Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi dovuti al difensore nel procedimento penale per l'opera prestata in favore di persona ammessa al patrocinio dei non abbienti, il raccordo tra le varie previsioni contenute nella tabella del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, cui fa rinvio l'art. 12 comma 1 della legge n. 217 del 1999, comporta che: la partecipazione ad udienze di carattere istruttorio, sia quelle tenute in fase preprocessuale che quelle dibattimentali, è retribuita secondo i criteri fissati al n. 4 della tabella, e cioè commisurando il compenso alla durata dell'adempimento in base alle ore o frazioni di ora trascorse; la partecipazione ad udienze camerali o dibattimentali ove si svolga la discussione in contraddittorio tra le parti, anche quando non concluda il difensore interessato, è retribuita secondo il disposto del n. 5 della tabella, e cioè con una somma fissata per l'intera udienza tra il massimo ed il minimo indicati dalla norma; per le udienze di mero rinvio spetta al difensore il solo compenso fissato al n. 2 della tabella, e cioè per l'attività di esame e studio compiuta in vista dell'udienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2002, n. 16081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16081 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/03/2002
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 417
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 14196/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore distrettuale della Repubblica di Catania, nel procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato Claudio GALLETTA, difensore di NI LA, avverso l'ordinanza resa il 14.3.2001 dal tribunale di Catania. Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato. Lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata dal difensore per conto dell'avvocato Galletta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 14.3.2001 il tribunale di Catania respingeva il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a norma della legge 30.7.1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) all'avvocato Claudio Galletta, quale difensore di NI LA.
Nell'ordinanza il tribunale osservava sinteticamente che per la partecipazione e discussione alle udienze dibattimentali era applicabile il n. 5 della tabella allegata alla tariffa forense e non il n. 4 della stessa, che riguarda invece l'attività difensiva predibattimentale.
2 - Avverso l'ordinanza di rigetto lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale catanese ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 12 della legge 217/1990, nella parte in cui fa riferimento alla tariffa professionale degli avvocati. Sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere che per la partecipazione del difensore alle udienze in cui il medesimo non aveva svolto alcuna discussione orale dovessero liquidarsi i compensi previsti dal n. 5 della tabella allegata alla tariffa penale vigente (D.M.
5.10.1994 n. 585), anziché i compensi minori previsti dal n. 4 della stessa tabella.
3 - Il pubblico ministero in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Il difensore dell'avvocato Galletta ha presentato memoria in cui chiede il rigetto del ricorso.
4 - Va pregiudizialmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso, giacché la giurisprudenza prevalente di questa corte ha ritenuto che contro le ordinanze del giudice penale collegiale che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 30.7.1990 n. 217, provvede in seconda istanza alla liquidazione dei compensi professionali, sia esperibile il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge.
Si argomenta in proposito che dette ordinanze, emesse all'esito della procedura disciplinata dall'art. 29 della legge 13.6.1942 n. 794, hanno natura decisoria, dal momento che risolvono una controversia relativa a un diritto soggettivo in modo idoneo ad acquisire la forza del giudicato (Cass. Sez. 6^, n. 125 del 1.3.1996, Somi, rv. 204157;
Cass. Sez. 3^ del 24.9.1999, Seminara, rv. 214796; Cass. Sez. 2^, n. 1095 del 21.3.2000, Conte, rv. 215698; Cass. Sez. 4^, n. 3078 del 10.7.2000, Di Piede, rv. 217692; nonché Cass. Sez. Un. n. 25 del 6.12.1999, Di Dona, rv. 214693). Anche in considerazione della pronuncia di queste sezioni unite, non può quindi accogliersi la tesi minoritaria, che esclude la ricorribilità perché non espressamente prevista e non compresa nell'ambito dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1^, n. 1864 del 5.4.1997, Congiu, rv. 207238; Cass. Sez. 1^ n. 2099 del 20.4.2000, Pantaleo, rv. 215939).
5 - Nel merito il ricorso appare fondato.
La questione da risolvere è se per la partecipazione del difensore a udienze dibattimentali in cui venga disposto un mero rinvio o venga svolta solo attività istruttoria debbano liquidarsi i compensi previsti dal numero 4 o quelli previsti dal n. 5 della tabella allegata alla tariffa penale approvata con D.M.
