Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
La materia dei rapporti con autorità straniere relativamente all'amministrazione della giustizia penale è, a norma dell'art. 696 cod. proc. pen., disciplinata dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, solo in assenza di esse trovando applicazione la disciplina del codice processuale penale, che assume perciò, in materia, carattere sussidiario; ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 cost., dell'art. 724 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede, in caso di rogatoria passiva internazionale, che il presidente della Corte di Appello, fissando la data dell'udienza, ne dia comunicazione al solo procuratore generale, atteso che il problema della sufficienza delle garanzie difensive approntate dall'ordinamento in ipotesi di rogatoria passiva internazionale va valutato, in virtù del disposto del citato art. 696, alla luce della normativa internazionale in materia, dovendosi peraltro rilevare che le norme costituzionali interne non prevalgono su quelle di diritto internazionale, posto che l'art. 24 cost. va armonizzato con gli artt. 10 e 11 cost. (prevedenti che l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale e che l'Italia consente, in condizioni di parità, alle relative limitazioni di sovranità) e che in ogni caso il diritto di difesa, e il riscontro della relativa violazione, non vanno assolutizzati, ma valutati in relazione alla natura dell'istituto in discussione e alla luce dei fini perseguiti dalla disciplina internazionale, intesa a coniugare, in questo campo, le garanzie del processo con la celerità di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 25/2/2000
Dott. ACCATTATIS VINCENZO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE " N. 927
Dott. QUINTADAMO NICOLA " REGISTRO GENERALE
Dott. NAVARESE FRANCESCO " N. 39311/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Giovanni Acampora, n. a Bari il 16.3.45;
avverso l'ordinanza 21.1.98 della Corte d'appello di Milano con la quale è stato rigettato l'incidente di esecuzione avverso gli atti esecutivi della rogatoria n. 93/97 r.g. rog., disposta ad impulso del Giudice istruttore presso il Tribunale di Madrid;
Udita la relazione dei Consigliere Dott. V. Accattatis;
letta la requisitoria del Procuratore generale con la quale è stata chiesta la dichiarazione di manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità ed il rigetto del ricorso;
letta, inoltre, la memoria di replica dell'avv. Guido Viola, depositata in cancelleria il 3.2.2000;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'INCIDENTE DI ESECUZIONE. In data 28.10.97, l'avv. Guido Viola, difensore di fiducia di Giovanni Acampora, ex arr. 666 e 725 c.p.p., ha proposto incidente di esecuzione avverso l'informazione di garanzia emessa in data 28.7.97 dal GIP presso il Tribunale di Milano in adempimento della rogatoria n. 93197 R.G. Rog. disposta dalla Corte d'appello di Milano con provvedimento del 24.7.97. L'istante, premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'incidente di esecuzione è l'unico mezzo consentito dall'ordinamento per contrastare l'esecuzione di una rogatoria che importa il compimento di atti implicanti limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti, ha contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo, nonché la legittimità degli atti compiuti in esecuzione della richiamata rogatoria. Sotto il primo profilo, ha evidenziato l'inconsistenza degli addebiti, mentre, sotto il secondo profilo, ha dedotto l'incompetenza territoriale della Corte di appello di Milano, la violazione del diritto di difesa, la illegittimità dell'informazione di garanzia per violazione delle norme dell'ordinamento italiano, la nullità dell'informazione di garanzia ex art. 178/1 lett. c) c.p..
2. L'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello ha rigettato l'incidente di esecuzione motivando come di seguito:
1. La commissione rogatoria internazionale dell'Autorità Giudiziaria spagnola è regolata dalla Convenzione europea di assistenza in materia penale - C.E.A.G., firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Ai sensi dell'art. 696 c.p.p., in materia di rogatorie internazionali le norme del codice italiano di rito hanno natura suppletiva.
2. In linea generale, la commissione rogatoria internazionale, richiesta da un'Autorità Giudiziaria straniera, è sottoposta ad un duplice controllo: 1) di carattere politico-amministrativo, da parte dei Ministro di giustizia;
2) di natura giurisdizionale, ad opera della Corte d'appello territorialmente competente.
3. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, con l'incidente di esecuzione non possono essere fatte valere le ragioni che si opporrebbero alla rogatoria. Avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello dà esecuzione alla rogatoria internazionale non è ammesso alcun mezzo di gravame, mentre avverso gli atti compiuti in esecuzione di rogatoria dall'estero è esperibile incidente di esecuzione;
in tale sede però non è consentito far valere le ragioni che si opporrebbero alla rogatoria.
