Sentenza 7 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1051 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1051 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: PAOLONI GIACOMO SENTENZA sul ricorso proposto da CORSI Pasqualino, nato a Latina il 16/09/1968, avverso l'ordinanza del 14/03/2012 del Tribunale di Roma (sezione riesame); esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e gli atti ostensibili; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Biffa, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Motivi della decisione 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 00 24 /0 3 Ogg.: Lavoro LA SEZIONE LAVORO R. G. 5986/00 Cron. N. 25 composta dai seguenti Magistrati: -Presidente- Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Mileo 2. " Fernando Lupi -Consigliere- 3. " IO TU ON SC -Consigliere- Ud.
4.07.2002 Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 4.66 De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MA RM NA RO TT FR EL DO -A EL LA NN IL NA UI erede di TR Caseria- 3313 OS UN -MALCANGIO MARIA elettivamente domiciliati presso la cancelleria della Corte di 2 Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Edmondo Gangi- tano e Sergio Galleano del foro di Milano per procura in atti Ricorrenti
CONTRO
IPOST- Istituto Postelegrafonici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Ro- ma- Via dei Portoghesi n. 12, domicilia Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 3440/99 del Tribunale del La- voro di Milano del 16.2.1999/31.3.1999 nella causa iscritta al n.616/617/618/619/620/991/992/993/994 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.7.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO i sog-Con distinti ricorsi, ritualmente depositati e notificati, getti indicati in epigrafe, premesso di essere stati dipendenti dell'Ente Poste Italiane e di essere stati collocati in pensione e che l'IPOST, nel computare l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della buonuscita, erroneamente aveva attribuito un'incidenza del 48 % in luogo del 60 %, convenivano in giudi- zio dinanzi al Pretore del Lavoro di Milano tale Istituto per sen- tirlo condannare al pagamento dell'importo corrispondente 3 alla differenza tra quanto erogato per il titolo in questione e quanto dovuto. Il convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore con distinte sentenze accoglieva i ricor- si. Tali decisioni, a seguito di distinti ricorsi in appello dell'IPOST, di cui veniva disposta la riunione, venivano riformate dal Tribu- nale di Milano con sentenza depositata il 31.3.1999, che rigetta- va le domande degli originari ricorrenti. Il Tribunale in relazione al quadro normativo disciplinante l'indennità di buonuscita (art. 1, 3, 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973) osservava che la quota di indennità integrativa speciale, fissata dalla legge n. 87 del 1994 nella misura del 60 %, era da assoggettare alla riduzione dell'80 %, così come previsto per gli altri emolumenti compresi nella base di calcolo. In definitiva, ad avviso del Tribunale, la misura dell'indennità integrativa specia- le, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione di buonuscita, era pari al 48 %. Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione i sog- getti indicati in epigrafe con unico articolato motivo. L'IPOST resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 C.P.C.) con riferimento alla legge n. 87 del 1994- art. 1 e art. 2, al D.P.R. n. 1032 del 1973 e all'art. 12 delle disp. prel. Al riguardo sostengono che il Tribunale ha erroneamente inter- pretato le richiamate norme in ordine alla quota (48 %) dell'indennità integrativa speciale, da considerare ai fini del computo della buonuscita, laddove il meccanismo legislativo do- vrebbe individuarsi nell'aggiungere alla quota (80 %) dell'ultimo stipendio la quota (60 %) dell'indennità integrativa speciale. La sentenza impugnata viene in particolare censurata per non avere considerato che la base contributiva, cui fa riferimento l'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, costituisce uno dei vari elementi della base di calcolo, cui fa riferimento testuale la legge del 1994 n. 87, ed indica quella parte di retribuzione soggetta a contributo previdenziale, che, in quanto tale, entra a comporre la base di calcolo dell'indennità di fine rapporto. Alla stregua di tali rilievi, formulati in relazione al D.P.R. n. 1032 del 1973, i ricorrenti osservano che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'incidenza diretta ed immediata dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 sulla base di calcolo con l'introduzione in essa di un ulteriore elemento, costituito dalla indennità integrati- va speciale nella misura percentuale stabilita dalla norma. I ricorrenti sottolineano che l'opzione del legislatore del 1994, che non fa alcun cenno al concetto di base contributiva di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, e una considerazione comparativa degli interventi normativi, succedutisi nel tempo an- 5 che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, confermano la conclusione da loro indicata;
