Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1997, n. 9685
CASS
Sentenza 2 luglio 1997

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In materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell'autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell'art. 57 cod. pen., che configura una autonoma ipotesi di reato colposo, strutturato in forma omissiva, nel quale l'evento è rappresentato dalla commissione di un qualsiasi reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1997, n. 9685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9685
    Data del deposito : 2 luglio 1997

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