Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 927
CASS
Sentenza 25 febbraio 2000

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La materia dei rapporti con autorità straniere relativamente all'amministrazione della giustizia penale è, a norma dell'art. 696 cod. proc. pen., disciplinata dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, solo in assenza di esse trovando applicazione la disciplina del codice processuale penale, che assume perciò, in materia, carattere sussidiario; ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 cost., dell'art. 724 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede, in caso di rogatoria passiva internazionale, che il presidente della Corte di Appello, fissando la data dell'udienza, ne dia comunicazione al solo procuratore generale, atteso che il problema della sufficienza delle garanzie difensive approntate dall'ordinamento in ipotesi di rogatoria passiva internazionale va valutato, in virtù del disposto del citato art. 696, alla luce della normativa internazionale in materia, dovendosi peraltro rilevare che le norme costituzionali interne non prevalgono su quelle di diritto internazionale, posto che l'art. 24 cost. va armonizzato con gli artt. 10 e 11 cost. (prevedenti che l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale e che l'Italia consente, in condizioni di parità, alle relative limitazioni di sovranità) e che in ogni caso il diritto di difesa, e il riscontro della relativa violazione, non vanno assolutizzati, ma valutati in relazione alla natura dell'istituto in discussione e alla luce dei fini perseguiti dalla disciplina internazionale, intesa a coniugare, in questo campo, le garanzie del processo con la celerità di esso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2000, n. 927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 927
    Data del deposito : 25 febbraio 2000

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