Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
DIRITTI Reg. Gen. N. 4610/99 UD. 16.02.2000 REPUBBLIC ITALIAN €1,55 1.3000 IN NOME OLO CALIANO CANCELLERIA LIRI CASSAZIONELA CORTE SUPREMA DI A8614812 SEZIONE 2a CIVILE OF036147 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A8614817 Dott. AR SPADONE Presidente Gron. 11505 €0,52 L.1000 Пер 1904 CANCELLERI Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere AYS18620 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere da IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente p 6000 #. 1 0 APR. 2001 SENTENZA Sul ricorso n. 4610/99 proposto Oggetto: Violazione distanze legali. da AR AGNESE, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'Avv. Roberto Minutillo Turtur, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Um- marino come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
AR IO & C. s.n.c., in persona del socio legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentante AN RI, elettivamente domiciliato UFFICIO COPIE Richiesta copia executiva in Roma, Via G. Ferrari n. 4, presso lo studio dell'Avv. Sergio dal Sig. E s t per diritty 2000 +6 1 294/01 IL CANCELLIERE Cersosimo che unitamente all'Avv. Giuseppe Marinetti lo rap- presenta e difende come da procura a margine del controricor- SO. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di To- rino n. 1006/98 del 05.06.1998 / 28.09.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.2.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo LI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.3.1992, GN RI, proprietaria del terreno contraddistinto dai mappali nn. 30 e 31 del foglio 19 del comune di Canelli, premesso che la società RI AR & C. s.n.c. di RI AN (in seguito solo soc. RI) nel procedere all'ampliamento di una precedente costruzione sita sul limitrofo mappale n. 643 non aveva ri- spettato la distanza di metri cinque dal confine, in violazione dell'art. 43 delle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Canelli, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti la suddetta soc. RI al fine di sentirla condannare alla demo- lizione del fabbricato, nonché al risarcimento dei danni da quantificare in separato giudizio. 2 Costituitasi la soc. RI contestava l'avversa pretesa, as- sumendo che il P.R.G., pur prescrivendo il rispetto di metri cinque dal confine, consentiva la costruzione in aderenza, per cui era applicabile il principio della prevenzione, con conse- guente possibilità per il preveniente di costruire a distanza inferiore a metri cinque dal confine, salva la facoltà per il pre- venuto di estendere la propria costruzione fino a quella esi- stente. Deduceva poi che i due fondi non erano a livello e che essendo quello dell'attrice sopraelevato la costruzione fuoriu- sciva di poco dal piano di campagna. In ogni caso la demoli- zione poteva riguardare soltanto quella parte del fabbricato che non rispettava la distanza di metri cinque dal confine. Istruita la causa anche mediante c.t.u., il Tribunale rigetta- va la domanda dell'attrice. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di To- rino che, con sentenza n. 1006/98 del 05.06.1998 / 28.09. 1998, respingeva il gravame di GN RI, osservando, per quel che ancora interessa, che andava applicata la normativa più favorevole, ancorché entrata in vigore successivamente al rilascio della concessione edilizia, la quale, pur prescrivendo la distanza di metri cinque dal confine, prevedeva la possibilità di costruire in aderenza. Ciò comportava che la norma rego- lamentare non aveva inteso derogare al principio della preven- zione, con conseguente possibilità per il preveniente di co- 3 struire a distanza inferiore a metri cinque dal confine, salva la facoltà del prevenuto di arretrare la propria costruzione o di estenderla fino a costruire in aderenza o in appoggio al fabbri- cato del preveniente. Aggiungeva poi la Corte d'appello che, anche a voler ritenere fondata la tesi della soc. RI, nel senso che la norma regolamentare, imponendo la distanza di metri cinque dal confine e prevedendo come unica alternativa la possibilità di costruire in aderenza sul confine, rendeva inapplicabile la disciplina della prevenzione, doveva ugual- mente essere escluso il diritto alla riduzione in pristino non potendosi ritenere la norma regolamentare, così interpretata, integrativa degli artt. 873 e ss. c.c.. Infine la Corte d'appello disattendeva la richiesta di risarci- mento danni poiché questa era stata basata esclusivamente sulla violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e non già sulle altre violazioni edilizie, con la conseguenza che l'accertamento della mancata violazione escludeva l'invocato diritto al risarcimento dei danni, essendo per le altre violazioni del tutto nuova. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione GN RI in base a due motivi, illustrati da memoria. La soc. RI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 1. Con il primo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. sulla legge in generale, 873 e ss. c.c., 33 e 43 P.R.G. del comune di Canelli adottato e suc- cessivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 76 in data 26.3.85 e n. 296 in data 11.11.89 ed approvato con deli- berazione della Giunta Regionale del Piemonte del 19.12.89, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; e comunque omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - La ricorrente muove sostanzialmente due doglianze. Con la prima, censura l'impugnata sentenza laddove ha in- terpretato l'art. 33 del P.R.G. del comune di Canelli - che pre- scrive la distanza minima delle costruzioni dai confini di m. 5, così come integrato dalla scheda 81 che ammette per la zona in questione la facoltà di costruire in "aderenza” - nel senso che non contiene alcuna deroga al principio della prevenzione. Assume la ricorrente che tale articolo deve essere letto ed in- terpretato in congiunzione con l'art. 43, poiché la possibilità di costruire in aderenza, nelle zone specificamente individuate M dalle schede, non è infatti contenuta in detto art. 33 bensì nell'art. 43. Orbene in base a tale art. 43 non sempre ed in ogni caso è ammessa la costruzione in aderenza, come sembra emergere dall'impropria e imprecisa definizione della scheda di zona, ma solo in particolari ipotesi, cioè solo a confine e non 5 anche nello spazio intermedio tra il confine e la distanza mi- nima prevista. Poiché è prevista l'alternativa “secca" tra co- struzione in aderenza sul confine e distanza di metri cinque dal confine, il principio della prevenzione non può operare a favore di chi costruisce nella zona di rispetto. Con la seconda doglianza la ricorrente sostiene che la sen- tenza impugnata non poteva ritenere applicabile il criterio della prevenzione dal momento che la soc. RI per realizza- re il fabbricato aveva eseguito uno sbancamento creando una intercapedine, contenuta da un muraglione di circa quattro metri, tra il fondo di essa ricorrente e la parete del fabbricato, con la conseguenza che non sarebbe possibile avanzare la propria costruzione fino a quella della società.
1.1. Il motivo non può trovare adito in quanto la prima cen- sura è infondata, mentre la seconda è inammissibile. La prima censura è infondata perché in tema di distanze le- gali, solo se i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vie- tando la costruzione in aderenza o in appoggio, non può trova- re applicazione il principio della prevenzione;
mentre viceversa qualora tali regolamenti (come quello del comune di Canelli) consentano le predette facoltà di costruire in aderenza o in appoggio, come alternativa all'obbligo di rispettare una deter- minata distanza dal confine, si versa in ipotesi del tutto ana- 6 loga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 873 e ss. del codice civile, con la conseguente non conte- stabile operatività del principio di prevenzione, in base al quale chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine;
b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima im- posta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza stabi- lita dai regolamenti edilizi locali;
c) costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni sui fondi finitimi, salva in tal caso la possi- bilità per il vicino, che costruisca successivamente, di avanza- re la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà del valore del muro del vicino, che diventerà comune, e il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica (cfr. ex plurimis: Cass.
