Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari, qualora nell'ambito dello stesso procedimento siano adottate nei confronti degli imputati due ordinanze cautelari - relative al medesimo fatto, ancorché diversamente circostanziato - al fine di specificarne ulteriormente l'imputazione e sia stata proposta richiesta di riesame solo nei confronti della seconda ordinanza, il decorso dei termini di impugnazione della prima ordinanza cautelare determina la preclusione a dedurne l'invalidità, per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., ma non preclude affatto la possibilità di rilevare l'attuale mancanza dei presupposti della misura cautelare disposta, considerato che il giudice del riesame è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'attuale insussistenza dei presupposti delle misure. Ne deriva che, in tal caso, si devolve al Tribunale sia l'esame della validità, ex art. 292 cod. proc. pen., della seconda ordinanza, sia la verifica dei presupposti di applicabilità della misura cautelare disposta, e ciò non solo con riferimento alle sopravvenute specificazioni dell'accusa rispetto alla prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2007, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 45
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 38871/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI, n. in U.S.A. il 29 marzo 1967;
DO CE, n. in U.S.A. l'1 novembre 1950;
IS AM AS, n. in U.S.A. il 15 dicembre 1948;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 27 settembre 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di tutti e tre i ricorrenti avv. CAROLEO GRIMALDI Francesco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere disposta prima il 27 settembre 2005 e ribadita poi il 5 luglio 2006 nei confronti di NI ER, CE DO e IS AM AS, persone sottoposte a indagini per concorso nel delitto di sequestro di persona aggravato commesso il 17 febbraio 2003 ai danni di SR MA AF SA, alias AB OM, costretto con la forza a salire su un furgone con il quale la vittima fu trasportata prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede di un reparto dell'Aviazione degli Stati Uniti d'America, e successivamente in Egitto.
Come risulta anche dalla decisione impugnata, la richiesta di riesame era stata presentata il 27 luglio 2006 senza rinuncia alla sospensione feriale dei termini procedurali;
e gli atti pervennero in data 31 luglio 2006 al Tribunale, che pronunciò e depositò il dispositivo il 21 settembre 2006, depositando la motivazione il 27 settembre 2006. La richiesta di riesame, benché proposta solo contro la seconda ordinanza cautelare del 5 luglio 2006, è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale in ragione della specificazione ulteriore dell'imputazione rispetto alla prima ordinanza del 27 settembre 2005. Si è infatti ritenuto che i ricorrenti avessero interesse al riesame di tali specificazioni, pur dovendo escludersi che l'eventuale accoglimento della loro impugnazione potesse incidere sull'efficacia della precedente ordinanza cautelare non impugnata. Ricorrono per Cassazione gli indagati, che, dopo avere eccepito la tardività della decisione di riesame, propongono due articolati motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al presupposto probatorio della misura. Dopo aver censurato per contraddittorietà la motivazione dell'ordinanza impugnata circa il rapporto tra la prima (27 settembre 2005) e la seconda (5 luglio 2006) ordinanza cautelare, i ricorrenti lamentano i seguenti vizi di motivazione: a) la loro presenza sul luogo del presunto sequestro di persona viene argomentata dai giudici del merito in ragione dell'erronea premessa che essi avessero in uso tre utenze cellulari rilevate in zona, senza considerare che il preteso uso di quei cellulari è rimasto indimostrato;
b) il loro coinvolgimento nel delitto contestato viene desunto dalla asserita loro contemporanea presenza nei medesimi alberghi degli esecutori materiali del sequestro, mentre in realtà risulta che gli agenti della C.I.A. erano ospitati in alberghi di Milano, essi in alberghi di Brescia, Pavia e Lecco;
c) si afferma che le persone coinvolte nel sequestro operarono sul territorio italiano solo per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli specifici compiti a ciascuno assegnati, mentre NI ER è in realtà un'agente diplomatica accreditata presso l'Ambasciata americana di Roma sin dall'ottobre 2001;
d) viene considerata significativa la presenza di NI ER a Brescia il 21 gennaio 2003, solo perché tal EF D'OS riferisce de relato di un iniziale progetto di utilizzare l'aeroporto bresciano di Ghedi come base di partenza per l'allontanamento del sequestrato dal territorio italiano, senza considerare che era stato il IS e non la CIA a formulare quel progetto e che di quel progetto nulla sa il maresciallo Luciano Pironi, dichiaratamente coinvolto nell'operazione sin dal 27 gennaio 2003;
e) invertendo la tesi con l'ipotesi, il Tribunale ha dato per dimostrato che i ricorrenti facessero parte di uno speciale gruppo operativo militare, rifiutando pregiudizialmente le spiegazioni alternative in termini di impegni di lavoro o di svago prospettate dalla difesa.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della misura disposta. Quanto alla proporzionalità della misura, i ricorrenti lamentano che non sia stata considerata la possibilità dell'applicazione dell'indulto, sopravvenuta alla presentazione della richiesta di riesame.
