Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
Qualora il difensore eccepisca la temporanea assenza dell'imputato dal domicilio dichiarato, il giudice è tenuto a verificare la circostanza rappresentata e, ove risulti fondata, a disporre il rinnovo della notifica nelle forme ordinarie. (Nella specie la Corte ha ritenuto verosimile la situazione di temporanea assenza sul rilievo che, essendo l'imputato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale non avrebbe potuto mutare domicilio senza informarne l'autorità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2005, n. 23799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23799 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 08/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 702
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 10397/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN MI N. IL 28/06/1973;
avverso SENTENZA del 30/09/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentito il P.G., Dott. G. Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Nicola Rendace.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna ad un anno di reclusione inflitta il 25.11.2003 dal Tribunale di Paola a UN MI per violazione dell'obbligo di soggiorno in Cosenza, impostogli con il provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale (recidiva infraquinquennale e diminuente del rito abbreviato). L'appello dell'imputato - circoscritto al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio - è stato disatteso, considerando prevalenti nella valutazione i numerosi e gravi precedenti penali. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando la nullità del giudizio di secondo grado, svoltosi in contumacia dell'imputato, in quanto la relativa citazione era stata notificata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, C.P.P. a seguito di "illegittima e abnorme" attestazione di irreperibilità al domicilio dichiarato da parte dell'ufficiale postale a mezzo del quale era stata dapprima tentata la notifica. Con altro motivo viene censurato per difetto di motivazione il diniego delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è in parte fondato, nei termini di seguito precisati. Il ricorrente invoca il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di temporanea assenza del destinatario dal domicilio dichiarato, la notificazione deve essere quivi eseguita mediante consegna ad altra delle persone indicate dall'art. 157 C.P.P. (o, in caso di notifica a mezzo posta, dall'art. 7 L. 20.11.1982 n. 890) ovvero, in difetto, mediante deposito nella casa comunale (o nell'ufficio postale ex art. 8 della L. n. 890/1982). Detto pacifico principio vale, peraltro, nella sola ipotesi in cui il destinatario, pur effettivamente reperibile al recapito dichiarato, non vi venga al momento trovato, e non già quando egli abbia di fatto cessato ogni rapporto con tale luogo, ove non esistono quindi soggetti in grado di consegnargli o fargli pervenire gli atti, ne' la possibilità di giungere a conoscenza dell'eventuale avviso del deposito in un pubblico ufficio, onde la consegna a persone trovate sul posto o il deposito costituirebbero notifica meramente apparente e non idonea a raggiungere lo scopo, con conseguente nullità ex art. 171, lett. d) o f), C.P.P.. In siffatta situazione - che l'ufficiale procedente è tenuto ad accertare mediante le risultanze dell'accesso e delle informazioni assunte "in loco" - va dato atto della sopravvenuta impossibilità della notificazione, e supplisce quindi, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 161 del codice di rito, la consegna dell'atto al difensore. Del tutto infondata è la tesi del ricorrente, secondo il quale l'ufficiale giudiziario o postale non sarebbe abilitato ad attestare l'impossibilità di consegna per irreperibilità, richiedendo tale "status" le previe ricerche nei luoghi frequentati dal soggetto e presso l'amministrazione penitenziaria prescritte dall'art. 15 9 C.P.P.: la detta disposizione - peraltro inapplicabile nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, particolarmente regolato dal successivo art. 161 - riguarda infatti l'irreperibilità intesa come impossibilità di rintracciare il soggetto in qualsiasi luogo, mentre l'ipotesi qui in esame è circoscritta all'impossibilità di contattarlo o fargli pervenire l'atto in un determinato recapito da lui stesso indicato. Tanto premesso, va peraltro chiarito che l'accertamento di irreperibilità "in loco" (specificamente previsto e regolato dall'ultimo comma dell'art. 9 L. n. 890/1982 per quanto riguarda l'ufficiale postale) viene svolto sulla sola base di sommari accertamenti, e da pertanto luogo ad una presunzione semplice di sussistenza dell'impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio dichiarato;
ne segue che, di fronte all'allegazione da parte dell'interessato o del suo difensore della solo temporanea assenza, il giudice è tenuto a verificare la circostanza rappresentata e, ove risulti fondata, a disporre il rinnovo della notifica nelle forme ordinarie. Nel caso di notificazione a mezzo posta va oltretutto considerato che la relazione è redatta su modulo prestampato nel quale non è neppure dato atto specificamente degli accertamenti in concreto compiuti dall'ufficiale procedente. Ora, nella fattispecie la difesa - al di là di sovrabbondanti e non del tutto puntuali considerazioni in diritto - ha effettivamente rappresentato al giudice "a quo", e poi con il ricorso, una situazione di solo temporanea assenza, oltretutto verosimile trattandosi di sorvegliato speciale (misura in corso, decorrendo dal 14.4.2003 con durata di tre anni), che non potrebbe mutare domicilio senza informarne l'autorità, salvo incorrere in gravi sanzioni. La mancata verifica delle condizioni di validità della citazione (poi eseguita presso il difensore) determina la nullità del giudizio di appello, onde la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. Resta assorbito il secondo motivo di gravame.
P.Q.M.
La corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza Spugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, 8 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005