Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., dal momento che la dichiarazione di un'invalidità, se pure inesistente, è esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale.
Commentari • 2
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
- 2. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2006, n. 40230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40230 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/11/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1686
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 005555/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GELA;
nei confronti di:
1) CELONA SALVATORE N. IL 02/03/1960;
avverso ORDINANZA del 27/01/2005 TRIBUNALE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gela impugna l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., disponendo per l'effetto la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero;
- che il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento, sotto il profilo dell'inammissibile regressione che ne è derivata, perché fondato sull'erroneo presupposto fattuale dell'omissione dell'adempimento de quo;
- che la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5^, 17.3.2005, PM in proc. Latifi, rv 233591) ha già chiarito come non possa considerarsi abnorme il provvedimento - quand'anche, come nella specie, illegittimo - con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione dell'art.415 bis c.p.p., considerato che la dichiarazione di tale invalidità
è espressamente inclusa tra le attribuzioni del giudice e, quindi, non è estranea al sistema processuale;
- che tale impostazione deve essere condivisa, in quanto non è consentito confondere tra regressione del procedimento conseguente ad una pur erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione, la quale integra un atto comunque coerente con l'esercizio di poteri propri del giudice e produce quindi un effetto consentito, e regressione conseguente all'adozione di provvedimenti che si collocano viceversa al di fuori dell'ordinamento e non corrispondono alla struttura del sistema processuale;
ed invero la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice che dichiari un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale (sez. 5^, 6.11.2000, PM in proc. Giua, rv 217446);
- che, essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006