Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15169 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
O 15169/02 4 3 N 7 . , 9 1 9 1 - 1 1 - 2 1 . 9 L 3 E 4 6 . T R T A . I S N T G ( E U I I D C E D P S I A ) E L B O L E E N Z I O R T A S I E G A D R E T S N E E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori. Magistrati: dott. GA FIDUCCIA Presidente R.G. 3223/99 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Consigliere rel. Cron. 35416 dott. Michele LO PIANO dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.
9.7.2002 Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE ON IA, in persona del suo procuratore gene- гии rale ON Nicodemo, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 456, presso lo studio dell'avv. Luigi Spani, difesa dall'avv. Maura Perono Cacciafuoco, giusta delega in atti. ricorrente
contro
OM GA, nella qualità di titolare dell'Agenzia della Previ- dente Assicurazioni s.p.a. di Domodossola. CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 83/98 del Giudice di pace di Domodossola, emessa il 23 giugno 1998 e depositata il 30 settembre 1998 (R.G. 1604/2002 Oggetto: Contratto di assicurazione 341/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 lu- glio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. VE ON IA propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Domodossola, contro il decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare alla Previdente Assicurazioni s.p.a. la rata semestrale di una polizza assicurativa per la г.c.a.. A sostegno dell'opposizione dedusse che il pagamento non era dovuto perché la compagnia assicuratrice aveva rifiutato di garantire il rischio assicurato per il periodo di tempo relativo alla rata di pre- Que mio pretesa.
2. Si costitui in giudizio OM GA, nella qualità di ti- tolare dell'agenzia della Previdente Assicurazioni s.p.a. di Domodos- sola, che chiese il rigetto dell'opposizione.
3. Il Giudice di pace respinse l'opposizione rilevando che il pagamento della rata semestrale di premio era dovuta dalla Taverne- se, anche se ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, cod. civ. l'assi- curatore non era tenuto ad indennizzare eventuali danni verificatisi durante il periodo di mora dell'assicurato.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricor- so VE ON IA. L'intimato non ha svolto attività difensiva. 2 Motivi della decisione 5. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce testualmente: «1° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. per non avere deciso la causa di valore inferiore a due milio- ni di lire secondo equità ma esclusivamente (e fra l'altro in modo erroneo e censurabile) secondo diritto;
2° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto che regolano il sinallagma di un contratto a prestazioni cor- rispettive per avere disposto il pagamento del rateo assicurativo a carico dell'odierna ricorrente ed a favore della Società assicuratri- ce senza porre a carico di quest'ultima la controprestazione della copertura del rischio così come chiesto da parte opponente;
3° MOTIVO: Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria Лим motivazione in ordine al punto relativo alla "claudicanza del rap- porto sinallagmatico nel contratto assicurativo de quo" lamentata dall'odierna ricorrente in primo grado e condivisa dal Giudice di pace che ha firmato la sentenza impugnata».
5.1 Il ricorso non può trovare accoglimento. È sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso, richiamare la sen- tenza delle sezioni unite di questa Corte (n. 716/99), alla quale si è adeguata la successiva giurisprudenza, la cui massima così recita: A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° comma c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla 3 fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della ma- teria e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comuni- tarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pro- nunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore гии (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme proces- suali ai sensi dell'art. 360 1° comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ul- timo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vi- zio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risol- va in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insana- bile contradditorietà della motivazione, mentre la censura di viola- zione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è consen- tita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della co- stituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle 4 ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 2° comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost.».
6. Il ricorso deve essere rigettato.
7. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 9 luglio 2002. Il Presidente Gardan Fiducon Il Consigliere est. Чисороко IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 28.01. 2002 Ogg! IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista R T A . 4 T 6 3 9 E . L 1 2 - 1 1 - 9 9 1 1 , N 3 . 7 4 T I ( . S G N D E I C E C E P U D I I A ) T N D E A S E A E R G S E T I O I Z L B R E E N O O L 5