Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2007, n. 5701
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Sentenza 15 gennaio 2007

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In tema di misure cautelari, qualora nell'ambito dello stesso procedimento siano adottate nei confronti degli imputati due ordinanze cautelari - relative al medesimo fatto, ancorché diversamente circostanziato - al fine di specificarne ulteriormente l'imputazione e sia stata proposta richiesta di riesame solo nei confronti della seconda ordinanza, il decorso dei termini di impugnazione della prima ordinanza cautelare determina la preclusione a dedurne l'invalidità, per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., ma non preclude affatto la possibilità di rilevare l'attuale mancanza dei presupposti della misura cautelare disposta, considerato che il giudice del riesame è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'attuale insussistenza dei presupposti delle misure. Ne deriva che, in tal caso, si devolve al Tribunale sia l'esame della validità, ex art. 292 cod. proc. pen., della seconda ordinanza, sia la verifica dei presupposti di applicabilità della misura cautelare disposta, e ciò non solo con riferimento alle sopravvenute specificazioni dell'accusa rispetto alla prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2007, n. 5701
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5701
    Data del deposito : 15 gennaio 2007

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