Sentenza 12 novembre 1997
Massime • 1
L'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nelle forme prescritte. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1997, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 12/11/1997
1. Dott. NN Caso Consigliere SENTENZA
2. " Eugenio Amari " N. 1584
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " NN Caso " N. 23377/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 11-2-1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN Caso
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso Osserva:
in fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il NI colpevole del reato di cui all'art. 392 C.P. e ha ridotto la pena inflitta a 50.000 lire di multa.
Ricorre per cassazione l'imputato sulla base dei seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per violazione delle norme relative alla citazione dell'imputato.
Osserva il ricorrente che al NI non è stato notificato presso la propria residenza di Brescia, via Castiglioni 25, il decreto di citazione per il giudizio di appello, mentre a tale indirizzo risulta notificata la sentenza contumaciale emessa. Osserva, inoltre, lo stesso ricorrente che il predetto decreto di citazione è stato notificato all'avv. Daverio Giordano di Domodossola, in forza di un elezione di domicilio irrituale, e lo imputato non è venuto a conoscenza della fissazione del giudizio d'appello non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'avv. Daverio che aveva dismesso il mandato.
2) Mancanza e/o illogicità della motivazione relativamente alla illiceità del fatto attribuito all'imputato. Osserva il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto della circostanza, documentata, dell'accordo intervenuto fra le parti, con il quale veniva riconosciuto il diritto di passaggio del NI In diritto
I motivi di ricorso sono infondati.
Risulta dagli atti che l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia avv. Daverio Giordano di Domodossola, al quale il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato regolarmente notificato. Detto difensore ha, poi, con lettera del 18.11.1996 comunicato alla Corte d'appello di avere dismesso il mandato.
È giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga revocata espressamente nella forma prescritta. Ne consegue che nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fà cadere detta elezione (Cass. sez. 6, sent. 0 1911 del 25-8-1993; Cass., sez. 1, sent. 0 5972 del 12-6-1996). Quanto all'ulteriore rilievo di irregolarità della elezione di domicilio, della pretesa irregolarità nulla risulta dagli atti, ne' il ricorrente ne ha dato dimostrazione (rilevasi, peraltro, che tutte le citazioni del giudizio di primo grado e quelle del giudizio di secondo grado risultano effettuate al domicilio eletto, senza che sia stata mossa alcuna eccezione).
Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, La Corte di merito ha escluso la sussistenza di un diritto, di passaggio, riconosciuto al NI;
ne' il ricorrente ne ha dato congrua dimostrazione. Invero, il preteso accordo intervenuto tra le parti, di cui si legge in ricorso, risulta avvenuto, come scrive il ricorrente, in data 7-5-1991, mentre il fatto per cui si procede penalmente è stato commesso il 20-7-1990, come da capo di imputazione.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998