Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2003, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Ai seus ANT. 13 ee 74298 quinquies legge 26/5/84 w°459 ESENTE DA REGISTRAZIONE 0 3 6 06 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 6 0 LA CORTE SUPREM R.G.N.00465/01 Composta dağli 1 1. Signori Magistrati: Doit Brunc Saccucci Presidente Gron. 8302 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Maric Cicala Consigliere Rep. Dot. Giuseppe Vite A Magno Cons. rel. Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere ha pronunciato la sequente;
Oggetto: Agevolaz. Iributarie. SE N TENZA Sisma 1984. Sospensione imposte. sul rice so proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, bresso 1'Avvocatura Generale cello Stato, che io rappresenta e difende ex loge ricorrente CORTE ROMA DI CSSAZON C ONE C
contro
UR l'ambuzzo Adelira N. 74298. - intimato Tributariaavvers0 la sertenza della Commissione Regional di Campobasso, Π. 164/3/99, depositata il 22.12.1999. Edila i rolazione della свида svolta nella pubblica udienza del 1ª./.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito r 9940 Antonio Magro;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Di Martino;
Ud to i l 2.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UR TA DE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dcpo avere beneficiato cella sospensione dal pagamento dells imposte directe, previsto dall'articolo 13 quinquies, 1984, 1.159,D.T.. 26 maggio convert to con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'inponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. I'ufficio, ritenende che in aggiunta alla sospensione nor spettasse la detrazione, r.i.determinava l'ammontare del rec ito imponibile con esclusione della stessa Е notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somuna. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro sentenza della commissione tributaria regionale, d_ conferma deila precedente, ha proposto ricorso ii ministero delle finanze, denunziando la dell'articoloviolazione e Falsa applicazione 13quinquies, legge n.363/1984, in relazione alie disposizioni dei D.L. 30 dicembre 1985, г..791, в 2 convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n.46, e roiative istruzioni ministeriali. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essero rigetrato, Infatti, Secondo il consolidato orientamento di queste Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.I. 30 dicencre 1985, n. 791, convertito Con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che ie Scr e relative 2 pagamenti delle imposte sospeso in virtù dell'articolo 13 quinquies,dirette. D. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazio- mi neila Legge 24 luglio 1984, n. 363, finc a_ 31 dicembre 1985 pe= i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, поп concorro alla formazione dell'imponibile ai fini del RPLE e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere consideratio qual a norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente re__a rideterminazione deli imponibile, dopo ia acadenza de lia sospensione, a netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 11245/2001, 10237/2001, 8859/2001, 4945/2000). Non venendo addolite nuove Valide ragioni per discostarsi Ja Lale indirizzo giurisprudenziale, il 3 ESENTE DA REGISTRAZIONE ricorso deve essere riget ato, sonza cha Occorra provvedere sulle spuse de giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. P.
2. M. Ia Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 1° luglio 2002. РИ Мит presidente.шш асчист Il consigliere est. DEPOS T IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE O Oggi 12 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4