Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610) la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la minaccia idonea ad integrare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. nell'invito a ritirare la querela, formulato al querelante, da soggetto notoriamente pregiudicato in presenza dei querelati).
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Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7214 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 133
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015231/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI CO, N. IL 14/04/1979;
2) MU AN, N. IL 26/02/1976;
avverso SENTENZA del 17/11/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S. Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentito inoltre, per la ricorrente RI, l'avv. Muzza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Rossano in data 27 febbraio 2003, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, RI NI e MU ON vennero dichiarati responsabili, unitamente a AN RO (la cui posizione qui non interessa) di tentata violenza privata in danno di NO UI, consistita nel sottoporre quest'ultimo a minaccia per indurlo a "ritirare" una denuncia a suo tempo sporta a seguito di una rissa verificatasi nel locale pubblico gestito da NO AR, e vennero pertanto condannati, con la diminuente del rito e con il riconoscimento, per il solo RA, della attenuanti generiche, l'RI alla pena di mesi otto di reclusione ed il RA a quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
- che avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gl'imputati RI e RA;
- che la difesa dell'RI ha denunciato:
1) "travisamento del fatto. Erronea interpretazione dell'art. 610 c.p.. Contrasto con altro provvedimento giurisdizionale" sull'assunto che, essendo stata rivolta la pretesa minaccia al NO UI mentre solo il NO AR avrebbe avuto titolo a "ritirare" la denuncia, sarebbe mancata "l'idoneità dell'asserita coartazione", già esclusa, peraltro, a suo tempo dal tribunale del riesame, secondo cui nessuna violenza o minaccia sarebbe stata riscontrabile nel comportamento dell'RI;
2) "Omessa valutazione della idoneità e della inequivocità degli atti diretti a commettere violenza e del relativo coefficiente psicologico. Erronea interpretazione degli artt. 56 e 610 c.p.", sull'assunto che la corte d'appello, fermandosi alla mera materialità dei fatti, non avrebbe considerato - come invece aveva fatto il tribunale del riesame - la loro inidoneità a rivelare un qualsivoglia intento minaccioso, atteso che - si afferma - l'incontro fra l'RI ed il NO UI era stato del tutto occasionale e, nel frangente, l'RI si era limitato a dire che i ragazzi autori della rissa volevano "chiedere scusa" e chiedevano la "cortesia" di ritirare la "querela";
3) "Erronea determinazione della entità della pena. Violazione dell'art. 133 c.p.", sostenendosi al riguardo che indebitamente la pena sarebbe stata determinata in misura prossima al massimo edittale, sulla sola base dell'esistenza di "carichi pendenti" dei quali sarebbe stato gravato l'imputato, senza considerare che questi risultava comunque incensurato ed era soggetto di giovane età;
4) "Contraddittorietà della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Questione di legittimità costituzionale", sull'assunto che indebitamente sarebbe stato posto a sostegno del detto diniego il solo fatto che l'imputato era soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
interpretazione, questa, che, se fondata, darebbe luogo a violazione degli artt. 3 e 25 Cost. giacché - si afferma - "la pena non sarebbe più commisurata alla effettiva colpevolezza dell'agente ma ad un semplice, non provato indizio", quale è quello posto alla base del provvedimento di prevenzione;
5) "Erronea interpretazione dell'art. 103 c.p.. Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Questione di legittimità costituzionale", sull'assunto che anche il diniego del suddetto beneficio sarebbe stato indebitamente motivato sulla sola base del fatto che il ricorrente era sottoposto a misura di prevenzione, con conseguente prospettabilità della già accennata questione di costituzionalità della norma, se cosi interpretata, - che la difesa del RA ha denunciato, con unico articolato motivo:
1) l'erroneità dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui il RA, a cagione dei suoi precedenti, non avrebbe potuto fruire della sospensione condizionale della pena, peraltro già concessa dal giudice di prime cure la cui decisione risultava, dal dispositivo della sentenza d'appello, integralmente confermata;
2) l'erroneità del confermato giudizio di penale responsabilità dell'imputato, sull'assunto che tale giudizio si sarebbe indebitamente basato, in assenza di qualsivoglia attiva partecipazione del ricorrente alla presunta condotta minacciosa posta in essere dall'RI (essendosi egli limitato ad una pura e semplice presenza fisica), su mere congetture;
