Sentenza 2 luglio 1997
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell'autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell'art. 57 cod. pen., che configura una autonoma ipotesi di reato colposo, strutturato in forma omissiva, nel quale l'evento è rappresentato dalla commissione di un qualsiasi reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/1997, n. 9685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9685 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1997 |
Testo completo
CANCELLERIA
[AL MASSIMARIC 5 8 6 9 Udienza pubblica Reg. Gen. 33975\96 del 2 luglio 1997 Sentenza n. 1083 AY201521
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE dott. Vittorio Palmisano Presidente
Rilasciat studio dott. Carlo Cognetti Consigliere dott. Andrea A. Colonnese Consigliere al SIG. 1500 dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. per digit Consigliere CORTE SU DIT 1997 dott. Sandro Occhionero
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente Rich stud.. d ANGELUCE SENTENZA per a 1500 il sul ricorso proposto da AD CA, IL CANCELLIERE avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Roma, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato,
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza,
udito il difensore di AD CA, Avv. Giuseppe Gianzi;
udito il difensore di IO FA e IO PI, Avv. Giovanni Lepera. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 dicembre 1994, dichiarava IO
FA e IO PI, rispettivamente direttore responsabile del quotidiano
"La Repubblica" ed autore di un articolo apparso sullo stesso quotidiano in data 21 ottobre 1993, colpevoli del reato di diffamazione a mezzo stampa, con attribuzione di fatti determinati, in danno di AD CA e li condannava alla pena rispettivamente di lire settecentomila di multa e di lire un milione di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe richiamata, in riforma della decisione di primo grado, assolveva gli imputati con la formula "il fatto non costituisce reato". In particolare, la Corte di merito riteneva che nel contenuto dell'articolo fosse insussistente una contrapposizione, nella lotta alla mafia, tra coraggiosi giudici di merito e giudici di legittimità; che l'avere indicato il
CA come ispiratore della decisione assunta dalla Corte di cassazione sul conflitto di competenza sollevato dal giudice istruttore di Palermo non poteva considerarsi contrario al verò sia per la posizione di preminente rilievo rivestita del
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. EDIS UFFICIO COPIE
7500 Richiesta copia studio per diritti L. 15 SET 1999 dal Sig. D re IL CANCELLIERE per diritti 1500 il
7. IL CANCELLIERE
Muip ed LIRE 1500
CANCELLERIA
B
NOIZYSSTO KO VW
E243257
CANCELLERI
LIRE 1500 CANCELLERIA
C512605
-
f CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. D e per diritti 1500 il -7PPAz IL CANCELLIERE
LIRE 1500
CANCELLERIA
E243257
LIRE 1500
CANCELLERIA
C512605
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
CEDIS dal Sig. 7500 per diritti L. 15 SET 1999 il... IL CANCELLIERE
ור ELI ON 1000 21067
"DIS 18
NO SSO IN VI
CANCELLERIA CA, all'epoca presidente titolare della prima sezione penale della Corte di cassazione, sia per l'orientamento dallo stesso espresso pubblicamente;
che, infine, l'avere posto una "delibera" dello stesso dr. CA a fondamento del
"vergognoso episodio" della assoluzione dei soggetti incriminati per l'omicidio del giudice NN, significava soltanto aver fatto riferimento all'orientamento della prima sezione penale della Corte di cassazione, mentre l'uso dell'espressione "vergognoso episodio" era giustificato dal diritto di critica e dal contesto particolarmente grave nel quale lo stesso era esercitato.
AD CA ricorre per cassazione denunziando: 1) l'illogicità della interpretazione dell'articolo di stampa nell'escludere che la contrapposizione tra "giudici eroi" e "giudici felloni" non coinvolgesse la Corte di cassazione ed il ricorrente medesimo;
2) la apoditticità della motivazione nell'escludere la contrarietà al vero della supposta ispirazione, da parte di AD CA della decisione della Corte di cassazione in ordine al conflitto di competenza;
3)
l'illogicità dell'interpretazione dell'espressione "delibera di CA" come orientamento della prima sezione penale della Corte di cassazione e la mancanza di motivazione in ordine alla veridicità del fatto e cioè della riconducibilità ad una decisione di detta sezione della Corte di cassazione della assoluzione degli imputati del delitto NN, veridicità affermata senza tenere conto delle pronunce intervenute tra quella della prima sezione penale della Corte di cassazione, della quale non era stato considerato l'effettivo tenore, e la sentenza di assoluzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di IO PI ed IO FA ha pregiudizialmente eccepito il difetto di legittimazione della parte civile ad impugnare agli effetti penali una sentenza di proscioglimento per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso dal direttore responsabile ed ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione della persona offesa, costituita parte civile, a proporre personalmente ricorso per cassazione.
La prima eccezione è fondata. Invero, l'art. 577 c.p.p. consente alla parte civile l'impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione;
tale legitimazione, pertanto, non può essere estesa a reati diversi quale è, appunto, quello def previsto dall'art. 57 c.p.. Al riguardo è, infatti, consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 57 c.p. configura un'ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dall'omissione dell'attivita' di controllo, contemplata come causa di un evento non voluto ed addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa, fondata sulla inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati (v., tra le molte, Cass. 30 maggio 1994, n. 6338, Vigna). Ciò posto, si deve escludere la possibilità di ricondurre ad una generica categoria dei reati di diffamazione, con interpretazione analogica od estensiva dell'art. 577 c.p.p., anche il reato previsto dal citato art. 57 c.p.. Invero, la legittimazione ad impugnare anche agli effetti penali, riconosciuta alla parte civile dall'art. 577 c.p.p., rappresenta una eccezione al generale principio dettato dall'art. 576\1 c.p.p., che, come è noto, limita agli effetti civili la legittimazione ad impugnare della parte civile. La natura
2 eccezionale della norma non ne consente, pertanto, una interpretazione analogica
(art. 14 d.p.c.c.), ma neppure una interpretazione estensiva, posto che il limite di tale interpretazione è pur sempre segnato dalla massima estensione semantica del termine diffamazione, mentre nel reato ex art. 57 c.p. il direttore del giornale non risponde di diffamazione a titolo di colpa, ma risponde dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione ed il reato di diffamazione (e non la diffamazione in senso naturalistico) rappresenta l'evento eziologicamente riconducibile alla condotta omissiva (v. recentemente Cass. 7 agosto 1994, n. 11494, Scalfari;
Cass. 28 luglio
1992, n. 8414, Zatterin), come è dimostrato dal fatto che evento, anche se nei fatti ciò accade più raramente, può essere anche un reato diverso da quello di diffamazione.