4. La Corte di appello di Milano ha competenza territoriale a decidere.
5. Il ricorrente ha ricevuto regolare informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. recante l'invito a nominare un difensore di fiducia in Italia per gli atti processuali da compiersi nel territorio nazionale, atti che - ai sensi dell'art. 311 della C.E.A.G. - debbono svolgersi nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto. Mediante la notificazione dell'informazione di garanzia l'istante è stato reso edotto sia dell'esistenza del procedimento penale che del compimento della perquisizione nella sede sociale della Fininvest, con invito a nominare un difensore di fiducia e con la nomina a difensore di ufficio dell'avv. Luca Messa. Il diritto di difesa è stato quindi rispettato.
6. L'informazione di garanzia reca il contenuto di cui all'art.369 c.p.p., sicché, manifestamente, non sussiste la pretesa nullità
dell'atto ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. 3. IL RICORSO. L'avv. Viola ha proposto ricorso per dedurre:
1. questione di legittimità costituzionale dell'art 724, comma 3 e comma 5, lett. b.) e lett. c), c.p.p. per violazione dell'art.24, secondo comma, della Costituzione;
2. inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali che, in materia di assistenza giudiziaria penale, disciplinano la competenza territoriale (art 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 724/1 c.p.p.);
3. inosservanza delle norme processuali che prescrivono gli elementi che debbono essere indicati nella informazione di garanzia (art. 606/1, lett. c), in relazione all'art. 369/1 c.p.p.);
4. erronea applicazione degli artt. 59 e 60 del Trattato che ha istituito la Comunità Europea.
Con richiesta di assegnazione della trattazione alle Sezioni Unite.
4. LA REQUISITORIA DEL PROCURATORE GENERALE. Il ricorso, ha affermato il Procuratore generale, ha per oggetto un'ordinanza già investita, con la procedura dell'incidente di esecuzione, dei rilievi di cui al presente ricorso. La relativa procedura si è conclusa con la sentenza della Corte di cassazione n. 1365 del 18.6.99. Nel ricorso di cui oggi si discute sono riproposte le stesse questioni già affrontate e decise dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione. Le uniche questioni nuove da prendere in considerazione sono le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 724, commi terzo e quinto, lettere b) e c), per pretesa violazione del diritto di difesa;
ma le questioni., secondo il Procuratore generale, sono manifestamente infondate.
5. LA MEMORIA DI REPLICA DELL'AVV. VIOLA. Con la già richiamata memoria di replica l'avv. Viola ha convenuto che il ricorso ripropone le identiche questioni già decise dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1365/99 ed ha precisato che si tratta ora di affrontare solo le due eccezioni di costituzionalità. In tali limiti va mantenuta, quindi, la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. UNA PREMESSA. Anche sotto il vigore del nuovo codice di rito, come sotto il vigore del vecchio, il provvedimento della Corte d'appello che, a norma dell'art. 724 c.p.p., dichiara esecutiva in Italia una rogatoria internazionale, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni, non è impugnabile (Cass. Sez. III, ord. n. 1586 del 20/10/92; Cass. Sez. IV, sent. 1385 del 20/4/93;
Cass Sez., IV sent. n. 1755 del 24/5/95; Cass. Sez. III, sent. 1365 del 14/4/99). Contro gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria è però esperibile, ex art. 666 c.p.p., incidente di esecuzione con il quale si può chiedere al giudice di accertare la sussistenza o meno dei requisiti formati e sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento. L'incidente di esecuzione non può essere però utilizzato per proporre questioni attinenti al merito dell'ordinanza di exequatur (il rinvio è ai provvedimenti della Corte di cassazione già citati). Invero il procedimento incidentale di esecuzione può riguardare solo i problemi che possono insorgere al livello dell'esecuzione; ha per oggetto solo le questioni attinenti "alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero alle condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso", ma non può avere "per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo" (Cass. Sez. III., sent. 1365 del 14.4.99). Il difensore del ricorrente dà per ormai incontroversi tali principi e proprio su di essi fonda le sue eccezioni di incostituzionalità.
2. LA NORMATIVA CODICISTICA E UN PRIMO RILIEVO SULLE ECCEZIONI DI COSTITUZIONALITÀ.
2.1 Come già evidenziato, investiti dalle eccezioni di costituzionalità sono i commi terzo e quarto dell'art.724 c.p.p. da richiamare.
2.2 Art. 724 comma terzo: "Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale" e a nessun altro, con violazione, secondo il ricorrente, della garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24/2 della Costituzione: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".
2.3 Art. 724 comma quinto lettere b) e c). "L'esecuzione della rogatoria è negata ...: b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria". Nel caso di specie il difensore del ricorrente non argomenta nel senso che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento del processo. La seconda eccezione di costituzionalità resta, in effetti, nel vago, e, in quanto, tale, potrebbe essere dichiarata inammissibile. Ma., in realtà - è da osservare -, le due eccezioni di costituzionalità si fondono in una e si sostanziano nella prima eccezione, come risulta chiaro dalla memoria di replica.
