Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10680 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
8680/01 REPUBB IC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento RCA. SEZIONE TERZA CIVILE Danni da fermo tecnico. Equità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22504/98 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Cron. 23298 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 3628 Ud. 27/04/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA Richiesta uria studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L./see 03.060 2001 domiciliato in ROMA LAMBERTI GERARDA, elettivamente presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli 077 1 500 Avvocati CARBONE RAFFAELE e FRANCESACO TAVERNITI CANCELLER giusta delega margine elega in atti;
ricorrente -
contro
UNIVERSO ASSIC SPA, IE GU SE, IT LA;
- intimati avversO la sentenza n. 16377/98 del Tribunale di ROMA, 2001 emessa il 26/6/98, depositata il 19/09/98; 821 RG.13699/1994, Л udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 giugno mm 17 luglio 1992, la signora ER RD, quale parte danneggiata nel corso di un incidente stradale avvenuto in Fiumicino, nel dicembre 1991, mentre era a bordo della propria au- tovettura, conveniva in giudizio i signori RO DO US, nella veste di proprietario assicurato, TO PA nella veste di conducente, e la assicuratri- ce società Universo assicurazioni spa chiedendo il ri- sarcimento dei danni conseguenti all'incidente, provo- cato da TOlo PA, che si era immessa sulla strada principale, provenendo da una traversa, senza rispetta- re il segnale di stop. La richiesta dei danni era analitica, indicando sia i danni alla carrozzeria, sia i danni meccanici, sia l'indicazione del tempo necessario alle riparazioni. Dei convenuti si costituiva la sola assicuratrice, la quale contestava la sola quantificazione dei danni assumendo di non aver potuto eseguire la stima del dan- 2 M no per non avere avuto a disposizione l'auto danneggia- ta. Istruita la lite, il Pretore di Roma, con sentenza del 18 novembre 1993, accoglieva la domanda, ma in mi sura ridotta, in particolare non riconoscendo né i dan- ni meccanici né il fermo auto. La decisione era appellata dalla ER, che ne chiedeva la riforma;
resisteva la sola assicuratrice. Con sentenza del 2 ottobre 1998 il Tribunale di Ro- ma così decideva;
in parziale accoglimento dell'appello condanna le parti appellate in solido alla rifusione delle spese processuali di primo grado nella misura di lire 1.775.596 complessivamente, di cui L.
1.580.596 per esborsi, con la distrazione in favore del procura- tore antistatario;
rigetta gli altri motivi di appello;
compensa per la metà le spese del giudizio di appello, ponendo la metà residua a carico degli appellati in solido. Contro la decisione ricorre la ER RD de- ducendo unico articolato motivo. Non hanno svolto dife- se le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento. Si deduce nell'unico motivo l'error iuris (per la violazione degli artt. 2054, 2056, 2697, 1223, 1226 3 1 c.c.) sostenendosi che la prova del fermo tecnico, in- dicato in ore 61.5, era desumibile dall'esame delle fo- tografie che descrivevano i danni dell'autovettura, e cioè in via presuntiva ed equitativa ai sensi dell'art. 1226 c. civile. In senso contrario si osserva come il Tribunale di Roma abbia escluso la risarcibilità del fermo tecnico sulla base di una duplice argomentazione (o ratio deci- 109T 250.000 dendi): da un lato osserva che la prova del fermo è ca- 456T rente, perché esige una idonea documentazione (e dunque TOT. non considera idonea la semplice indicazione temporale о la documentazione fotografica), ma poi aggiunge (e tale punto non risulta impugnato) che non emerge neppu- re la prova della effettiva riparazione dell'autovettura, sottoposta all'esame del carrozzate. Nulla per le spese, non avendo resistito le
contro
- parti. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 20
P.Q.M.
Iscritto a ruojo il93-08.11 Art. n. Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 27 aprile 2001. IL PRESIDENTE/з I CONSIGLIERE EST. B for Bebih IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, I 3.060 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista