Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16081
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Sentenza 13 marzo 2002

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In tema di liquidazione dei compensi dovuti al difensore nel procedimento penale per l'opera prestata in favore di persona ammessa al patrocinio dei non abbienti, il raccordo tra le varie previsioni contenute nella tabella del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, cui fa rinvio l'art. 12 comma 1 della legge n. 217 del 1999, comporta che: la partecipazione ad udienze di carattere istruttorio, sia quelle tenute in fase preprocessuale che quelle dibattimentali, è retribuita secondo i criteri fissati al n. 4 della tabella, e cioè commisurando il compenso alla durata dell'adempimento in base alle ore o frazioni di ora trascorse; la partecipazione ad udienze camerali o dibattimentali ove si svolga la discussione in contraddittorio tra le parti, anche quando non concluda il difensore interessato, è retribuita secondo il disposto del n. 5 della tabella, e cioè con una somma fissata per l'intera udienza tra il massimo ed il minimo indicati dalla norma; per le udienze di mero rinvio spetta al difensore il solo compenso fissato al n. 2 della tabella, e cioè per l'attività di esame e studio compiuta in vista dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16081
    Data del deposito : 13 marzo 2002

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