Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 1
In tema di limitazioni alla libertà di corrispondenza del detenuto, nel caso di richiesta da questi avanzata ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, ord. pen. per ottenere la consegna di missive specificamente individuate, non può il magistrato di sorveglianza, qualora le stesse non siano ancora state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, limitarsi a dichiarare che non v'è luogo a provvedere per tale motivo, in quanto gli incombe il dovere di decidere nel merito e, a tal fine, è tenuto a fissare udienza per verificare in contraddittorio, anche attraverso approfondimenti istruttori, le ragioni del mancato inoltro delle missive alla predetta autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2017, n. 49768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49768 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
49768-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 23/05/2014 Sentenza n. 1854/2017 Registro generale n. 13716/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ANGELA TARDIO Presidente Dott. MARCO VANNUCCI Consigliere Dott. ROSANNA SARACENO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO, n. il 16/07/1970; avverso il decreto n. 4616/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA, del 18/09/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
La ve de lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Deleha- ye, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/09/2014 il Magistrato di sorveglianza di Macerata dichia- rava non luogo a provvedere sull'istanza di ricezione di corrispondenza proposta da AT ES ai sensi dell'art. 18 ter, comma 5, ord. pen., in quanto le missive in questione non erano state ancora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.
2. L'AT proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso tale or- dinanza, rilevando che il Magistrato avrebbe dovuto richiedere chiarimenti alla Dire- zione del carcere in ordine al trattenimento della missiva in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. A fronte di richiesta di dedotta violazione dei diritti soggettivi in tema di corri- spondenza di detenuto, per inosservanza di disposizioni di legge o regolamentari di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. il Ma- gistrato di sorveglianza avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale sul reclamo, da svolgere in base alle disposizioni di cui all'art. 666 e 678 cod. proc. pen.. Peraltro, concernendo la doglianza del detenuto il trattenimento di due missive specificamente indicate, sarebbe stato necessario procedere in contraddittorio me- diante le suindicate modalità, al fine di valutare se svolgere accertamenti istruttori, verificando le ragioni dell'omesso inoltro delle missive all'autorità giudiziaria. Non è legittima, infatti, una decisione sostanzialmente allo stato degli atti di "non luogo a provvedere", che però è suscettibile di divenire giudicato, dovendo invece il Magistrato di sorveglianza provvedere nel merito (Sez. 1, n. 3995 del 03/07/1995, Medaglia, Rv. 203162; Sez. 1, n. 4998 del 02/12/1992, dep. 1993, Dattola, Rv. 192704).
3. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio per nuovo giu- dizio al Magistrato di sorveglianza di Macerata, che si atterrà, nella decisione della istanza, ai principi sopra indicati. 3
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorve- glianza di Macerata. Così deciso in Roma il 23 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Aldo Esposito Alde Ent Angela Mardi's DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 OTT 2017 IL CANGELLIERE Stefania FAIELLA