In conclusione, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell'autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell'art. 57 c.p., che configura una autonoma ipotesi di reato colposo, strutturato in forma omissiva, nel quale l'evento è rappresentato dalla commissione di un qualsiasi reato.
Da quanto detto consegue l'inammissibilità del ricorso, agli effetti penali, nei confronti di IO FA, direttore responsabile del periodico. Per ciò che concerne la legittimazione della parte civile a proporre personalmente ricorso per cassazione, tale legittimazione è espressamente prevista dall'art. 613\1 c.p.p. ("salvo che la parte non vi provveda personalmente"), non potendosi dubitare che la parte civile sia una delle parti private del processo (art. 503\1 c.p.p.).
Entro i limiti sopra definiti il ricorso è fondato.
Quanto al primo motivo, sussiste la lamentata manifesta illogicità della motivazione nell'escludere che la contrapposizione tra "giudici eroi" e "giudici felloni" fosse riferita, attraverso la contrapposizione tra giudici di legittimità e giudici di merito, all'odierno ricorrente;
invero, dopo avere affermato (pag. 5) che non emergeva tale contrapposizione, la sentenza impugnata subito dopo rileva contraddittoriamente che "l'articolista a costoro (i giudici di merito) sembra contrapporre i giudici di legittimità"; conseguente allora diviene la negata riferibilità all'odierno ricorrente, del quale veniva affermato il ruolo decisivo nella giurisprudenza della prima sezione penale della Corte di cassazione, dell'espressione "orrende fellonie che mascheravano la coppola sotto il tocco e la toga".
Quanto al secondo motivo sussiste la lamentata apoditticità della motivazione nell'escludere la contrarietà al vero della supposta ispirazione, da parte di AD CA della decisione della Corte di cassazione su un conflitto di competenza, dalla quale era derivata una separazione di processi di mafia e verso la quale l'autore dell'articolo manifestava il proprio dissenso;
la veridicità di tale ispirazione, infatti, viene affermata sulla base di un supposto orientamento "espresso notoriamente in pronunce giudiziarie ed interviste giornalistiche di paternità Carnevale, di evidente segno contrario al teorema", cioè il c.d. teorema Buscetta sulla mafia. Orbene è evidente che l'impugnata sentenza con tale motivazione non consente, appellandosi ad un inesistente notorio e tacendo sulle fonti e sulle ragioni del proprio convincimento, alcuna verifica dell'iter logico attraverso il quale ha
3 attribuito all'odierno ricorrente una precostituita opinione, contraria alla veridicità del c.d. teorema Buscetta, la quale avrebbe influenzato la decisione della Corte di cassazione. Il tutto, peraltro, a fronte di una sentenza di primo grado che esaminava specificamente il ruolo svolto nella vicenda da AD CA e le opinioni dallo stesso manifestate in un'intervista rilasciata circa un anno dopo la sentenza che ebbe a decidere sul conflitto di competenza.
Quanto al terzo motivo sussiste la lamentata mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude che siano superati i limiti del diritto di critica nella attribuzione della responsabilità di un "vergognoso episodio" e cioè dell'assoluzione degli imputati del delitto NN alla "delibera di Carnevale che negava credibilità dei riscontri collegati a confessioni dei pentiti". Invero, senza nessuna reale motivazione, tale non potendo considerarsi l'affermata esigenza di dare all'espressione un significato logicamente accettabile, il termine "delibera" è stato inteso nel senso di indirizzo della prima sezione penale della Corte di cassazione. Nessuna motivazione sorregge l'affermazione del rispetto dei limiti del diritto di cronaca in relazione al limite della verità dei fatti, sulla quale, escludendola, si era a lungo soffermata la sentenza di primo grado. Del tutto contraddittoriamente è stato, poi, escluso il superamento del limite della c.d. continenza poiché l'affermazione che l'uso dell'espressione "vergognoso episodio" fosse giustificato come "critica molto severa e se si vuole acrimoniosa" è preceduta dall'affermazione che tale espressione richiamava "oltre ogni accettabile misura"
l'attenzione dei lettori su un comportamento dei giudici non ascrivibile esclusivamente al CA.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti di IO
PI agli effetti civili e penali e nei confronti di IO FA ai soli effetti civili, con rinvio per il PI ad altra sezione penale della Corte di appello di Roma e per lo FA alla Corte di appello civile di Roma. La Corte di appello provvederà, all'esito dei giudizi di rinvio, in ordine alle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IO PI agli effetti civili e penali e nei confronti di IO FA ai soli effetti civili, con rinvio per il PI ad altra sezione penale della Corte di appello di Roma e per lo FA alla Corte di appello civile di Roma;
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dello FA agli effetti penali.
Roma, 2 luglio 1997
АшабоSergo the Amero Il presidente Il consigliere est. ital.7 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Carmela Lanzuise།།лу ін IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
addi 29 OTT. 1997
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
4 Carmela Lanzuise