Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 48408
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Sentenza 18 novembre 2004

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Il comportamento dell'elettore che, avendo ricevuto la scheda dal presidente del seggio, anzichè restituirla la distrugga bruciandola, non integra il reato previsto dall'art. 100, comma secondo, d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che fa riferimento alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati ad operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a pregiudicare la regolarità o la genuinità delle operazioni elettorali e ricade, invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 51 della legge n. 352 del 1972 e 102, comma secondo, del d.P.R. citato, attraverso i quali viene sanzionata la condotta di colui il quale, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, o in qualunque altro modo, cagioni disordini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 48408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48408
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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