Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11357 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO OLO LIA1 1357 / 02 Aula 'A' REPUBBLICA IN LI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimenti danni da atto illecito. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente - R.G.N. 21130/99 Dott. Angelo PURCARO Consigliere Dott. Italo 28965 Consigliere Cron. Dott. Fabio MAZZA MALZONE Consigliere Rep. 2956 Dott. Ennio TALEVI Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE LO RI e LO VA, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. --SOLE 24 ORE 621 presso lodomiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO per diritti € 1 studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che 31 LUG. 2002 IL CANCELLIERE li difende unitamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
TT RL e TT LO, elettivamente lodomiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che li difende 2002 unitamente all'avvocato ARRIGO MONARI, giusta delega 1 E VARIE DCV E VARIE DCY 670 in atti;
· controricorrenti avverso la sentenza n. 458/99 del Tribunale di TRENTO, sezione I emessa il 27/5/1999, depositata il 21/07/99; rg.898/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.2.1997 TI Italo e CA, proprietari delle p. ed. 238/5 e 90/1 C.C. Cognola, convenivano in giudizio davanti al Giudice di Pace di Trento OL LA ed AN, proprietari della confinante p. f. 238/10, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati entro la somma di £. 5.000.000, verificatisi sui muretti di recinzione dei fondi attorei in conseguenza delle vibrazioni derivanti dal transito di mezzi pesanti e dei lavori effettuati sulla proprietà dei convenuti, nonché di tutti i danni subiti e subendi alle cose ed al libero godimento del proprio cortile, interessato dalla caduta di materiale e sassi. Si costituivano i convenuti, contestando le avversarie pretese, chiedendone il rigetto e sostenendo che gli asseriti danni erano stati provocati dal transito continuo dei mezzi pesanti delle imprese Edilbattisti ed Edilcasa, con le quali essi convenuti non avevano nessun rapporto e che avevano eseguito i lavori nell'interesse di terzi, offrendo, più volte, ma con esito negativo, stante l'opposizione dei TI, di eseguire i lavori di ripristino del muretto attoreo o di costruzione di un contromuro. Il Giudice di Pace, con sentenza 24 - 27.4.1998, respingeva la domanda avanzata dagli attori TI nei confronti dei convenuti OL, condannando gli attori al rimborso delle spese del giudizio, rilevando che detti attori non erano legittimati “...a richiedere il rifacimento del muro danneggiato dal passaggio dei tr pesanti mezzi, in quanto non ne sono proprietari e che gli altri danni da loro lamentati siccome conseguenti al traffico di mezzi pesanti [... omissis..] dovranno essere risarciti non dai convenuti bensì dalle imprese proprietarie degli automezzi o dalle rispettive loro compagnie di assicurazioni...". 3 Avverso detta sentenza proponevano appello i TI. Resistevano in giudizio gli appellati. Con sentenza 27.5 21.7.99 il Tribunale di Trento così provvedeva: “1) In riforma della sentenza n.82/98 dd. 24.4.1998 del Giudice di Pace di Trento, condanna OL AN e OL LA, in solido tra toro, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore di TI Italo e TI CA, come evidenziati in motivazione, della somma di £. 5.000.000. 2) Condanna i OL, in solido, al rimborso, in favore dei TI, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessive £.2.786.500, di cui £ 306.500 per spese, £ 880.000 per diritti e £ 1.600.000 per onorari, oltre alle spese di C.T.U., al rimborso forfettario delle spese generali in ragione dei dieci per cento sugli importi degli onorari e dei diritti, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, nonché delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessive £ 3.575.000, di cui £ 600.000 per spese, £ 1.075.000 per diritti e £ 1.900.000 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sugli importi degli onorari e dei diritti, all'I. V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti”. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione OL LA ed AN. Hanno resistito con controricorso i TI. OL LA ed AN hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I cinque motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo di ricorso i OL denunciano “Art. 360, n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, II° comma, 324, 342, 1° 4 comma c.p.c. e 2909 c.c.." esponendo le seguenti doglianze. Il Giudice di Pace di Trento, nella sentenza di I° grado, aveva respinto la domanda risarcitoria dei TI relativa alla lamentata rottura del muro di recinzione in calcestruzzo con soprastante recinzione metallica specificamente motivando che gli altri danni (rispetto a quelli conseguenti alla rottura del muro di contenimento) da loro (TI) lamentati siccome conseguenti al traffico di mezzi pesanti, dovevano essere risarciti non dai convenuti bensì dalle imprese proprietarie degli automezzi o