...") e dell'ambiguità della vicenda in cui HI è intervenuto in aiuto dell'imprenditore MA a seguito del contrasto con il mafioso De AR, prima del suo pentimento. Si censura, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni di AB AN, per la loro genericità oltre che dubbia attendibilità, avendo questi interrotto la propria collaborazione e non avendo saputo spiegare il ruolo avuto da HI nell'incontro con il suocero FI EC per la spartizione dei proventi di una estorsione. Ugualmente generiche per il ricorrente sono le dichiarazioni di ZO sul HI perché appaiono riferite al periodo passato e non a quello successivo alla sua scarcerazione. Infine, si rappresenta che il quadro indiziario a carico di MA è stato ridimensionato dal Tribunale in sede di riesame che ha derubricato la sua posizione da partecipe a semplice concorrente esterno e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari che ha revocato la misura cautelare relativa al capo di accusa che vedeva coinvolti MA e HI nel reato di intestazione fittizia di 2 una società facente capo al primo, per carenza dei gravi indizi circa la provenienza dei capitali investiti dai proventi dell'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati ed il suo accoglimento comporta . che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La motivazione del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e carenza argomentativa con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Le obiezioni difensive circa il carattere congetturale delle valutazioni espresse con riferimento alla natura e contenuto dei rapporti intercorsi con l'imprenditore OR MA nella vicenda che ha visto il predetto imprenditore entrare in contrasto con un esponente della CA mafiosa di De EF, appaiono condivisibili sotto il profilo della necessità di un vaglio più attento e meno superficiale dell'appartenenza all'associazione del ricorrente, imponendosi la ricerca di riscontri del ruolo concretamente svolto dal HI in tale contesto. Effettivamente deve rilevarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De RO, ZO, ST e De AR che descrivono MA come un imprenditore che gode della protezione mafiosa sono generiche perché non forniscono alcuna indicazione concreta su come tale protezione debba intendersi, fatta eccezione per il riferimento alla vicenda del cantiere per la costruzione del fabbricato di Santa Caterina in Reggio Calabria di cui De RO riferisce per notizie apprese de relato da De AR RI che, tuttavia, ne parla in termini non collimanti con quelli riferiti dal primo. In particolare, mentre il De RO sembra escludere che OR MA fosse vittima di estorsione e attribuisce al predetto imprenditore la posizione di imprenditore favorito dallo stesso capoCA OV De EF ("so per certo che i cugini MA erano intrinscechi alla 'nadragheta di AC ma poi specifica anche "ma non sono in grado di spiegare in che modo""davano conto a loro ma non so in che termini"), al contrario De AR, che in quanto fonte diretta sulla specifica vicenda risulta più attendibile di De RO, fornisce una descrizione della vicenda del cantiere di Santa Caterina che presenta delle fortissime ambiguità. 3 All'opposto di De RO, RI De AR ha descritto come una estorsione quella subita da MA da parte della CA De EF ("...De EF ha preso soldi in questa costruzione...erano vittime, hanno beneficiato perché alla fine sempre in modo educato gli hanno dovuto dare un appartamento..."), di cui si assume anche la propria personale responsabilità, essendo esso stesso autodefinitosi come l'imprenditore che il boss De EF ha imposto al MA per l'esecuzione dei lavori edili nel cantiere di Santa Caterina. In sostanza il De AR, pur essendo intraneo alla CA di De EF, sembra supporre di non essere stato messo al corrente del rapporto che avrebbe legato MA alla CA, e ritenendolo un imprenditore vittima di estorsione lo avrebbe minacciato nel corso di un contrasto insorto sulla cattiva qualità di esecuzione dei lavori, venendo per questo motivo poi però rimproverato dallo stesso De EF, su intercessione di HI RE. Le ambiguità insite nella vicenda dell'aggressione subita da MA ad opera di De AR non risultano sufficientemente chiarite. L'evoluzione del rapporto di MA da estorto a complice di De EF non è suffragata da una lettura coerente delle risultanze probatorie, che non sono univoche ma restano ambigue. In sostanza, il Tribunale ha valorizzato una circostanza obiettiva descritta dal collaboratore di giustizia De AR (ovvero quella dell'intervento del capoCA De EF, sollecitato da HI RE, a sostegno di MA contro lo stesso De AR, per il contrasto insorto a causa della cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrandola attraverso la valutazione personale da parte del predetto collaboratore che non muta, tuttavia, il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, che si risolve in una mera supposizione del predetto collaboratore ("...quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti... come mai tutto questo interessamento ?...".; cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore). Anche la valorizzazione del rapporto di conoscenza tra il MA ed il HI impone conseguentemente un maggiore approfondimento che ne evidenzi la comune condivisione delle logiche e dinamiche mafiose, al fine di escludere possibili erronei riferimenti al ruolo che il HI sembra avere svolto a difesa degli interessi personali del predetto imprenditore più che degli interessi criminali dell'associazione mafiosa, in assenza di concreti riferimenti ad un ruolo operativo svolto dal predetto ricorrente dopo la sua scarcerazione intervenuta dopo la lunga detenzione per oltre venti anni in espiazione di una condanna all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio. 4 L'ambiguità dell'intervento di HI nella vicenda del contrasto tra MA e De AR ne legittima la lettura in termini di un aiuto fornito al solo MA più che agli interessi dell'associazione mafiosa, rappresentata dal capo De EF, in risposta all'aggressione subita dal predetto imprenditore per essersi ribellato alla prepotenza di De AR, che si è peraltro autoaccusato di essere imprenditore affiliato alla stessa CA di De EF. La valenza indiziaria di detta vicenda, dai contorni tutt'altro che definiti, perciò si manifesta in tutta la propria intima debolezza. Deve innanzitutto considerarsi che non è qui in discussione la mafiosità di RE HI, quale habitus mentale, o il suo carisma criminale, avendo questi scontato la pena dell'ergastolo per un precedente giudicato di condanna per associazione mafiosa, ma l'attualità della sua partecipazione all'associazione che passa necessariamente attraverso la dimostrazione di condotte poste in essere a sostegno degli interessi dell'associazione mafiosa. Fondate appaiono anche le obiezioni del ricorrente sulla genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori RI De AR e ZO sull'attualità della partecipazione di HI all'associazione mafiosa, perché costoro sembrano esprimere solo delle personali convinzioni circa la prosecuzione del ruolo che in passato il HI RE ha svolto in seno al sodalizio mafioso, essenzialmente basate sulla presunzione del carattere permanente e non più revocabile dell'appartenenza mafiosa. Estremamente significativa è in tal senso la frase di De AR RI: "almeno penso se non ha cambiato...". Nonché quelle di ZO: "HI è uno dei pilastri della CA LATELLA... ha fatto l'ergastolo... più di venti anni... forse adesso è uscito... ...non sta bene in salute... ma è una persona molto seria". D'altra parte, deve ribadirsi che «in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione» (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari, rv. 257427). Ma se è certamente corretto valorizzare l'attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell'ulteriore compendio indiziario, è necessario che vi siano elementi concreti che diano tuttavia conto della prosecuzione del ruolo svolto in seno al sodalizio in termini privi di ambiguità. Non è cioè corretto desumere la continuità del ruolo in seno al sodalizio per la vicinanza ad un altro soggetto, nella specie un imprenditore la cui posizione di 5 (9/7 partecipe o di estorto non è stata adeguatamente chiarita, tanto da risultare essa stessa priva di un adeguato supporto indiziario. Altro discorso è se si valorizza il suo intervento nella vicenda in un'ottica differente, di tutela degli interessi dell'associazione mafiosa e non anche come salvaguardia di interessi personali di carattere economico che restano però fuori dal contesto associativo. A tale riguardo deve rilevarsi che la debolezza del quadro indiziario emerge chiaramente dalla intervenuta revoca della misura cautelare per i capi di imputazione riferiti agli investimenti finanziari nelle imprese facenti capo a MA OR, non emergendo dagli atti riferimenti univoci alla provenienza e natura di detti investimenti. Restano certamente di rilievo le dichiarazioni rese da AB AN per il riferimento ad un episodio relativo ad una questione di spartizione del profitto di una estorsione dopo l'arresto di NE De EF, che devono però essere riesaminate sotto il profilo della loro autonoma forza persuasiva alla stregua della rilevata debolezza del quadro indiziario incentrato su un dato obiettivamente ambiguo circa le ragioni del suo intervento in aiuto dell'imprenditore MA, che ha costituito la principale base argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione al giudizio espresso sul requisito della gravità degli indizi, che il Tribunale del riesame dovrà rivalutare tenendo conto dei criteri di valutazione delle prove e dei principi di diritto sopra delineati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Mirna Raschi, difensore di fiducia di RE HI, che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso ai quali si riporta. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RE HI (ed altri), limitatamente al capo C), relativo al reato di fittizia intestazione di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. e confermava la misura della custodia cautelare in carcere per la residua imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. con il ruolo direttivo. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12740 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 16/02/2023 Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della fittizia intestazione a nome di LA DO della società LA Costruzioni S.r.l., al contrario ha invece ritenuto che gli elementi acquisiti attorno alla figura dell'imprenditore OR MA in seno alla CA RA e a quella di De EF assumono rilievo per delineare l'attualità del ruolo direttivo svolto da RE HI in epoca recente, dopo che il predetto è stato rimesso in libertà a seguito dell'espiazione della condanna all'ergastolo per i reati di omicidio e associazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle vicende che hanno riguardato il coindagato OR MA, del tutto inidonee a supportare la gravità indiziaria della prosecuzione di un ruolo effettivo ed attuale da parte del HI in seno alla CA LL. Si adducono, poi, elementi a favore dell'estraneità del Chlià dalle numerose ordinanze cautelari che sono state emesse negli ultimi anni senza che siano mai emersi elementi di un suo coinvolgimento, tenuto conto anche del carattere dubitativo delle dichiarazioni rese da De AR sull'attualità del ruolo svoto nella CA RA ("...penso almeno se non ha cambiato...") e dell'ambiguità della vicenda in cui HI è intervenuto in aiuto dell'imprenditore MA a seguito del contrasto con il mafioso De AR, prima del suo pentimento. Si censura, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni di AB AN, per la loro genericità oltre che dubbia attendibilità, avendo questi interrotto la propria collaborazione e non avendo saputo spiegare il ruolo avuto da HI nell'incontro con il suocero FI EC per la spartizione dei proventi di una estorsione. Ugualmente generiche per il ricorrente sono le dichiarazioni di ZO sul HI perché appaiono riferite al periodo passato e non a quello successivo alla sua scarcerazione. Infine, si rappresenta che il quadro indiziario a carico di MA è stato ridimensionato dal Tribunale in sede di riesame che ha derubricato la sua posizione da partecipe a semplice concorrente esterno e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari che ha revocato la misura cautelare relativa al capo di accusa che vedeva coinvolti MA e HI nel reato di intestazione fittizia di 2 una società facente capo al primo, per carenza dei gravi indizi circa la provenienza dei capitali investiti dai proventi dell'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati ed il suo accoglimento comporta . che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La motivazione del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e carenza argomentativa con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Le obiezioni difensive circa il carattere congetturale delle valutazioni espresse con riferimento alla natura e contenuto dei rapporti intercorsi con l'imprenditore OR MA nella vicenda che ha visto il predetto imprenditore entrare in contrasto con un esponente della CA mafiosa di De EF, appaiono condivisibili sotto il profilo della necessità di un vaglio più attento e meno superficiale dell'appartenenza all'associazione del ricorrente, imponendosi la ricerca di riscontri del ruolo concretamente svolto dal HI in tale contesto. Effettivamente deve rilevarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De RO, ZO, ST e De AR che descrivono MA come un imprenditore che gode della protezione mafiosa sono generiche perché non forniscono alcuna indicazione concreta su come tale protezione debba intendersi, fatta eccezione per il riferimento alla vicenda del cantiere per la costruzione del fabbricato di Santa Caterina in Reggio Calabria di cui De RO riferisce per notizie apprese de relato da De AR RI che, tuttavia, ne parla in termini non collimanti con quelli riferiti dal primo. In particolare, mentre il De RO sembra escludere che OR MA fosse vittima di estorsione e attribuisce al predetto imprenditore la posizione di imprenditore favorito dallo stesso capoCA OV De EF ("so per certo che i cugini MA erano intrinscechi alla 'nadragheta di AC ma poi specifica anche "ma non sono in grado di spiegare in che modo""davano conto a loro ma non so in che termini"), al contrario De AR, che in quanto fonte diretta sulla specifica vicenda risulta più attendibile di De RO, fornisce una descrizione della vicenda del cantiere di Santa Caterina che presenta delle fortissime ambiguità. 3 All'opposto di De RO, RI De AR ha descritto come una estorsione quella subita da MA da parte della CA De EF ("...De EF ha preso soldi in questa costruzione...erano vittime, hanno beneficiato perché alla fine sempre in modo educato gli hanno dovuto dare un appartamento..."), di cui si assume anche la propria personale responsabilità, essendo esso stesso autodefinitosi come l'imprenditore che il boss De EF ha imposto al MA per l'esecuzione dei lavori edili nel cantiere di Santa Caterina. In sostanza il De AR, pur essendo intraneo alla CA di De EF, sembra supporre di non essere stato messo al corrente del rapporto che avrebbe legato MA alla CA, e ritenendolo un imprenditore vittima di estorsione lo avrebbe minacciato nel corso di un contrasto insorto sulla cattiva qualità di esecuzione dei lavori, venendo per questo motivo poi però rimproverato dallo stesso De EF, su intercessione di HI RE. Le ambiguità insite nella vicenda dell'aggressione subita da MA ad opera di De AR non risultano sufficientemente chiarite. L'evoluzione del rapporto di MA da estorto a complice di De EF non è suffragata da una lettura coerente delle risultanze probatorie, che non sono univoche ma restano ambigue. In sostanza, il Tribunale ha valorizzato una circostanza obiettiva descritta dal collaboratore di giustizia De AR (ovvero quella dell'intervento del capoCA De EF, sollecitato da HI RE, a sostegno di MA contro lo stesso De AR, per il contrasto insorto a causa della cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrandola attraverso la valutazione personale da parte del predetto collaboratore che non muta, tuttavia, il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, che si risolve in una mera supposizione del predetto collaboratore ("...quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti... come mai tutto questo interessamento ?...".; cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore). Anche la valorizzazione del rapporto di conoscenza tra il MA ed il HI impone conseguentemente un maggiore approfondimento che ne evidenzi la comune condivisione delle logiche e dinamiche mafiose, al fine di escludere possibili erronei riferimenti al ruolo che il HI sembra avere svolto a difesa degli interessi personali del predetto imprenditore più che degli interessi criminali dell'associazione mafiosa, in assenza di concreti riferimenti ad un ruolo operativo svolto dal predetto ricorrente dopo la sua scarcerazione intervenuta dopo la lunga detenzione per oltre venti anni in espiazione di una condanna all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio. 4 L'ambiguità dell'intervento di HI nella vicenda del contrasto tra MA e De AR ne legittima la lettura in termini di un aiuto fornito al solo MA più che agli interessi dell'associazione mafiosa, rappresentata dal capo De EF, in risposta all'aggressione subita dal predetto imprenditore per essersi ribellato alla prepotenza di De AR, che si è peraltro autoaccusato di essere imprenditore affiliato alla stessa CA di De EF. La valenza indiziaria di detta vicenda, dai contorni tutt'altro che definiti, perciò si manifesta in tutta la propria intima debolezza. Deve innanzitutto considerarsi che non è qui in discussione la mafiosità di RE HI, quale habitus mentale, o il suo carisma criminale, avendo questi scontato la pena dell'ergastolo per un precedente giudicato di condanna per associazione mafiosa, ma l'attualità della sua partecipazione all'associazione che passa necessariamente attraverso la dimostrazione di condotte poste in essere a sostegno degli interessi dell'associazione mafiosa. Fondate appaiono anche le obiezioni del ricorrente sulla genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori RI De AR e ZO sull'attualità della partecipazione di HI all'associazione mafiosa, perché costoro sembrano esprimere solo delle personali convinzioni circa la prosecuzione del ruolo che in passato il HI RE ha svolto in seno al sodalizio mafioso, essenzialmente basate sulla presunzione del carattere permanente e non più revocabile dell'appartenenza mafiosa. Estremamente significativa è in tal senso la frase di De AR RI: "almeno penso se non ha cambiato...". Nonché quelle di ZO: "HI è uno dei pilastri della CA LATELLA... ha fatto l'ergastolo... più di venti anni... forse adesso è uscito... ...non sta bene in salute... ma è una persona molto seria". D'altra parte, deve ribadirsi che «in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione» (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari, rv. 257427). Ma se è certamente corretto valorizzare l'attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell'ulteriore compendio indiziario, è necessario che vi siano elementi concreti che diano tuttavia conto della prosecuzione del ruolo svolto in seno al sodalizio in termini privi di ambiguità. Non è cioè corretto desumere la continuità del ruolo in seno al sodalizio per la vicinanza ad un altro soggetto, nella specie un imprenditore la cui posizione di 5 (9/7 partecipe o di estorto non è stata adeguatamente chiarita, tanto da risultare essa stessa priva di un adeguato supporto indiziario. Altro discorso è se si valorizza il suo intervento nella vicenda in un'ottica differente, di tutela degli interessi dell'associazione mafiosa e non anche come salvaguardia di interessi personali di carattere economico che restano però fuori dal contesto associativo. A tale riguardo deve rilevarsi che la debolezza del quadro indiziario emerge chiaramente dalla intervenuta revoca della misura cautelare per i capi di imputazione riferiti agli investimenti finanziari nelle imprese facenti capo a MA OR, non emergendo dagli atti riferimenti univoci alla provenienza e natura di detti investimenti. Restano certamente di rilievo le dichiarazioni rese da AB AN per il riferimento ad un episodio relativo ad una questione di spartizione del profitto di una estorsione dopo l'arresto di NE De EF, che devono però essere riesaminate sotto il profilo della loro autonoma forza persuasiva alla stregua della rilevata debolezza del quadro indiziario incentrato su un dato obiettivamente ambiguo circa le ragioni del suo intervento in aiuto dell'imprenditore MA, che ha costituito la principale base argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione al giudizio espresso sul requisito della gravità degli indizi, che il Tribunale del riesame dovrà rivalutare tenendo conto dei criteri di valutazione delle prove e dei principi di diritto sopra delineati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente