Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di controllo della produzione lattiero - casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003, n.49, convertito in L. n.119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell'elemento dell'artificio e del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell'imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinchè essa figurasse, in modo simulato, quale "Primo Acquirente" di quote latte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
09442-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38715/2016 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di: DO OL N. IL 26/08/1946 avverso la sentenza n. 531/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 08/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA me laxelle Udito il Procuratore Generale in del Dott. usefpersona che ha concluso per l'annullamento com こ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. trasielle Claicomo in in sest. Ar Filiffs che ha chiesto il rifect delгідей. свыкого Vvicentini ricorso- CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza in data 8.3.2016, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone del 5.2.2015 ha assolto DO OL dal reato di truffa aggravata. Appare opportuno ricostruire brevemente la vicenda in esame. AI DO OL erano stati contestati i reati di truffa e di peculato, aggravati e continuati (artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640, comma secondo, n. e 314 cod. pen.), per avere quale legale rappresentante ed amministratore della Impero Società Agricola Cooperativa in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurare a sé e/o alla indicata cooperativa un ingiusto profitto, posto in essere, mediante artifici e raggiri, condotte in frode alla normativa, comunitaria e nazionale (Reg. (CEE) n. 3950 del 28 dicembre 1992 e legge n. 468 del 1992; Reg. (CE) n. 1788 del 29 settembre 2003 e legge n. 119 del 2003), dettata in materia di produzione del latte eccedente le "quote" da riservarsi ai singoli produttori. Per l'attribuito meccanismo fraudolento, il prevenuto avrebbe costituito l'indicata società, come realtà fittizia, priva di strutture e beni, perché figurasse in modo simulato quale 'Primo Acquirente' (dizione che individua, secondo legislazione nazionale, i soggetti a cui in via esclusiva i produttori di latte possono vendere e che, come tali, sono chiamati, dietro autorizzazione regionale, a svolgere il ruolo di intermediari nei rapporti tra 'produttori-soci' ed 'acquirenti finali-trasformatori'). In tale veste l' imputato, avrebbe provveduto ad inserire nel sistema informatizzato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i dati di simulate compravendite, in realtà illecitamente stipulate in via diretta tra produttori ed acquirenti. Il prevenuto nell'indicata veste avrebbe poi omesso di versare all'Agea, organismo nazionale preposto al recupero, la quota parte del prezzo di cessione corrispondente ai cdd. 'prelievi supplementari', dovuti dagli allevatori sull'eccesso di produzione rispetto ai contingenti di quote-latte loro assegnati nelle varie campagne. Eluso il regime delle quote latte, il relativo flusso finanziario, spettante all'Erario, sarebbe stato deviato per distribuzione ai singoli soci, produttori oltre quota e simulati venditori, attraverso un fittizio meccanismo di simulata rappresentazione in bilancio dei crediti verso fornitori/produttori di latte atta a mascherare l'intero pagamento della fattura senza infatti trattenere il prelievo dovuto con alterazione del relativo dato di bilancio. In tal modo avrebbe sottratto ad Agea la possibilità di conoscere tempestivamente i propri debitori e l'entità del credito maturato per poi procederne alla riscossione, e avrebbero conseguito, inducendo in errore l'ente regionale che aveva riconosciuto alle cooperative la veste di 'Primo Acquirente', un ingiusto profitto. Correlativamente i prevenuti avrebbero cagionato un rilevante danno patrimoniale all'Agea, all'Erario ed all'Unione Europea, nella misura di almeno euro 736.097,38, pari alla somma complessiva dei prelievi dovuti per la campagna lattiera 2008/2009 1 ? Il GUP del Tribunale di Pordenone, espressosi sulla vicenda quale Giudice di primo grado, ha condannato il DO per il reato di truffa aggravata, assolvendolo dalla imputazione di peculato, nella ritenuta insussistenza del fatto. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza dell'8 marzo 2016 lo ha assolto dall'imputazione di truffa aggravata, con la formula 'perché il fatto non sussiste', ritenendo che nella vicenda in esame non si riscontra una condotta sussumibile nella nozione di artifici e raggiri e comunque mancherebbe il compimento dell'atto di disposizione patrimoniale. In particolare i giudici d'appello ritengono che l'artificio contabile indicato dal primo giudice non si porrebbe in relazione causale nè con l'errore, né con la presunta inerzia dell'AGEA. La corte territoriale ha sostenuto che la tesi trova conforto nella sentenza di queste Corte n. 897 del 2015 Rv. N. 262051 che ha ritenuto non ravvisabile gli elementi costitutivi del delitto di truffa quando la condotta fraudolenta consiste nell'avere la cooperativa vantato indebitamente la qualifica di primo acquirente e che comunque nella materia troverebbe applicazione il principio del ne bis in idem con le sanzioni amministrative, essendo la materia sussumibile nell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza denunciando violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 640, comma secondo, lett. a), cod. pen.) in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell'aver erroneamente ritenuto la non sussumibilità delle condotte contestate nel reato di truffa aggravata. E al fine di affermarne la sussistenza ha richiamato sentenze di questa Corte ( Cass- Sez. II n. 38612 del 2014 e Sez. VI n. 11441 del 2016) che si sono pronunciate su identiche fattispecie ritenendo i fatti riconducibili al reato di cui all'art. 640 co 2 c.p. e ritenendo, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, l'insussistenza di ne bis in idem processuale con le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 e 11 L. n. 468/1992 e dall'art. 5 L. n. 119 del 2003. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato . E' incontestato in fatto che la costituzione della cooperativa è avvenuta, da parte dei soci allevatori, con lo scopo di avvalersi di un proprio soggetto giuridico quale primo acquirente, per conseguire il fine che gli stessi si erano proposti: ossia quello di 2 omettere il versamento delle somme dovute per la produzione del latte in eccesso rispetto alle quote assegnate a ciascun allevatore. La mera strumentalità della cooperativa in funzione di sottrazione indebita del prelievo supplementare è confermata non solo dall'assenza di qualsivoglia margine di utile che ne consentisse una qualche operatività diversa dall'intervento di interposizione, quale fittizio primo acquirente, tra produttore e caseificio trasformatore, ma anche dal fatto che nessuno dei numerosi scopi sociali, puntualmente e partitamente elencati nell'atto costitutivo, stato minimamente perseguito o attuato né mai avrebbe potuto concretamente esserlo in relazione alla condizione strutturale della società che aveva come unica operatività manifestata quella funzionale alla restituzione indebita del prelievo supplementare. Ciò detto è di tutta evidenza la diversità della situazione oggi in esame rispetto a quella valutata nella sentenza n. 897 del 2015 di questa Corte, richiamata dai giudice d'appello a sostegno della decisione impugnata, sentenza che non si discosta dall'orientamento espresso in sede di legittimità in ordine a vicende come quella in argomento (si vedano in particolare sentenze n. 38612/2014; n 44369/2014). Nella motivazione si dà infatti espressamente atto della diversità della vicenda esaminata rispetto a quella oggetto della sentenza n. 38612/2014, sottolineando come in quel caso le cooperative di produttori non avevano una loro effettiva funzione, ma vi era stata la "creazione di società cooperative chiamate ad assumere il ruolo di primo acquirente ... mentre in realtà gli scopi della loro creazione e della loro attività erano ben diversi ..", mentre nel caso esaminato, secondo quanto accertato dai giudici di merito, si era in presenza di cooperative effettive ed effettivamente operative che avevano tenuto una condotta inadempiente. Ciò detto deve rilevarsi che il caso in argomento è invece del tutto sovrapponibile a quello già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 38612 del 2014 che ha ritenuto il reato di truffa, sussistendone tutti gli elementi costitutivi: gli artifizi e raggiri realizzati attraverso la creazione delle cooperative con tutta l'attività che ne è conseguita perché figurassero in modo simulato quale 'Primo Acquirente'; l'elemento soggettivo, inteso quale dolo iniziale in grado di orientare il consenso della parte negoziale, con richiamo alla giurisprudenza formatasi sulla truffa contrattuale;
l'induzione in errore, per utilizzo del meccanismo lecito di 'facciata' di riconoscimento alle cooperative del ruolo di 'Primi Acquirenti'; il profitto ingiusto, per richiamo al meccanismo «pacificamente orientato alla possibilità di ottenere il transito di ingentissime somme di denaro>>; l'atto dispositivo' identificato nella collocazione delle società cooperative nel ruolo di "primi acquirenti"»; il danno per segnalato sviamento di quelle somme «rispetto alla destinazione stabilita dalla legge». Deve aggiungersi che questa Corte (Cass. n. 11441 del 2016) ha avuto modo di affermare che in tema di controllo della produzione lattiero-casearia, il principio di 3 il preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, tra il delitto di truffa e l'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla stessa norma in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte. In motivazione la Corte ha chiarito che la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell'elemento dell'artificio o del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo. L'indicato estremo della 'non identità' risulta sostenuto anche dalle posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, dep. 2009, Beffino, Rv. 242651; Sez. 2, n. 10880 del 26/02/2014, Righetti;
Sez. 2, n. 26788 del 19/03/2014, Paoletti) in punto di finalità dell'intervento sanzionatorio, previa individuazione degli interessi sottesi alle previsioni a confronto (integrità del patrimonio e libera formazione del consenso negoziale dell'offeso, da un canto;
funzionamento, anche per la complessa fase dei controlli, della produzione lattiero-casearia, con sanzionabilità di violazioni, anche solo formali, dall'altro. Alla luce di quanto indicato la sentenza impugnata appare viziata in punto qualificazione giuridica del fatto e per l'effetto deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste Così deliberato in Roma il 24.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA Franco FIANDANESE деми permes fa DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 7 FEB. 2017 IL AcelliereCANCELLIERE Claudia Pansili