Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 3
In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata ( Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha considerato inammissibile il motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell'art. 1158 cod. civ., in riferimento all'art. 2967 cod. civ. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, formulato con la mera espressione della doglianza dell'essersi il tribunale limitato a recepire quanto affermato dal pretore, senza tenere <<conto dell'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria ed erroneamente valutando le deposizioni testimoniali dalle quali il detto elemento sarebbe, invece, risultato provato>>).
In tema di ricorso per cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l'insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA CE - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G A PASQUALE 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO CAPRIOTTI, difeso dall'avvocato CIRIACO BRUNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO LI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE CAVE 45, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL LUNGO, difeso dall'avvocato ALFREDO ASCANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CIARROCCHI NAZZARENO, CO TI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 188/00 del Tribunale di FERMO, depositata il 31/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato ASCANI Alfredo per la resistente CO G. MI, che ha chiesto il rigetto;
è presente l'Avvocato CIAROCCHI ZA ex art. 86 c.p.c., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE RQ, assumendo d'aver posseduto per oltre vent'anni un fondo con casa colonica in Montefiore d'Aso catastalmente intestato a IT RI e GI MI RI, costoro conveniva innanzi al pretore di Fermo, sez. di Ripatransone, con citazione 14.9.96 onde in loro contraddittorio sentir dichiarare l'avvenuto acquisto in suo favore del detto fondo per usucapione. Nel costituirsi, IT RI e GI MI RI contestavano l'avversa domanda chiedendone il rigetto ed il primo chiedeva anche, in via riconvenzionale, la condanna della controparte all'immediato rilascio del fondo detenuto senza titolo. In corso di causa interveniva ZA HI deducendo un proprio autonomo interesse alla lite in qualità di promissario acquirente del fondo dai RI e chiedendo, anch'egli, il rigetto della domanda attorea e la condanna del RQ al rilascio del fondo.
All'esito dell'istruttoria, l'adito pretore respingeva la domanda principale ed, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava il RQ al rilascio.
Avverso tale decisione il RQ proponeva appello cui resisteva la sola GI MI RI.
Decidendone con sentenza 21.1.00, il tribunale di Fermo respingeva il gravame sulla considerazione che il RQ non avesse fornito prova adeguata del preteso ventennio di possesso continuativo ed indisturbato sul fondo, necessario presupposto per l'accoglimento della domanda d'usucapione ordinaria, e che la domanda d'usucapione abbreviata fosse inammissibile in quanto nuova e proposta senza il rispetto della pertinente procedura e delle formalità prescritte dalla L. 346/76. CE RQ impugnava anche la decisione del secondo giudice proponendo ricorso per cassazione basato su due motivi. Resisteva GI MI RI, in proprio e quale unica erede di IT RI, con controricorso.
All'udienza partecipava ZA HI che, in quanto Avvocato abilitato innanzi alle giurisdizioni superiori, si difendeva personalmente ex art. 86 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1158 CC in riferimento all'art. 2697 CC nonché omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione - si duole che il tribunale, recependo l'opinione già espressa dal pretore, non abbia tenuto conto dell'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria erroneamente valutando le deposizioni testimoniali dalle quali il detto elemento sarebbe, invece, risultato provato.
Il motivo non merita accoglimento.
Il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all'annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi - di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione - che le parti espressamente denunzino, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/1^ nn.
1-5 CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/1^ n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena dell'inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d'una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia specificamente argomentata in relazione ad esso.
Un ricorso, pertanto, com'è quello in esame, nel quale la sentenza impugnata non sia motivatamente assoggettata a censure specifiche in relazione ai vizi ipotizzati dall'art. 360 CPC, non può trovare ingresso, giusta la surrichiamata espressa sanzione comminata dall'art. 366 CPC, e, d'altronde, come logica conseguenza di tale primario difetto, neppure le modalità di deduzione delle esposte ragioni risultano conformi alle finalità peculiari del giudizio di legittimità.
Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. All'esame del ricorso non risulta, d'altronde, neppure sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi sopra indicati, inerente alla denunziata violazione degli artt. 1158 e 2697 CC, e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalle richiamate norme, risultando, piuttosto, essenzialmente incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo risulta inidoneamente formulato e, comunque, da disattendere, in quanto sostanzialmente inteso ad un ulteriore giudizio sul fatto inammissibile in sede di legittimità, e ciò anche a non voler considerare l'insanabile contrasto logico nella denunzia del vizio di motivazione omessa congiuntamente alla denunzia dei vizi di motivazione insufficiente e/o contraddittoria, giacché l'uno non può coesistere con gli altri, una motivazione mancante non potendo essere insufficiente e/o contraddittoria, come gli altri non possono coesistere con il primo, presupponendo essi che il giudice abbia comunque fornito una motivazione, della cui insufficienza e/o contraddittorietà appunto ci si duole, com'è agevolmente desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi nell'art. 360 n. 5 CPC.. Ora, per costante insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ai sensi della citata norma, dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello di cui trattasi - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Devesi, inoltre, considerare come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come nella specie occorso sarebbe, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo alle risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice di legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle deposizioni alle quali il ricorrente ha fatto riferimento, giacché solo parte del materiale probatorio acquisito in fase di merito è stato preso in considerazione, ma neppure l'esatto significato delle stesse, giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì solo una frammentaria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del significato quale dal ricorrente soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal ricorrente stesso, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, non costituiscono elementi di giudizio idonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, come già accennato, la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che incoerente, basata com'è su di una dettagliata disamina delle deposizioni testimoniali e su considerazioni del tutto condivisibili in ordine all'attendibilità di ciascuna in relazione alla provenienza ed al coordinamento con le altre nonché alla valenza oggettiva e logica attribuibile alle une ed alle altre quali risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1169 (rectius 1159) bis CC e 183 CPC nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione - si duole che il tribunale abbia respinto la domanda d'usucapione abbreviata ritenendola domanda nuova inammissibile senza considerare la nullità sul punto della sentenza appellata in quanto il pretore aveva omesso di pronunziarsi al riguardo pur essendosi riservato ex art. 183 CPC sulla modifica della domanda e che in virtù della stessa norma egli era legittimato a modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate.
Il motivo non merita accoglimento.
Come si è evidenziato in parte espositiva, il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda ex art. 1159 bis sulla base di due distinte ed autonome ragioni - la ritenuta novità della domanda ed il mancato esperimento della procedura prevista dalla L. 346/76 - delle quali, giuste o meno che fossero, solo la prima risulta censurata con il motivo in esame.
Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per onorari in favore di RI ed euro 800,00 per onorari in favore di HI. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004