Quanto alle esigenze cautelari processuali, lamentano i ricorrenti che i giudici del merito ipotizzino, senza fondamento alcuno, il loro inserimento in un'organizzazione specializzata nella manipolazione delle prove e non tengano conto della già intervenuta acquisizione di tutte le prove documentali e testimoniali, ma valorizzando surrettiziamente il loro pretese - stato di latitanza rivelatore di intenti non collaborativi.
Quanto all'esigenza cautelare finale, i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano desunto il pericolo di fuga dal fatto che essi, avendo ingenti disponibilità economiche e labili legami con il nostro Paese, si siano allontanati, benché consapevoli delle accuse loro mosse per una vicenda notoria anche in ambito internazionale:
come se bastasse ignorare le lingue straniere e disporre di scarsi mezzi economici per escludere il pericolo di fuga. In realtà l'ordinanza non prende affatto in esame le censure mosse al provvedimento dichiarativo della loro latitanza, in ragione della mancanza di prove sia della volontarietà della sottrazione sia del necessario rapporto causale tra l'ipotizzata sottrazione volontaria e la mancata esecuzione di un provvedimento restrittivo che, senza una procedura di estradizione, non ha efficacia nei confronti di chi si trovi all'estero.
Quanto all'esigenza di prevenzione speciale, i ricorrenti lamentano che i giudici del merito l'abbiano desunta non solo dai connotati di professionalità dell'azione delittuosa ma anche dalla presunta destinazione di tale azione all'acquisizione di informazioni, senza che di tali condivise finalità vi sia alcuna prova.
2. Vanno esaminate preliminarmente le questioni proposte dai ricorrenti con riferimento alla tempestività dell'ordinanza di riesame, oltre che dagli stessi giudici del merito con riferimento ai rapporti tra la prima ordinanza cautelare del 27 settembre 2005 e la seconda del 5 luglio 2006. Come s'è detto, gli atti relativi all'incidente cautelare pervennero tempestivamente al Tribunale del riesame il 31 luglio 2006, entro i prescritti cinque giorni dal deposito in data 27 luglio 2006 dell'impugnazione proposta dai ricorrenti. Anche la decisione del Tribunale fu deliberata e resa pubblica tempestivamente il 21 settembre 2006, con il deposito del dispositivo, sebbene la motivazione della decisione risulti depositata solo il 27 settembre 2006. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che per la scadenza del termine previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, occorra fare riferimento alla data della deliberazione e del deposito del dispositivo, anche se l'ordinanza acquista piena efficacia solo dopo il deposito della motivazione (Cass., sez. un., 25 marzo 1998, Manno, m. 210607). Quanto ai rapporti tra le due successive ordinanze cautelari adottate nei confronti dei ricorrenti, essi sono stati erroneamente ricostruiti dai giudici del riesame, che non hanno tenuto adeguatamente conto dell'esigenza di distinguere tra presupposti della misura cautelare e requisiti di validità del provvedimento applicativo.
Come la giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito, occorre in realtà distinguere tre diverse possibili cause di estinzione delle misure cautelari (Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Piscopo, m. 216261).
Una misura cautelare si estingue innanzitutto se il provvedimento applicativo viene annullato per mancanza dei requisiti di validità prescritti dall'art. 292 c.p.p. (ad esempio la motivazione), che rimane però sanata dalla scadenza dei termini previsti per le impugnazioni de libertate, quando non si tratti di vizi che rendano il provvedimento inesistente e ineseguibile a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 3. In questi casi pertanto dalla mancata proposizione dell'impugnazione o dalla conclusione del relativo procedimento incidentale deriva comunque la preclusione a dedurre l'invalidità del provvedimento applicativo per violazione dell'art. 292 c.p.p., anche se la questione non sia stata oggetto di specifica deduzione. E viceversa l'annullamento del provvedimento applicativo per difetto dei requisiti di validità prescritti dall'art. 292 c.p.p. non preclude l'applicazione della medesima misura con un nuovo provvedimento, in quanto non contiene alcun accertamento in ordine ai presupposti della misura.
