Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1317
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata ( Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha considerato inammissibile il motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell'art. 1158 cod. civ., in riferimento all'art. 2967 cod. civ. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, formulato con la mera espressione della doglianza dell'essersi il tribunale limitato a recepire quanto affermato dal pretore, senza tenere <<conto dell'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria ed erroneamente valutando le deposizioni testimoniali dalle quali il detto elemento sarebbe, invece, risultato provato>>).

In tema di ricorso per cassazione, la denunzia di omessa motivazione, formulata congiuntamente con la denunzia di motivazione insufficiente o contraddittoria, è affetta da insanabile contrasto logico, non potendo il primo di tali vizi coesistere con gli altri, in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione contemplate nell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., una motivazione mancante non può essere insufficiente o contraddittoria, mentre l'insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1317
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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