Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO O0 1977/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G. N. 19423/99 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere 21795/99 Consigliere Cron.4857 Dott. Alfredo MENSITIERI Sus Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 21/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: 1155 per diritti 12 FEB. 2002 IN ZU, IN OR, IN OS, il IL CANCELLIERE IN ER, elettivamente domiciliati in ROMA спес VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che li difende unitamente all'avvocato GIAN GIULIO CUOGHI, giusta €1,55 1.3000 delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti W
contro
DG723752 TI IN AN;
- intimata e sul 2° ricorso n° 21795/99 proposto da: 2001 ----- 1763 TI IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA -1- VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IN ZU, IN OR, IN OS, IN ER;
- intimate avverso la sentenza n. 202/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, difensore delle ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GOBBI GOFFREDO, difensore della resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE E, che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12 luglio 1983 RT, IA, SC e UR RI chiesero al Presidente del Tribunale di Modena il sequestro giudiziario, nei confronti di AN Sit- ti RI e di OS RI, di buoni ordinari del tesoro scaduti, di libretti di de= posito al portatore e di un'autovettura. A sostegno dell'istanza esposero che: a)- il 19 dicembre 1982 era deceduto AL RI dal quale erano state nominate, con un testamento olografo, eredi in parti uguali, insieme con la sua pronipote, AN TT RI, mentre alla propria sorella, OS RI, erano stati legati la sua ca- sa d'abitazione con gli arredi e i mobili;
b)- su loro richiesta, il marito della RI aveva consegnato al notaio un elenco in cui erano citati soli due conti correnti bancari (de cums intestati al tatore e alcuni buoni del tesoro e si era, invece, rifiutato di consegna し re dei titoli al portatore perché, a suo avviso, erano estranei alla successione;
c)- per= tanto erano intenzionate a chiedere la divisione giudiziale e il ristoro del pregiudizio economico subito da tale comportamento. Il sequestro fu concesso, e nel successivo giudizio di merito, le istanti, domandarono al Tribunale, oltre alla convalida di esso, la divisione del patrimonio mobiliare relitto - e la condanna al risarcimento del danno della TT RI, divenuta erede universale di OS RI nel frattempo deceduta. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le pretese e propose domanda ricon' venzionale. Il Tribunale, con sentenza non definitiva dell'undici maggio 1988, convalidò il seque= a stro giudiziario dell'autovettura, ma non quello avente come oggetto i crediti, e,con sentenza definitiva del 26 ottobre 1994, accertò che il patrimonio ereditario del Tarta- rini ammontava a 380.838.248 lire in denaro, titoli, attrezzi e macchine agricole, mo= bili e altri crediti e determinò le quote a ciascuno degli eredi spettanti. Contro le due sentenze le RI proposero appello, sostenendo che il Tribunale era incorso in errore nel rigettare la richiesta di convalida del sequestro dei crediti, e nel ritenere che alcune delle somme di denaro investite da AL RI a nome proprio non erano di sua proprietà, e non facevano, quindi, parte del suo asse eredita- rio,ma appartenevano alla sorella OS ed erano quindi, pervenute, per successione, alla sua erede AN TT RI. Quest'ultima resistette al gravame, e, con impugnazione incidentale, affermò che il ca- a pitale in titoli,conti correnti e depositi, risultante all'apertura della successione del Tar- tarini era più cospicuo di quello accertato dal Tribunale (£.775.808.602), non essen' dosi calcolati alcuni crediti. Insistette, inoltre, nel chiedere la condanna delle appel' lanti al risarcimento del danno causatole dall'esecuzione del sequestro illegittimo, da= *to che il custode aveva investito utilmente i cespiti che ne formavano oggetto soltanto il 10 gennaio 1991, dopo otto anni dalla morte del dante causa. E, infine, criticò la statuizione con la quale il Giudice di primo grado le aveva negato gli interessi (o lo importo della svalutazione monetaria se di entità maggiore degli interessi) in ordine ad alcuni crediti. Con sentenza del 27 marzo 1999 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sola decisione definitiva impugnata, ha dichiarato che: 1)- il compendio eredi= rio lasciato da AL RI era di lire 359.977.806 lire;
2)- ad AN TT Boari- ni, quale erede di OS RI, spettava la somma di 132.833.840 lire, con gli inte- ressi, come metà del controvalore di tutti i titoli cointestati a AL e a OS Tar- tarini, e, sempre come erede di OS RI, le competeva anche la somma di * 463. 237.060 lire,come controvalore di titoli intestati a AL RI, oltre agli interessi;
3)- ha assegnato a ciascun erede di AL RI titoli dello Stato del valore di 65.205.420 lire con gli interessi. Le RI ricorrono per cassazione con due motivi. AN TT RI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art.335 del codice di * procedura civile perché proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art.832, 1706,1713,2697 COD. CIV. e 116 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn .3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello accolto la domanda proposta da AN TT RI, erede di OS RI, sul presupposto erroneo che i depositi bancari e i buoni del tesoro apparte= nessero a quest'ultima e non al fratello AL, al quale erano intestati, sol perché amome costui era stato il suo procuratore generale. Essendo i menzionati depositi intestati 11 del RI, la Corte avrebbe dovuto ritenere, invece, che incombesse alla TT RI l'onere di provare che gli investimenti bancari erano stati eseguiti dal procu= ratore con il denaro che la sua rappresentata aveva percepito dalla vendita dei propri immobili. E a questa conclusione la Corte doveva pervenire per ragioni di