Una misura cautelare si estingue in secondo luogo se la mancanza dei suoi presupposti edittali (artt. 280 e 287 c.p.p.) probatori (art. 273 c.p.p.) o cautelari (art. 274 c.p.p.) ne determini la revoca
(art. 299 c.p.p., comma 1) ovvero giustifichi l'annullamento del provvedimento applicativo in sede di riesame (art. 309 c.p.p., comma 9) o, limitatamente alla mancanza dei presupposti edittali, in seguito a ricorso per Cassazione (art. 311 c.p.p.). E con riferimento ai presupposti delle misure la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che le decisioni adottate nei giudizi incidentali d'impugnazione hanno un effetto preclusivo limitato alle sole questioni effettivamente dedotte, sia pure in forma implicita in quanto logicamente presupposte da quelle enunciate esplicitamente (Cass., sez. un., 8 luglio 1994, Buffa, m. 198214). Sicché la preclusione che deriva dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni, non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., che può essere sempre attivato dall'interessato con la richiesta di revoca ed eventualmente con le successive impugnazioni. E il giudice chiamato a pronunciarsi nuovamente sui presupposti di una misura cautelare, quando rileva che vengono riproposte questioni già discusse e valutate nel corso di precedenti incidenti de libertate, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di quei procedimenti incidentali, con una motivazione per relationem, ma non può dichiarare inammissibili in nome del giudicato cautelare ne' la richiesta di revoca ne' le impugnazioni. Il giudice della revoca o del riesame infatti è sempre tenuto ad accertare d'ufficio se vi siano ragioni, anche diverse da quelle prospettategli dall'interessato, che dimostrino l'attuale insussistenza dei presupposti della misura;
e può ritenere superate, in ragione di un diverso contesto valutativo, le decisioni già assunte a seguito delle impugnazioni de libertate. L'estinzione di una misura cautelare può infine verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola ne' sulla validità del provvedimento applicativo ne' sui presupposti di applicazione della misura (si discostano solo in parte dal modello le particolari ipotesi di caducazione previste dall'art. 300 c.p.p. con riferimento alla pronuncia di determinate sentenze).
Nel caso in esame sono state emesse nei confronti dei ricorrenti due successive ordinanze cautelari per il medesimo fatto, anche se diversamente circostanziato. E come hanno correttamente rilevato i giudici del merito, questa duplicazione di provvedimenti non è illegittima, sebbene non potrebbe valere a prolungare i termini di un'eventuale custodia, perché con riferimento alle misure cautelari non vige il divieto del bis in idem. Sicché è legittima la reiterazione di una misura per il medesimo fatto (Cass., sez. 4^, 30 ottobre 2001, Boddli, m. 220983), e non solo quando si tratti di rinnovare un provvedimento viziato di nullità o altrimenti caducato, salvo che sia stata accertata con decisione irrevocabile l'inesistenza di alcuno dei suoi presupposti e la situazione sia rimasta immutata (Cass., sez. 2^, 11 maggio 2005, Varesi, m. 231618). Contrariamente a quanto i giudici del merito hanno affermato, tuttavia, il decorso dei termini di impugnazione della prima ordinanza cautelare del 27 settembre 2005 preclude la possibilità di rilevarne un'eventuale nullità per violazione dell'art. 292 c.p.p., ma non preclude affatto la possibilità di rilevare l'eventuale attuale mancanza dei presupposti della misura cautelare disposta. Sicché, con la richiesta di riesame proposta il 27 luglio 2006, si è devoluto al Tribunale sia l'esame della validità ex art. 292 c.p.p. dell'ordinanza del 5 luglio 2006 sia la verifica dei presupposti di applicabilità della misura cautelare disposta;
e non solo con riferimento alle sopravvenute specificazioni dell'accusa. Va in tal senso corretta in diritto la motivazione della decisione impugnata;
ed è sulla base di queste premesse che vanno esaminati i motivi del ricorso per Cassazione proposto da NI ER, DO CE e AM AS IS.