5.10.1994 n. 585. Orbene, nel n. 4 è previsto un compenso da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni ora o frazione di ora di partecipazione e assistenza del difensore ad attività compiute durante le indagini preliminari per le quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore;
nonché per ogni ora o frazione di ora di partecipazione ed assistenza alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento.
Nel numero 5, invece, è previsto un onorario da lire 360.000 a lire 1.200.000 (per udienza) in relazione alla partecipazione e alla discussione del difensore alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali.
È sufficiente la considerazione di questa formulazione letterale delle disposizioni per disattendere la tesi sostenuta dal tribunale catanese secondo cui il n. 4 della tariffa riguarderebbe solo l'attività difensiva predibattimentale, posto che quel numero prevede espressamente - come s'è visto - anche l'attività probatoria svolta in dibattimento.
Secondo l'interpretazione letterale, in sostanza, la tariffa penale forense distingue un'attività retribuita "ad ora" ex n. 4, che comprende la partecipazione e l'assistenza alle attività genericamente istruttorie, siano esse compiute nella fase delle indagini preliminari, nella udienza preliminare (eccezionalmente), nei processi camerali ovvero nel dibattimento;
e un'attività retribuita "ad udienza" ex n. 5, che comprende "la partecipazione e la discussione orale" alle udienze camerali o a quelle dibattimentali.
Più esattamente, poiché nel numero 4 sono previste, oltre alle attività genericamente istruttorie, anche le attività svolte durante la fase delle indagini preliminari alle quali è prevista o richiesta la partecipazione del difensore, si deve concludere che il numero 5 riguarda la partecipazione del difensore alle udienze camerali o dibattimentali di discussione, mentre il numero 4 riguarda tutte le altre attività difensive che si svolgono nella fase preprocessuale, nonché tutte le attività istruttorie che si svolgono nella fase propriamente processuale.
In altri termini, la tariffa vigente opera una generale distinzione, ai fini della valutazione economica della prestazione professionale, tra le attività di discussione svolte oralmente in contraddittorio tra le parti e le attività strumentali di preparazione e istruzione della causa, svolte durante la fase prepocessuale delle indagini preliminari o nella fase del processo vero e proprio. È comunque da precisare che l'onorario di cui al n. 5 va corrisposto per ogni udienza di discussione, anche per quelle in cui la trattazione è svolta dal pubblico ministero o da difensori diversi da quello considerato, giacché sarebbe assurdo non remunerare il difensore che partecipa alla udienza in atteggiamento di mero ascolto, per valutare le argomentazioni degli altri rappresentanti delle parti processuali e per commisurare su quelle la propria impostazione defensionale. In altri termini, la discussione è una fase particolare delle udienze camerali o dibattimentali, alla quale partecipano alternativamente, con modalità attive e passive, i rappresentanti della difesa e della pubblica accusa: appunto per questa sua propria natura, essa va presa in considerazione unitariamente ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai difensori.
6 - A questo punto, resta da stabilire il regime tariffario per la partecipazione a udienze di mero rinvio. Questa partecipazione non rientra nelle attività previste nel numero 5, perché nelle udienze di mero rinvio, per definizione, non si svolge alcuna discussione in senso tecnico su questioni di rito o di merito;
ma non rientra neppure nelle attività previste nel n. 4, perché nelle udienze di mero rinvio non viene svolta alcuna attività istruttoria o comunque strumentale alla decisione finale. L'attività defensionale in questi casi è quindi retribuita soltanto ai sensi del n. 2 della tabella, che prevede un compenso da lire 40.000 a lire 100.000 per esame e studio "prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale". Il che appare conforme al sistema esplicitamente adottato per la tariffa civile, nella quale - come ha opportunamente ricordato il pubblico ministero requirente - accanto a un compenso per lo studio della controversia, è previsto un compenso per l'assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii (n. 6 della parte 2^, n. 15 della parte 3^, n. 35 della parte 5^ della tabella A allegata alla tariffa civile nel menzionato D.M. 585 del 5.10.1994).
7 - In conclusione, l'ordinanza del tribunale catanese va annullata, con rinvio allo stesso giudice ex art. 623, lett. a) c.p.p., perché proceda a nuovo esame in conformità ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 13.3.2002.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2002