coerenza,in quanto, avendo riconosciuto che OS RI, quale intestataria degli immobili ne era la proprietaria esclusiva, avrebbe dovuto ritenere che fosse anche la proprietaria dei titoli depositati in banca intestati a suo nome, oppure avrebbe dovuto negare qual- siasi valore all'intestazione sia per gli immobili sia per i titoli. Il motivo è infondato, avendo la Corte d'appello motivato la sua decisione con l'esau= riente e logica considerazione che: a)- dagli elementi probatori acquisiti al processo (consulenza tecnica, rendiconto) era risultato che AL RI aveva concluso il contratto di compravendita della proprietà immobiliare, in nome e per conto della so- rella OS e aveva, poi, investito il prezzo riscosso in titoli a lui intestati, ma sem= pre in rappresentanza della congiunta, la quale, approvando il suo operato, non aveva affatto voluto donare al fratello le somme di denaro percepite;
b)- la stessa RI era la proprietaria esclusiva del terreno a lei intestato anche perché nessuna azione giudiziaria era stata promossa per dimostrare che il bene era stato acquistato a suo no- me fittiziamente e con denaro che non le apparteneva. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art.2697 del codice civile e 116 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 di quest'ultimo co= Ի * dice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello accolto il motivo d'impugnazione proposto dalla TT RI, con riguardo alla determinazione del . patrimonio ereditario di AL RI, con una motivazione incomprensibile e, " quindi, inidonea a far comprendere le modalità di ricostruzione del patrimonio relitto. Anche questo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quel che si sostiene dal- le ricorrenti, la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato e comprensibile la pro- pria statuizione, avendo ritenuto che il compendio ereditario del de cuius, era del maggiore importo di lire 823.214.866, sulla base di documenti prodotti e non conte= stati. Ha, quindi, affermato che alla TT RI, come erede di OS RI, competeva l'importo di 463.237.060 lire (330.403.220 + 132.833.840), perché le cointestazioni ammontavano a 265.667.681 lire;
3)- patrimonio lordo era di lire * 359.977.806 (8233.214.866 - 463.237.060), e quello netto di lire 326.027.100 (con la detrazione della somma di £.33.950.706 per spese sostenute per la successione di AL RI). Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione degli art. 2043 del codice civile e 96 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 nn.3 a e 5 di quest'ultimo codice,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appel- lo negato alla TT RI il diritto al risarcimento del danno conseguente all'esecu= zione del sequestro poi dichiarato inammissibile, sul rilievo che i cespiti sequestrati ☐ erano stati successivamente investiti proficuamente dal custode giudiziario, sebbene 啡 tale impiego fosse avvenuto dopo otto anni dalla morte del RI, risalente al 1982 mentre avrebbe dovuto avere luogo nell'anno 1983 mediante l'impiego del denaro in buoni ordinari del tesoro. Si aggiunge che a)- erronea è la motivazione della sentenza d'appello, nella parte in cui si afferma che "solamente l'opposizione dei sequestranti. ..potrebbe comprovare una loro responsabilità", perché "al contrario la prova dell'op- posizione delle sequestranti risiedeva nel loro comportamento concludente, sordo agli inviti della sequestrata"; b)-la responsabilità delle RI si sarebbe dovuta, comun- que, riconoscere, dato lo stretto legame esistente tra la misura cautelare e la situazio= ne sostanziale cautelata, per la sproporzione determinatasi tra il credito accertato e lo ammontare del sequestro imprudentemente operato, "tanto più considerando lo scon- , finamento dall'inizio sulle somme cointestate a OS RI, che senza alcuna possibile giustificazione ne proiettava i dannosi effetti al di fuori del rapporto proces- suale". Il motivo è infondato, perchè la Corte d'appello ha negato alla TT RI il diritto al risarcimento del danno, avendo ritenuto, con argomento di carattere decisivo e ineccepibile, che le sequestranti non si erano opposte all'utile reimpiego delle somme di denaro. Né è consentito in questa sede di legittimità, come pretenderebbe la ricor- rente, indagare se sia mancata la normale prudenza delle RI, la cui assenza è ri- . richiesta per configurare la responsabilità di cui all'art.96 del codice di procedura ci= 0 vile, non essendo stato tale difetto dedotto davanti ai giudici del merito. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1224 del codice civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza im- pugnata per non avere riconosciuto alla TT RI il diritto al maggiore danno da svalutazione monetaria su alcune delle somme di denaro liquidate a suo favore. Questo motivo è infondato in quanto gli importi per interessi e la svalutazione della moneta, di cui si denunzia la mancata liquidazione, riguarda cespiti per i quali dalle conclusioni del giudizio di gravame non risulta che siano stati pretesi. La Corte d'ap= pello ha esaminato, invece, la questione degli interessi e della rivalutazione con riferi- mento ad altri cespiti, per i quali la liquidazione era stata chiesta, ma l'esattezza della . decisione su di essi non è stata contestata. Pertanto, devono rigettarsi i ricorsi e, per la sussistenza di giusti motivi, compensarsi le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 22 dicembre 2001. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.M.Spadone) (dott, A. Vella) Арайти IL CANCELLIERE C1 Photo TalaricoPhoto Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 FEB. 2002 102 IL CANCELLIERE C1 a заде AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7 MAG. 2002 [TOP 160,10] Serie 4 Registrato in data' al21200 vercate C. 160.10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Dirigante Arca Servizi (Dott.ssa Mana GraziaPEPPO) II Responsabile Servizio A Giudiziari (Dr. M. RACCHINHT