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento:
a) a una plausibile ricostruzione dei movimenti dei ricorrenti nell'imminenza e nel corso del sequestro, fondata sulla localizzazione di telefoni cellulari il cui effettivo uso da parte di NI ER, CE DO e AM AS IS risulta ragionevolmente argomentato e viene solo genericamente contestato dai ricorrenti;
b) al contemporaneo uso da parte dei ricorrenti degli stessi hotel nei quali erano alloggiate altre persone coinvolte nel sequestro, tutti inclusi in una lista di alberghi, non solo milanesi, trovata in possesso di ER DY SE, referente della C.I.A. a Milano, coinvolto nel sequestro e presente in Egitto durante gli interrogatori cui fu in quel paese sottoposto SR MA AF SA;
c) alla perfetta coincidenza tra tempi di permanenza in Italia degli indagati e tempi di svolgimento delle operazioni connesse al sequestro, alla contiguità dei numeri di alcune carte di credito utilizzate per i pagamenti in albergo, all'uso comune di taluni telefoni cellulari, alla ricorrente indicazione di un comune recapito negli U.S.A. da parte di alcuni indagati;
d) al viaggio di AM AS IS in Germania in coincidenza con il trasferimento in Egitto di SR MA AF SA via Ramstein;
e) alle dichiarazioni di agenti del IS sull'originario progetto di trasferimento via Brescia anziché via Aviano, alla confessione del maresciallo Pironi, alle dichiarazioni del capitano D'OS EF sulla composizione del gruppo militare incaricato del sequestro, alla denuncia della scomparsa di SR MA AF SA da parte dei familiari, che avevano riferito di un suo prelevamento con la forza, al racconto fatto via telefono dallo stesso sequestrato alla moglie il 20 aprile 2004 e ad altri soggetti indagati per terrorismo, cui aveva riferito delle torture subite in Egitto, verificate poi dalla Digos con esame clinici.
I ricorrenti sostengono che i loro movimenti potrebbero avere spiegazioni alternative, connesse a ragioni di lavoro o di svago. Tuttavia, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903).
4. Il secondo articolato motivo del ricorso è infondato. Quanto al principio di proporzionalità delle misure cautelari, va innanzitutto rilevato che la valutazione della possibile ricorrenza di cause di estinzione del reato o della pena è certamente consentita come criterio di scelta delle misure, a norma dell'art. 275 c.p.p., comma 2 o art. 299 c.p.p., comma 2, benché non permetta di escludere l'applicazione di qual-siasi misura. Sicché nel caso in esame potrebbe effettivamente assumere rilevanza il sopravvenuto indulto concesso con la L. 31 luglio 2006, n. 241. Tuttavia i giudici del merito hanno valutato come prevedibile l'irrogazione di una pena che esclude l'ipotizzabilità di una sospensione condizionale. E questa valutazione, rapportata alla severa ricostruzione in termini di notevole gravità del fatto esibita dal Tribunale, consente di considerare implicitamente esclusa anche la possibilità che la sanzione irrogabile rientri nei limiti dell'indulto, posto che, come riconosciuto nello stesso ricorso, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta prospettata dalla difesa, neppure nella memoria depositata il 20 settembre 2006 o nell'udienza di riesame, come pure sarebbe stato possibile. Quanto alle esigenze cautelari i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto prevalente quella derivante dal pericolo di fuga, sia in relazione alla prevedibile gravità della pena che sarà irrogata sia in relazione all'irreperibilità degli indagati sin dall'emanazione della prima ordinanza cautelare e alla disponibilità da parte loro di ingenti mezzi finanziari e di una specifica capacità professionale di far perdere le proprie tracce. E queste ragionevoli valutazioni, che contrariamente a quanto i ricorrenti deducono prescindono dalla considerazione di uno stato di latitanza, sono da sole sufficienti a giustificare la misura coercitiva disposta, benché plausibile risulti anche il convincimento espresso dai giudici del merito circa l'esistenza di esigenze di conservazione della prova, notoriamente perduranti anche dopo il rinvio a giudizio, e di esigenze di prevenzione speciale, correttamente desunte dalla professionale disinvoltura operativa dimostrata dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2007