dalle loro rispettive compagnie di assicurazioni. Tale statuizione, con la quale il Giudice di Pace aveva respinto la domanda attorea risarcitoria relativa ai danni subiti per la rottura del muro di confine in calcestruzzo, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di passare in giudicato. La seconda decisione si è invece basata sulla circostanza che il muro di contenimento in pietrame era di proprietà dei convenuti e non degli attori, come da questi sostenuto. Ciò posto, occorre rilevare come il Tribunale non si sia avveduto del fatto, pur rilevato dalla difesa dei OL, che la statuizione del Giudice di Pace di rigetto della domanda risarcitoria relativa alla rottura del muro di confine in calcestruzzo e della soprastante recinzione metallica è passata in giudicato ex art. 329, II° comma e/o ex art. 342, I° comma c.p.c. per non averla gli appellanti censurata in alcun modo ed essendosi limitati gli stessi a riproporre la domanda svolta in I° grado senza punto esporre i motivi specifici (ex art. 342, I° comma c.p.c.) per i quali il Tribunale avrebbe dovuto riformare la decisione del primo Giudice in parte qua. II secondo motivo di appello così recita testualmente: "non pare in linea con i principi consolidati della responsabilità aquiliana, che il Giudice inviti gli attori, anche per i danni (comunque provati) residuali a rivolgersi a non meglio identificate imprese proprietarie degli automezzi transitati sul fondo dei convenuti, 5 escludendo in radice la responsabilità dei proprietari del fondo./ Ciò corrisponde a un inaccettabile diniego di giustizia, considerata la pacifica impossibilità per gli attori di identificare tutti i mezzi transitati, nonché di attribuire a questi specifiche responsabilità. E' vero invece che i proprietari del fondo che ha originato i crolli verso il fondo sottostante rimangono a tutti gli effetti responsabili per primi ex art. 2043 e ss. c.c., in quanto sono i soli soggetti tenuti alla custodia, al controllo e alle opere conservative sulla loro proprietà. Inoltre, sono gli unici legittimati ad agire in rivalsa nei confronti di eventuali soggetti che utilizzino il loro fondo. Tanto più che in corso di causa sono stati gli stessi convenuti a produrre un documento di data 17/2/94 in base al quale i proprietari dei lotti dominanti avrebbero rimborsato ai convenuti eventuali costi cui fossero stati costretti per il ripristino dei luoghi. Inoltre, risulta dalle testimonianze che nel corso del 1996 gli attori autorizzarono l'asfaltatura della strada e che detti lavori aggravarono i crolli verso i TI". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Art. 360. nn 3) e 5) c p c : violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 116 c.p.c. e 887 c.c.; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice del merito può trovare elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta, non esulando siffatto potere dall'ambito del libero apprezzamento delle prove cosiddette atipiche, ammissibili nel nostro ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Nel caso di specie il Giudice di Pace poteva, avvalendosi del combinato disposto degli artt. 61 116 c.p.c., trarre elementi di convincimento anche da dette partie 6 dell'accertamento peritale. Se è vero che i OL non hanno inizialmente contestato, nel corso del giudizio di 1° grado, la proprietà del muretto in capo ai TI, fondando la propria difesa su argomentazioni diverse, è anche vero che il difetto di titolarità in capo ai TI del diritto di proprietà sul bene che si pretende danneggiato - diritto sul quale solo è fondata la richiesta risarcitoria - è eccezione in senso lato, certamente rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze processuali. In ogni caso, generica e assolutamente insufficiente appare la motivazione dell'impugnata sentenza laddove afferma che il muretto di contenimento, contrariamente a quanto affermato dal 1° Giudice e dal CTU, deve considerarsi di proprietà dei TI. Sul punto si denunzia anche violazione dell'art. 887 c.c. il quale prevede, in caso di fondi a dislivello, una presunzione di proprietà esclusiva del muro di contenimento in capo al proprietario del fondo superiore. CCCon il terzo motivo i ricorrenti denunciano Art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112 c,p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. II Tribunale ha ritenuto la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei OL in quanto proprietari della strada adibita al transito degli automezzi suddetti, alla luce della colposa condotta degli stessi, per avere consentito tale transito veicolare pesante, senza adottare idonee precauzioni, opportune e necessarie, per evitare danni ai terzi proprietari dei fondi confinanti. Così facendo, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. senza aver verificato la sussistenza del necessario nesso causale fra la condotta dei OL e i danni lamentati dai TI e senza aver motivato in alcun modo sul punto, pur avendo riconosciuto che i danni furono