Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO LEOPARDI, LUISA LEOPARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MAURIZIO DI LULLO, NICOLAVALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 272/01 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 28/03/01 R.G.N. 13/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. GUGLIELMUCCI Corrado;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - Che il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 28.3.01, ha ritenuto, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di assegno di invalidità proposta dal sign. AN NI nei confronti dell'INPS, sulla base della c.t.u. da esso disposta, che allo stesso non spettava il predetto assegno, per mancato raggiungimento della soglia invalidante richiesta dalla legge delle patologie riscontrategli;
il c.t.u. aveva, in sede di chiarimenti, ribadito le sue conclusioni;
2 - che l'assicurato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo articolato in due diversi profili;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - Che il ricorrente denuncia violazione dell'art. 10 r.d. 636/39 e vizi di motivazione e, con il primo profilo di censura, rileva come il c.t.u. dopo aver repertato ben tredici facciate di anamnesi patologica remota e prossima ha ritenuto di scarso rilievo invalidante la epatopatia, la broncopatia, e le lievi anomalie deambulatorie formulando una diagnosi di lomboscitalgia episodica;
2 - Che egli assume di aver, per tale ragione, depositato una serie di rilievi critici diretti ad evidenziare la gravità del quadro patologico in ordine al cui mancato rilievo il c.t.u. non ha fornito alcuna spiegazione, così come il Tribunale che ha pienamente approvato l'operato del c.t.u.;
3 - Che tale profilo è infondato atteso che sulla questione con esso sollevata questa Corte ha ritenuto che nelle controversie in materia previdenziale il mancato esame dei rilievi formulati alla c.t.u. assume carattere di vizio di omessa motivazione solo ove - con serie argomentazioni medico legali - sia stata indicata l'incidenza delle patologie con gli stessi allegati in ordine alla valutazione complessiva della capacità lavorativa, non essendo sufficiente la mera elencazione delle patologie oggetto dei rilievi non esaminati per valutarne la decisività e quindi la eventuale sussistenza di un vizio di motivazione ricollegabile al loro omesso esame ( 17556702, 15318/01); a tanto non ha provveduto il ricorrente;
4 - Che con il secondo profilo il ricorrente si duole che il giudice d'appello abbia optato per la c.t.u. da esso disposta senza accordare alcuna considerazione per quella espletata in primo grado ed a lui favorevole;
5 - Che su tale questione questa Corte ha ritenuto che in caso di contrasto fra consulenze tecniche d'ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito l'accoglimento da parte del giudice d'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello che - in quanto "revisio prioris istantiae" - è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti ( 15318/01, 3093/01);
6 - Che il ricorso va, pertanto, rigettato;
che nulla va disposto per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004