2.4 La norma fondamentale in materia è, ovviamente, l'art. 696 c.p.p. che, rispetto alle norme espresse dal codice di procedura,
assegna "prevalenza" alle convenzioni internazionali e "al diritto internazionale generale". Solo se le norme di livello internazionale "mancano" o non derogano al diritto nazionale, suppletivamente, come ricordato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, si applicano le norme del diritto nazionale.
3. ANALISI COMPARATA DI VECCHIO E NUOVO CODICE Di PROCEDURA.
3.1 L'art.696 c.p.p. riproduce, in sostanza, il testo dell'art. 656 vecchio c.p.p., rendendo ancor più evidente la "gerarchia delle fonti" ed è proprio la gerarchia delle fonti che, in definitiva, nel caso di specie, viene in rilievo. Le norme del codice, in quanto puramente interne - è il concetto di fondo -, si applicano "solo negli spazi rispetto ai quali lo Stato non è impegnato al rispetto" della normativa sovraordinata internazionale (Relazione al progetto preliminare del nuovo codice).
3.2 Il legislatore del 1988 ha articolato e precisato la precedente normativa che era, in sostanza, conglobata nell'art. 658 c.p.p.- Il vigente codice contiene una pluralità di previsioni ed assegna un più esteso e penetrante controllo anche al ministro della giustizia.
3.3 Fra gli scopi dal legislatore perseguiti, tenuto, in particolare, conto della "dimensione internazionale che sempre di più vengono ad assumere i fenomeni di criminalità", vi è stato quello di rendere l'assistenza giudiziaria fra gli Stati "più snella e più incisiva" (Relazione al progetto preliminare). Le garanzie sono fornite "dal doppio vaglio dei ministro di grazia e giustizia e dell'autorità giudiziaria". Garanzie accresciute rispetto alla precedente disciplina.
4. LA FUNZIONE SUPPLETIVA DELLA DISCIPLINA CODICISTICA. L'art.696 c.p.p. esclude, quindi, l'applicazione delle norme codicistiche nelle materie regolate dalle convenzioni internazionali. La disposizione svolge il ruolo di risoluzione preventiva, per via normativa, di ogni possibile contrasto fra disciplina codicistica e normativa internazionale. L'autorità giudiziaria deve dare sempre e comunque prevalenza alla sovraordinata normativa internazionale. Sotto il vigore dei vecchio codice di procedura penale, una parte della dottrina ha osservato che la norma di cui all'articolo in esame (corrispondente a quella dell'art. 656 vecchio c.p.p.) era da giudicare poco felice, in quanto le norme ordinarie l'art. 696 c.p.p. non possono dettare regole con riferimento ad altre norme ordinarie in quanto non sovraordinate ad esse. Va però osservato che la norma in questione è nient'altro che la riassunzione e l'evidenziazione del principio di prevalenza di cui sopra, chiaramente espresso dagli artt. 10/1 e 11 della Costituzione. In altri termini, i richiamati articoli della Costituzione esprimono il principio di prevalenza e l'art. 696 c.p.p. lo ripete in riferimento alla normativa specifica dove il problema del possibile conflitto fra le norme ordinarie e quelle di livello internazionale si pone in forma più acuta. Quindi, siamo in presenza di un principio costituzionale, ribadito dalla legge ordinaria.
5. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
5.1 La rogatoria passiva - è il caso di specie - coinvolge rapporti con ordinamenti di Stati esteri - ribadisce anche la Corte costituzionale in sentenza n. 336/96 -, sicché, ai fini della verifica di conformità degli artt. 723 e ss. c.p.p. alla legge di delegazione, si deve avere riguardo non tanto alle norme del codice di procedura penale italiano, quanto a quelle di livello sovranazionale. Soccorre, in proposito - aggiunge la Corte costituzionale -, l'art. 2, comma 1, prima parte., della legge delega n. 81/87, secondo il quale il codice di procedura penale deve "adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'italia e relative ai diritti della persona e al processo penale". "È in attuazione di tale principio che l'art. 696 c.p.p. stabilisce che l'intera materia dei rapporti con autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le rogatorie internazionali, è disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale;
solo se tali norme mancano, o non dispongono diversamente, si applicano le disposizioni del nostro codice". "Ciò trova conferma nella convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, di cui alla legge di esecuzione 23 febbraio 1961, n. 215...".