provocati 7 esclusivamente da terzi, attraverso il passaggio di mezzi pesanti. Con motivazione del tutto insufficiente, il Tribunale ha poi apoditticamente affermato la sussistenza della colpa in capo ai OL per aver consentito tale transito senza adottare idonee precauzioni, senza peraltro tener conto dei fatto, risultante agli atti, che i terzi che avevano cagionato i danni erano titolari di servitù di passo, talché i OL non potevano opporvisi in alcun modo. Se poi si ritenesse che il Tribunale ha in realtà ritenuto i OL responsabili ex art. 2051 c.c., cosa che in realtà non ha fatto, vi sarebbe pronunzia ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "Art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; motivazione illogica e/o contraddittoria" esponendo che il Tribunale ha omesso di considerare la assoluta carenza di un qualsiasi nesso causale fra la pretesa condotta omissiva dei OL e i danni al muro in calcestruzzo. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “Art. 360, nn. 3) e 5) c.p.c.: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 1227 c.c." esponendo che il Tribunale non ha assolutamente motivato in merito al fatto, dimostrato e dichiarato dal Giudice di Pace nella sentenza di I° grado a supporto della propria decisione e non contestato dai TI, che le imprese transitate sulla p.f. 238/10 con mezzi pesanti, responsabili dei danni lamentati dai TI, si erano offerti di ricostruire e comunque riparare le strutture murarie e che ciò non fu possibile solo a causa della opposizione dei sig.ri TI i quali, così facendo, hanno quanto meno contribuito all'aggravamento del danno. Si denunzia sul punto anche violazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Il primo motivo non può essere accolto in quanto, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, gli appellanti, come si evince, oltre che dal contesto dell'atto di appello (alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) anche dallo stesso brano di tale atto di appello citato dai ricorrenti (v. in particolare il rilievo concernente i danni causati da non meglio identificate imprese proprietarie degli automezzi transitati sul fondo dei convenuti"), hanno ricompreso nell'oggetto delle loro doglianze l'intera decisione del primo giudice. E' invece esatto: -A) che la questione della proprietà del muro asseritamente danneggiato, concerneva (non una eccezione in senso proprio ma) un elemento costitutivo del diritto vantato dalle parti attrici (non si può chiedere il risarcimento di danni subiti da cose altrui) e doveva essere quindi affrontata d'ufficio; -B) che nell'affrontare tale questione il Giudicante poteva utilizzare le indagini del C.T.U. (v. tra le altre Cass. n. 14272 del giorno 18/12/1999: “Il giudice del merito puo' trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale e' stata disposta"); -C) che il Giudicante ha ritenuto "scarsamente attendibili e non decisive" le valutazioni del C.T.U. pervenendo ad una conclusione opposta sulla base di una motivazione insufficiente (in quanto in parte sostanzialmente apodittica ed in parte in quanto configura un percorso argomentativo logicamente non compiuto ed esauriente;
oltre che viziato per le ragioni in precedenza esposte); - D) che anche l'affermazione della responsabilità dei OL ex art. 2043 c.c. per avere AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 struto in data 11 SET, 2002 Serie 4 37861 160,10 00 8 CENTS p. "I prizi (Dettosa M ZI FILIPPO) Responsabile pertizio Atti Giudiziari (Dr M/RACCICHINI) “ consentito tale transito veicolare pesante senza adottare idonee precauzioni, opportune e necessarie, per evitare danni ai terzi proprietari dei fondi confinanti…..” deve ritenersi fondata su una motivazione insufficiente in quanto il Giudicante ha omesso di specificare cosa i OL avrebbero dovuto (in diritto) e potuto (in concreto) fare (e non hanno fatto) esponendo le ragioni di fatto e di diritto della asserita sussistenza di tali doveri e poteri;
-D) che (nell'ipotesi di ritenuta sussistenza della responsabilità dei OL) non poteva (ex art. 1227 c.c.) essere ignorata la questione concernente “...l'offerta di eseguire le opere necessarie ed opportune per le riparazioni ed il risanamento del detto muretto, fatta dai responsabili del danneggiamento...” che secondo il Giudice di Pace (v. a pag 3 della sentenza di non aveva avuto possibilità di attuazione a seguitodetto Giudice) . . . dell'atteggiamento ostruzionistico degli attori...". Le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e l'impugnata decisione va cassata in relazione. La causa deve essere rinviata ad altra sezione del Tribunale di Trento. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del Giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Trento. 109T123,11 Così deciso a Roma il 18.3.2002. 30,99 IL PRESIDENTE 456T IL CONSIGLIERE ESTENSORE elo TOT. 160,10 Aller 7 CI IL CANCELLER Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 10 31.07.02 Oggi, IL CANCELLIE 01 Dott.ssa MarjaAiello