Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
0 2 M PORTES 0 95 0 8 . 4 E T 8 R N 1 A O ° PUBBLICA ITALIANA ' I L N Z L A E 3 R 8 D T I 9 S IN 1 S I - N G 5 ORTE SU REMA DI CASSAZIONE E E - S R 4 Oggetto I E A A G D SEZIONE PRIMA CIVILE O G E L E T L L O N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E B 2 S 8 E E - R.G.N. 14153/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.25513 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 23/04/02 Dott. Walter CELENTANO MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso l'avvocato VINCENZO DE CARO, rappresenta e difende unitamente all'avvocato che lo GIGLIOTTI, giusta procura a ON OL margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE, CONSOLATO ITALIANO IN SVIZZERA, SANTOS GUEVARA JUANA DE JESUS, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO;
2002 intimati 952 -1- avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di CATANZARO, depositato il 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'improcedibilità del giudizio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, in relazione all'istanza presentata da NA de SU NT UE, madre di ON JE (nata in [...] il [...]), chiedeva al Tribunale medesimo che fosse disposta. ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 resa esecutiva in Italia con Legge 15.1.1994 ..64, n. la restituzione a lei, quale esercente la potcstà genitoriale, della minore illecitamente sottratta dal padre PI ON.
9-12.5.2000del reso in Con provvedimento fra le parti il Tribunale per i contraddittorio Minorenni di Catanzaro disponeva che PI ON immediatamente comunque riportasse non si opponesse che fosse acconsentisse riportata immediatamente la figlia in Svizzera presso la madre ai sensi degli artt. 3 di della Convenzione e 7 della citata legge di ratifica. Dopo aver richiamato l'art. 3 della Convenzione espressamente recepita nel nostro Ordinamento che considera illecito il trasferimento di un inminore un altro Stato allorchè avvenga in violazione dei diritti di custodia assegnali ad altra persona in applicazione 3 della legge dello Stato in cui il minore aveva 1 a residenza abituale prima del SUO trasferimento, rilevava il Tribunale che nel caso in esame il padre, senza alcun previo accordo ed in violazione Svizzero secondo cui dell'art. 297 del Codice i genitori esercitano "durante il matrimonio insieme l'autorità maritale" si era allontanato dallo Stato Svizzero, portando con sé la figlia minore che era vissuta ininterrottamente sin dalla nascita in Svizzera, come ammesso dallo stesso PI ON. Osservava altresì che nel caso in esame era stato adottato anche un provvedimento, immediatamente esecutivo, dal giudice svizzero che aveva ordinato al ON di riportare la figlia presso la madre. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione PI ON, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si osserva che con ordinanza pronunciata all'udienza del 16.1.2001 questa Corte - preso atto che la notificazione del ricorso a NA de SU NT UE, residente in [...]e madre della minore della cui sottrazione da parte del padre si discute, era stata effettuata a mezzo 4 plico raccomandato anziché in base alle disposizioni dettate in materia dalla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 resa esecutiva in Italia n.42 la quale prevede che la con Legge 6.2.1981 richiesta venga effettuata da parte dell'Autorità Centrale designata dallo Stato d'origine all'Autorità Centrale dello Stato richiesto che poi deve provvedere alla notifica secondo le modalità 5 disponeva la rinnovazione previste dall'art. della notificazione sulla base di dette formalità, concedendo al ricorrente termini di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza per provvedervi. risultando che Al riguardo infatti, pur una аnotificata mezzo plico copia era stata raccomandato anche al Ministero italiano di Grazia Ufficio Centrale per la Giustizia e Giustizia Minorile - perché provvedesse evidentemente a trasmettere all'Autorità Centrale dello Stato richiesto, " richiestauna in conformità alla formula modello allegata alla Convenzione", come agli atti prevede l'art. 3, non risultava certificato, come invece stabilisce il successivo art. 6, che lo Stato richiesto avesse provveduto alla notifica. L'ordinanza veniva ritualmente notificata in 5 data 22.1.2001 presso il domicilio eletto dal ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale, ma la notifica non risulta rinnovata. Consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 291 C.P.C.. Nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 23.4.2002 Il Consigliere est. Il Presidente RicordeЛісать Раси н и Mgo CORTE SUPPEHADCASSATIONE IL CANCELLIERE Galleria Depos Andrea Bianchi 2002 il E CANCELLIEANCELLIERE . N T O 4 R I 8 Z A 1 ' A L ° R L T E N S D I 3 I G 8 S E 9 N R 1 E - S 5 A - I D 4 A E E T O G L N L E G O S E E B L E 2 8 9