8.11.1998 n. 12103, 13.6.1997 n. 5339; 22.3.1996 n. 2473). In base a tali principi correttamente i giudici di merito han- no ritenuto che, nel caso specifico, trova applicazione il prin- cipio della prevenzione, perché il P.R.G. del comune di Canelli, nella zona in questione, in virtù del comb. disp. degli artt. 33 e 43 in relazione alla scheda 81, prevede in alternativa alla di- stanza di m. 5 dal confine la costruzione in aderenza, con la conseguenza che non può essere disposta la demolizione del fabbricato realizzato dalla soc. RI che si è avvalsa, quale 7 proveniente, della facoltà (sub c) di costruire con distacco dal confine a distanza inferiore di quella consentita, salva la pos- sibilità per la prevenuta di avanzare la propria fabbrica fino a tale costruzione. Non può essere condiviso l'assunto della ricorrente che le suddette disposizioni del P.R.G. del comune di Canelli andreb- bero interpretate nel senso di stabilire un'alternativa “secca" tra costruzione a distanza di m. 5 dal confine e costruzione in aderenza ma solo sul confine, per cui il principio della preven- zione non opererebbe o meglio non sarebbe consentita al pre- veniente la facoltà (sub c) di costruire a distanza dal confine inferiore a quella prevista, perché tale tesi prospetta un' inter- pretazione delle norme regolamentari del tutto soggettiva e personale, in contrasto con quella alla quale è pervenuta la Corte di merito, in applicazione dei canoni ermeneutici dei quali non si denuncia la violazione, in base al dettato letterale della scheda 81, alla quale fanno rinvio gli artt. 33 e 43, dove è detto “è ammessa l'aderenza” senza alcuna specificazione o limitazione alle sole costruzioni sul confine.
1.2. La seconda censura è inammissibile perché introduce una questione nuova non portata alla cognizione del giudice d'appello, essendo al riguardo irrilevante l'osservazione che tale questione poteva desumersi dal primo motivo d'appello, in mancanza di specifica indicazione e trascrizione di quella 8 parte di tale motivo donde ricavarsi ciò, stante il principio dell' autosufficienza del ricorso.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. sulla legge in generale, 872 e 873 e ss. c.c., 33 e 43 P.R.G. del comune di Canelli adottato e successivamente modificato con deliberazioni con- siliari n. 76 in data 26.3.85 e n. 296 in data 11.11.89 ed ap- provato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 19.12.89, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; e comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. - La ricorrente censura la considerazione ad abundantiam svolta dalla Corte d'appello laddove ha ritenuto che anche a voler condividere la tesi che la norma regolamentare debba es- sere interpretata nel senso di escludere l'applicabilità del prin- cipio della prevenzione, ugualmente non sarebbe possibile di- sporre la demolizione dell'immobile perché tale norma, così interpretata, non potrebbe essere intesa come integrativa dell'art. 873 c.c. Sostiene la ricorrente che tutte le norme re- golamentari quando stabiliscono una distanza tra costruzioni maggiore di quella prevista dall'art. 873 c.c., indipendente- mente dalla possibilità o meno di applicare il criterio della pre- 9 venzione, sono da ritenere integrative di quelle del codice civi- le. La ricorrente deduce inoltre che in entrambe le ipotesi (carattere integrativo o meno della norma in esame) sarebbe dovuto il risarcimento dei danni.
2.1. Il motivo è inammissibile nella prima parte perché cen- sura un'argomentazione svolta ad abundantiam dalla Corte d'appello, che ha basato la sua decisione su diversa e auto- noma ratio decidendi risultata affatto corretta e immune da vi- zi logici e giuridici. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte la motivazione ultronea, svolta senza avere lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre ed assorbenti argo- mentazioni, è improduttiva di effetti giuridici e, come tale, non è suscettibile di gravame, né di censura in sede di legittimità (Cass. 14.3.1990 n. 2078; 23.11.1983 n. 7007).
2.2. Il motivo è infondato nella seconda parte perché se, come accertato, non vi è stata alcuna violazione delle norme in tema di distanze legali, nessun risarcimento è dovuto.
4. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
10 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £267. oo, oltre £.
3.000.000 per onorario. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 16 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Axtarino Elifarik Фралоги IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico balozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lelezio 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2012 MAG. 200 berie 4 versate £310.000 ain. 24.269. trecentodiecimila p. Il Dirigente Area Servia (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO (lire Responsabile Servizio Attardiziari (Dr. M. RACCICHAIN 11