Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione "ab origine" effettuata. Ne consegue che la notificazione di decreto di citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia sostituito al precedente, in mancanza di una revoca dell'originaria elezione di domicilio, determina una nullità a regime intermedio, posto che il rapporto fiduciario intercorrente tra imputato e legale cui l'atto è stato notificato è idoneo a indurne nel primo la conoscenza effettiva.
Commentario • 1
- 1. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2006, n. 41720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41720 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 07/11/2006
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1360
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 016879/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AT N. IL 21/09/1963;
avverso SENTENZA del 19/01/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che ON OL propone ricorso contro la sentenza 19 gennaio 2006 della Corte d'appello di Catania con la quale è stata confermata la decisione 19 gennaio 2005 del Tribunale di Ragusa che la dichiarò responsabile del delitto di calunnia;
che, ad avviso del giudice d'appello, gli elementi prova posti a fondamento della decisione del primo giudice sono di tale univocità e precisione da non porre in discussione la responsabilità dei ON AN;
che la ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 161 c.p.p., in quanto la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello per l'udienza del 19 gennaio 2005, rinnovata dopo il rinvio a nuovo ruolo del processo per legittimo impedimento del difensore di fiducia avv.to Michele Agli a comparire alla prima udienza del 9 giugno 2004, era effettuata al nuovo difensore di fiducia in qualità di domiciliatario, nonostante il domicilio fosse ancora presso il difensore avv.to Emilia Cavalieri ab origine nominato, non avendo con la nuova nomina dell'avv.to Agli revocato l'elezione di domicilio;
che, con un secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 368 c.p.p. per essere stata affermata la responsabilità nonostante la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato;
che, con un terzo motivo, si deduce la carenza assoluta di motivazione in relazione alle censure poste con l'atto d'appello;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 ter delle questioni poste col ricorso.
Considerato che la notifica del decreto di citazione all'udienza 19 gennaio 2005 per il giudizio d'appello è stata effettua al nuovo difensore di fiducia avv.to Michele Agli il 20 aprile 2004 quale domiciliatario dell'imputata ON OL, nonostante costei avesse eletto domicilio presso lo studio dell'avv.to Emilia Cavalieri ab origine nominato difensore di fiducia, come risulta dal verbale redatto dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Ragusa;
che l'elezione di domicilio presso l'avv.to Emilia Cavalieri non risulta essere stata revocata con l'atto 8 giugno 2004 di nomina del nuovo difensore di fiducia Avv.to Michele Agli, tanto che la notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 9 giugno 2004 fu effettuata regolarmente presso lo studio dell'avv.to Cavalieri, anziché presso il nuovo difensore come erroneamente disposto ed effettuato per la rinnovazione della citazione all'udienza del 19 gennaio 2005;
che l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nelle forme prescritte e ne consegue, dunque, che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore la revoca del mandato difensivo o la rinuncia a esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata (Sez. 6^, 12 novembre 1997, dep. 23 gennaio 1998, n. 909, rv.213050; Sez. 1^, 15 maggio 1996, dep. 12 giugno 1996, n. 5972, rv. 205115);
che la notificazione della citazione della nuova udienza effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato (si veda in termini analoghi, Sez. 5^, 10 febbraio 2005, dep. 7 marzo 2005, rv. 231588) e, pertanto, la nullità anzidetta deve essere dedotta nei termini stabiliti dagli artt. 180 e 182 c.p.p.;
che ON OL è rimasta contumace nel giudizio d'appello è ha poi ritualmente dedotto, a norma dell'art. 180 c.p.p., con l'impugnazione il difetto di notifica dell'avviso della nuova udienza e ciò comporta la nullità della sentenza con la quale si è concluso il giudizio;
che pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006