Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Il comportamento dell'elettore che, avendo ricevuto la scheda dal presidente del seggio, anzichè restituirla la distrugga bruciandola, non integra il reato previsto dall'art. 100, comma secondo, d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che fa riferimento alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati ad operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a pregiudicare la regolarità o la genuinità delle operazioni elettorali e ricade, invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 51 della legge n. 352 del 1972 e 102, comma secondo, del d.P.R. citato, attraverso i quali viene sanzionata la condotta di colui il quale, con palesi segni di approvazione o disapprovazione, o in qualunque altro modo, cagioni disordini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2004, n. 48408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48408 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/11/2004
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 02156
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 030065/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IO N. IL 06/08/1944;
avverso SENTENZA del 22/02/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso: annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OT IO ricorre, per ministero del difensore avverso la sentenza in data 22.2.2002, con cui la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del 7 maggio 2001 del Tribunale di Bergamo, che l'aveva condannato, ritenuta la continuazione alla pena di mesi non di reclusione, perché aveva distrutto in parte, dandovi fuoco, le dodici schede elettorali consegnategli dal Presidente di seggio, nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, mancherebbero gli elementi necessari, sia oggettivi che soggettivi, per dar vita alla fattispecie criminose, di cui all'art. 337 c.p. in particolare, la Corte di merito non avrebbe sufficientemente dato conto del perché l'uso di spintoni e il divincolarsi avrebbero integrato quella resistenza del delitto previsto dall'art. 337 c.p., anche sotto il profilo dell'idoneità della violenza ad ostacolare il pubblico ufficiale nel compimento dell'atto di ufficio;
la Corte, poi, non avrebbe motivato sul dolo e sul dedotto motivo dell'ignoranza della legge penale. Dal punto di vista della congruità della pena, poi, non si sarebbe tenuto conto delle modalità del fatto e della personalità dello imputato;
ingiusto sarebbe ancora il diniego dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed, infine, con riferimento al reato di cui all'art. 51, L. 25 maggio '70, 352, in materia di referendum, sostiene che si dovrebbe applicare la sanzione per di reati di competenza del Giudice di Pace, quali sanzioni piu' fascicoli al reo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OT IO è stato accusato fra l'altro, di avere distrutto in parte, dandovi fuoco, le dodici schede elettorali, consegnategli dal Presidente di seggio per l'esercizio del diritto di voto, in occasione dei referendum indetti per il giorno 11.6.1995. I giudici di merito hanno ritenuto che il fatto in esame integrasse gli estremi del delitto previsto dall'art. 100, 2^ c., D.P.R. 361/57, poiché la condotta dell'imputato era caratterizzata dalla "distruzione" delle schede, consegnategli per l'espressione di voto, così come prevede la norma nella sua formulazione letterale. Ciò premesso, appare, però, evidente come il contestato delitto sia del tutto estraneo al caso in esame e ciò sulla base di una interpretazione logico-sistematica, che tenga anche conto della "ratio legis" e dell'interesse che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo il delitto in questione.
Al riguardo, infatti, non può essere revocato in dubbio che la "ratio" della norma minimatrice in esame sia costituita dallo interesse dello Stato di proteggere la regolarità e la genuinità delle operazioni elettorali, nonché dei risultati delle medesime, come chiaramente si evince dal fatto che tutte le condotte previste e sanzionate dalla disposizione medesima sono tali da essere idonee a porre in serio e concreto pericolo il regolare svolgimento di quelle operazioni (adunanze elettorali;
libero esercizio del voto;
alterazione del risultato della votazione).
Orbene, non sembra che una tale idoneità sia riscontrabile nell'ipotesi, come quella del caso in esame, in cui l'elettore, invece di restituire, distrugga le schede che il Presidente del seggio gli ha consegnato per esprimere il proprio voto: è, infatti, evidente che, anche per l'ipotesi della distruzione delle schede la norma in questione richieda pur sempre, per potersi ravvisare il delitto ipotizzato, che sia riscontrabile il pericolo che tale condotta sia in concreto idonea ad impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ossia idonea a pregiudicare l'interesse pubblico salvaguardato dalla norma, della regolarità e della genuinità delle operazioni elettorali e dei loro risultati. Nella fattispecie è, invero, palese che la condotta tenuta dall'imputato, consistita nel riferito gesto plateale di protesta, non solo non abbia in alcun modo turbato, ma nemmeno era in concreto idonea a turbare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o il libero esercizio del diritto di voto e, pertanto, non può integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 100, 2^ comma, D.P.R. 361/57; è, invece, evidente che il gesto di potestà, dovuto verosimilmente alle modalità ed ai termini, con cui il referendum era stato indetto, - rientra, piuttosto, nella fattispecie prevista dall'art. 102, D.P.R. 361/57, secondo cui è punito con l'arresto o l'ammenda chiunque nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dello Ufficio Centrale, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, in qualunque modo cagioni disordini, ma non per questo generi pericolo per il menzionato interesse pubblico protetto dalla norma.
Alla stregua delle esposte ragioni, pertanto, occorre riqualificare il reato sub a) come violazione degli artt. 51, L. 352/70 e 102, D.P.R. 361/57 e, quindi, rilevare che il reato, ai sensi degli art. 157 - 158 - 160 c.p., si è estinto per prescrizione, come del resto quello ascritto al capo b) della rubrica ex art. 337, c.p., avuto riguardo, per quest'ultimo, alla concreta e specifica delineazione finale del reato fatta dai giudici del merito a seguito della concessione delle attenuanti generiche e della riconosciuta continuazione: ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati - qualificato quello sub a) come violazione degli artt. 51, L. 352/70 e 102, D.P.R. 361/57 - sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004