aggiungono che se il legislatore avesse voluto raggiungere il risultato di ren- dere computabile, ai fini della fattispecie in esame, l'indennità integrativa speciale nella percentuale dell'80% della quota del 60 %, avrebbe potuto, oltre che prevedere espressamente l'inclusione di tale indennità in misura integrale o ridotta nella base contributiva, determinare senz'altro la quota rilevante di in- dennità integrativa speciale con riferimento al 48 % (che rappre- senta 1'80% del 60 %), senza ricorrere ad una soluzione diversa da quella, del tutto lineare, già adottata in passato per analoghe operazioni (come quella relativa all'inclusione nella base contri- butiva della tredicesima mensilità). I ricorrenti traggono ulteriori argomenti, a conferma della inter- pretazione da loro proposta, dall'art. 2 della legge n. 87 del 1994, che impone il contributo previdenziale sulla quota del 60 % dell'indennità integrativa speciale, fissata nei sensi anzidetti dal precedente art. 1 Sotto quest'ultimo profilo gli stessi ricorrenti rilevano che, ade- rendosi all'opposta interpretazione dell'IPOST, fatta propria dal Tribunale, si avrebbe la conseguenza che i dipendenti statali (e quelli soggetti allo stesso regime) dovrebbero pagare il contri- buto previdenziale obbligatorio su una percentuale dell'indennità integrativa speciale maggiore rispetto a quella da prendersi in considerazione ai fini del trattamento di fine rapporto. Tale con- seguenza sarebbe, da un lato, logicamente inaccettabile e, dall'altro lato, di sicura incostituzionalità, in relazione alla di- versa disciplina applicabile per il settore del parastato, per il quale la percentuale di indennità integrativa speciale soggetta a contribuzione obbligatoria sarebbe identica a quella inserita nella base di calcolo dell'indennità di anzianità. Le doglianze esposte sono infondate. Questa Corte ha già affermato in controversie, aventi analogo contenuto, il principio di diritto, secondo il quale l'art. 1 della legge n. 87 del 1994, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 %, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti (I.I.S.) è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo (indennità di buo- nuscita), non anche ad impedire che la determinazione della con- sistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione genera- lizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi an- che alla percentuale dell'I.I.S., della falcidia (80%) di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973 (art. 38), stabilita per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 9214 del 24 giugno 2002; Cass. sentenza n. 9197 del 24 giugno 2002; Cass. n. 7090 del 24 maggio 2001; Cass. sen- 7 tenza n. 14836 del 16 novembre 2000). Questo Collegio condivide tale principio, sul rilievo essenziale ed assorbente che la legge del 1994 si è limitata ad inserire integrativa speciale nella base di calcolo l'indennità dell'indennità di buonuscita, senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo della stessa indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'80 %. Posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (60 %), sullo stesso piano delle altre voci retri- butive (fra cui rientra la voce in esame), da considerare ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, non si potreb- be assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unita- rio, come previsto dal legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine rap- porto determinati in applicazione delle norme vigenti con riferi- mento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiun- tiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. La disciplina in esame, anche con riferimento al richiamato art. 2 della legge n. 87 del 1994, che, come già detto, prevede “sulla 8 quota di indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 un contri- buto previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali", non si presta a rilevi di ordine co- stituzionale, come quelli avanzati dal ricorrente. Invero in base al tenore letterale della legge e secondo un crite- rio logico sistematico la percentuale su cui calcolare il contri- buto deve corrispondere alla quota di indennità integrativa spe- ciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, ossia il 48 % (pari all'80% del 60 %). Nel quadro delineato neppure rileva il raffronto tra il trattamento riservato ai dipendenti del parastato e quello dei dipendenti sta- tali con la previsione per i primi della differente percentuale di utilizzazione dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita nella misura del 30 % in quanto, come già ' sottolineato dal Tribunale, la diversa quota di computo dell'indennità integrativa speciale non contrasta con il risultato complessivo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, che dichiarò l'illegittimità delle norme in questione in cui non prevedevano meccanismi di computonella parte Linderunita' dell integrativa speciale ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. D'altro canto la mancanza di una successiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dall'entità della percentuale contenuta nella misura del 30 %, ma dal medesimo criterio di ap- plicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i di- pendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975 de- vono essere considerati per intero (in questo senso Cass. senten- za n. 9214 del 2002 e sentenza n. 9197 del 2002). In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi 4 luglio 2002 Il Presidente Vincenzo Miles Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Renjis Philli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 GEN. 2003 oggi, IL CANCELLIERE