5.2 Con ordinanza 6.5.94 (in Gazzetta Ufficiale n. 12, prima serie speciale, anno 19995) la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità relativa all'art. 2 della legge 23.2.61, n. 215, per possibile contrasto con l'art 24 della Costituzione;
dubitando della legittimità costituzionale del richiamato art. 2, nella parte in cui "consente l'esperimento di rogatorie" attive "anche senza la presenza dei difensore dell'imputato". Con sentenza n. 379/95 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione di costituzionalità infondata essendo legittima l'assunzione di una prova all'estero "senza che alla difesa dell'imputato venga permesso di assistere". Anche nella sentenza n. 379/95 la Corte costituzionale ha richiamato il principio della prevalenza dell'ordinamento internazionale su quello interno e ha, inoltre, affermato che la tesi della radicale tutela del diritto di difesa condurrebbe al paradossale risultato che sarebbe inibita "all'Autorità giudiziaria italiana" la "possibilità di formulare richieste di rogatorie" con riferimento a Stati che, nel proprio ordinamento, non prevedono il tipo di garanzia reclamato. Nell'ordinamento italiano, ai fini dell'assunzione di una prova in dibattimento, la presenza del difensore è certamente indispensabile, solo che la Convenzione di Strasburgo prevede l'assunzione dell'atto all'estero secondo il sistema processuale dello Stato che assume la prova ed è proprio questa la disposizione prevalente;
prevalente a livello di diritto interno perché prevalente a livello di diritto internazionale.
6. LA PREVALENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E L'ESIGENZA DI TENERE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI DIVERSI VALORI DI LIVELLO SOVRANAZIONALE. Le molte ragioni esposte di sopra escludono la presa in considerazione diffusa di un problema cui, comunque, per completezza, va fatto riferimento. Il difensore del ricorrente ragiona come se le norme di diritto costituzionali interne prevalessero su quelle di diritto internazionale, ma ciò è ben lungi dall'essere vero. La Corte di giustizia europea - ci si limita qui ad un solo, rapido, riferimento - ha affermato la prevalenza delle norme comunitarie su quelle dei singoli Stati nazionali e la Corte costituzionale italiana, in varie successive sentenze, ha ribadito il principio (Sentenze della Corte di giustizia europea:
causa 26/62, sentenza "N.N. Algemene Transport of Expeditive Onderneming van Gend & Loos" c. "Amministrazione olandese delle imposte" del 5.2.63; causa 6/64 "Flaminio Costa c. ENEL" del 15.7.64;
causa 11/70 "International Handelsgesellchaft Gmbh c. "Einfuhr - und Vorratstelle fur Getreide und Futtermittel" del 17.12.70. Sentenze della Corte costituzionale italiana n. 14/64; n. 183/73; n. 232/75 e molte altre sentenze successive). Il difensore dell'Acampora avrebbe dovuto farsi carico di questo problema. Ma il difensore dell'Acampora avrebbe dovuto farsi carico di altri problemi di cui non si è fatto carico. Del problema, ad esempio, della contemporanea convivenza, al livello nazionale ed internazionale, della garanzia del diritto di difesa e della esigenza della celerità dei processi.
7. IN SINTESI E IN CONCLUSIONE.
7.1 La norma espressa dall'art. 24/2 della Costituzione deve essere raccordata con l'altra norma espressa dall'art. 10, primo comma, della Costituzione:
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale..."; e con la norma espressa dall'art. 11:"L'Italia ... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità..." e con la normativa di livello internazionale.
7.2 L'art. 24/2 della Costituzione non deve essere assolutizzato. Il vizio del ragionamento contenuto nelle due eccezioni di costituzionalità formulate dal difensore dell'Acampora consiste proprio nell'assolutizzazione dei diritto di difesa. 7.3 (Il problema posto dal difensore del ricorrente è se, in materia di rogatoria passiva, il nostro ordinamento offra o meno sufficienti garanzie di difesa. Tenuto conto della natura dell'istituto, la risposta è che esso offre sufficienti garanzie.
7.4 Come già evidenziato, le garanzie contenute nel vecchio codice con il nuovo sono state ulteriormente accresciute. Da aggiungere che la più recente riforma dei codice di procedura penale, marcatamente in senso garantistico, non ha toccato gli artt.723 e ss. c.p.p.. Non ha toccato i menzionati articoli proprio perché essi, manifestamente, offrono adeguate garanzie, da valutare, comunque, alla luce della normativa internazionale. Come già notato, la normativa internazionale vuole le garanzie, ma vuole anche la celerità del processo;
valore, quest'ultimo, costituzionalmente tutelato. Il "giusto processo" "garantito dalla legge", di cui tratta il primo comma dell'art. 111 della costituzione, è, prima di tutto, un giusto processo celere.
7.5 Ovviamente, il giudizio di comparazione fra celerità del processo e garanzia dei diritto di difesa è eminentemente un giudizio di politica legislativa di livello internazionale e nazionale.
8. LE DUE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ SONO MANIFESTAMENTE INFONDATE.
In conclusione, le due questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate, tenuti presenti, in particolare, gli orientamenti della Corte costituzionale, e non meritano di essere portate al giudizio delle Sezioni Unite. Questa Corte ha offerto una diffusa motivazione, tenuto presente l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/41), sol perché esse coinvolgono principi fondamentali.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2000