Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10837 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
4 O 7 L L 1 0 837/01 N O B , E PUBBLICA ITALIANA 1 E C 9 E 9 A 1 P N - O I 1 NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 I Z D - A 1 E R T LA CORTE SUPREMA D S I Oggetto U T Pagamento sonima S G E N I T N M Composta dagli II .mi Sigg.ri Magistrati: O A S - Presidente R.G.N. 1040/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.23457 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 31/05/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A.R.L., in persona del suo Legale rappresentante e Direttore Generale dott. Ezio Paolo Reggia elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLESINE 20, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO CUGOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ITALFILM SRL, in persona del suo legale rapp. te pro 2001 tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA S TOMMASO 1210 D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO 1 CASTELLANO, che la difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO FOGLIA, GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1225/98 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 25/5/1998, depositata il 25/05/98; RG. 6627/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato MARIA TERESA PATERNOSTER;
udito l'Avvocato ADRIANO CASTELLANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'11.6.1997 la S.r.l Italfilm conveniva davanti al Giudice di pace di Verona la Coop. a r.l. Cattolica Assicurazioni proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intima- to il pagamento della somma di £. 885.000 a titolo di premi insoluti relativi a polizza cauzionale. A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizio- ne del credito ex art. 2952 c.c., in quanto nascente da contratto soggetto alla disciplina dell'assicurazione. L'opposta resisteva, deducendo che il credito era 2 soggetto alla prescrizione decennale, in quanto nascen- te da contratto avente natura di fideiussione. Il giudice di pace, con sentenza del 25.5.1998, ac- coglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiunti- vo. Considerava che, in virtù di espressa deroga, pre- vista dalla clausola n.10 delle condizioni generali di polizza, il contratto, in relazione al rapporto tra contraente ed assicuratore, doveva ritenersi soggetto alla disciplina dell'assicurazione, con conseguente operatività della prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 c.c. Avverso la sentenza la Cattolica Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione. La Italfilm ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE controricorrente ha eccepito pregiudizial- 1. La mente l' inammissibilità del ricorso sotto tre profili.
1.1. Per difetto di procura speciale.
1.2. Per non essere individuabile il soggetto con- ferente la procura;
1.3. Per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa.
2. Le eccezioni sono infondate.
2.1. La procura è rilasciata a margine del ricorso con il quale si integra, e tanto basta a conferirle il carattere di specialità.
2.2. L'identità del soggetto conferente la procura è desumibile dalla coordinata lettura dell'intestazione del ricorso, nel quale sono indicate le generalità del legale rappresentante e direttore generale della socie- tà, e del mandato a margine, sottoscritto nella suindi- cata qualità da soggetto che, fino a prova contraria, deve ritenersi coincidente con il titolare della cari- ca.
2.3. L'esposizione dei fatti di causa consente di ricostruire, senza l'ausilio di altri atti, la vicenda processuale.
3. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorren- te addebita al giudice di pace di aver erroneamente ri- tenuto che, in virtù di espressa deroga racchiusa nella clausola n. 10 delle condizioni generali di polizza, il contratto non era soggetto alla disciplina delle fide- iussione, con conseguente applicabilità del termine or- dinario di prescrizione, bensì alla disciplina conseguente applicabilità deldell'assicurazione, con termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 C.C.
4. Il motivo va disatteso sotto entrambi i profili 4 di censura.
4.1. La sentenza è stata pronunciata dal giudice di pace in una causa di valore non superiore a £.
2.000.000. Si verte quindi, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., in tema di giudizio di equità. Al riguardo, le Sezioni unite di questa S.C., con la sentenza n. 716/1999, hanno statuito che il ricorso per cassazione avversO le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace è ammissibile, sotto il pro- filo della violazione di legge sostanziale, in riferi- mento all'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per viola- zione di norme della Costituzione o di norme comunita- rie di rango superiore a quelle ordinarie, nonché di norme processuali, in riferimento all'art. 360, nn. 1, 2 e 4, c.p.c., e, per quanto concerne la motivazione, nel caso di nullità per materiale inesistenza della mo- tivazione, in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 360, n. 5, allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
4.2. Ai suindicati principi il Collegio ritiene di uniformarsi. 5 4.3. La censura è quindi inammissibile, nella parte in cui denuncia la violazione della disciplina della fideiussione, poiché si tratta di norme di diritto so- stanziale dettate da legge ordinaria.
4.4. Ed è altresì infondato, nella parte in cui de- nuncia omissione e contraddittorietà della motivazione, non essendo ravvisabile alcuna delle ipotesi nelle quali, secondo il suindicato indirizzo giurisprudenzia- le, il vizio assume tali caratteri.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese, che liquida in £.2. 10.000 (dicional), oltre £. 900.000 (novecentomila) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 31.5.2001. Garda Fiducian IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Kay IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li -6 AGO, 201 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gjarbattista