3) l'incompatibilità fra la contestata aggravante di cui all'art. 339 c.p., per essere stato il fatto commesso da più persone riunite,
ed il carattere di mero concorso morale che, a tutto concedere, sarebbe stato da riscontrare nella condotta attribuita al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, per la configurabilità della minaccia atta ad integrare la figura di reato di cui all'art. 610 c.p. non occorre che detta minaccia sia "verbale ed esplicita", essendo, al contrario, sufficiente "un qualsiasi comportamento o atteggiamento" che, posto in essere nei confronti del soggetto passivo o di altri, sia "idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa" (così, in particolare: Cass. 1^, 28 gennaio - 13 maggio 1976 n. 5842, Di Prete;
Cass. 2^, 6 marzo - 7 settembre 1989 n. 11641, Savini);
- che, alla luce di tale incontroverso orientamento interpretativo, non può, quindi, ritenersi censurabile, in questa sede, la motivazione, non carente ne' manifestamente illogica, sulla base della quale la corte territoriale ha ritenuto che costituisse condotta intimidatrice quella addebitata ai ricorrenti costituita, nella ricostruzione accusatoria (sostanzialmente non contestata dalla difesa dei ricorrenti) nell'avere l'RI, indicato come soggetto temibile in quanto "notoriamente pregiudicato", invitato il NO UI, in presenza del RA e del AN, ai quali non era legato da alcun vincolo che ne potesse legittimare l'intervento, a "ritirare" la denuncia che era stata sporta per la rissa in precedenza provocata dai detti RA e AN;
e ciò senza che possano in contrario assumere rilievo ne' la rappresentata, diversa valutazione del fatto che, secondo la difesa dell'RI, sarebbe stata a suo tempo operata, ai fini cautelari, dal tribunale dei riesame (le cui decisioni, con ogni evidenza, non possono in alcun modo condizionare quelle del giudice della cognizione), ne la circostanza che la denuncia da "ritirare" era stata sporta dal NO AR e non dal NO UI (atteso lo stretto rapporto di parentela esistente fra i due, per cui il "messaggio" ricevuto dal secondo sarebbe stato, con ogni evidenza, destinato a raggiungere anche il primo), ne', infine, per quanto riguarda in particolare il RA, la circostanza che questi, nell'occasione, non avesse parlato o in altro modo attivamente partecipato alla condotta posta in essere dall'RI, ben potendosi esprimere il concorso nel reato, come questa Corte ha avuto modo più volte di puntualizzare, anche con la semplice presenza fisica sul luogo del fatto, in concomitanza con la materiale commissione del medesimo da parte di altro soggetto, quando tale presenza, nella motivata valutazione del giudice di merito, appaia chiaro indice di adesione e di percepibile sostegno, da parte del correo, all'azione di quest'ultimo (in tal senso, fra le altre;
Cass. 1^, 31 marzo - 27 maggio 1994 n. 6211, Corsi, RV 198662; Cass. 1^, 11 marzo - 22 maggio 1997 n. 4805, Perfetto, RV 207582); condizioni, queste, che, nella specie, più che ragionevolmente sono state ritenute sussistenti dai giudici di merito, atteso, se non altro, l'evidente interesse di cui il RA era portatore a che il "messaggio" lanciato dall'RI venisse raccolto;
- che, alla stregua di tali considerazioni, vanno quindi ritenuti privi di fondamento i motivi di ricorso attinenti alla ritenuta, penale responsabilità tanto dell'RI quanto del RA;
- che, quanto agli altri motivi, gli stessi appaiono parimenti privi di fondamento in quanto:
a) la misura della pena inflitta all'RI (mesi otto di reclusione) risulta, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, ben lontana dal massimo edittale previsto per il reato di tentata violenza privata, che è di anni due e mesi otto di reclusione, essendo stabilita come pena massima per il delitto consumato quella di anni quattro di reclusione;
b) del tutto incensurabile appare il diniego, nei confronti dello stesso ricorrente, tanto delle attenuanti generiche quanto della sospensione condizionale della pena, avuto riguardo all'ampio margine di discrezionalità che in materia deve necessariamente riconoscersi al giudice di merito e nell'ambito del quale ben può attribuirsi rilievo, senza alcun contrasto con i principi costituzionali richiamati (assai genericamente) nel ricorso, anche ai carichi pendenti ed alla condizione di soggetto sottoposto a misura di prevenzione in cui si trovi l'imputato, essendo in particolare quest'ultima ben a ragione suscettibile, proprio per essere detta misura basata su di un giudizio di accertata pericolosità del soggetto, di essere considerata incompatibile con la presunzione, richiesta dall'art. 164 c.p., comma 1, che "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati";
c) nulla vieta la configurabilità, contestata dalla difesa del RA, dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. (peraltro non menzionata nella sentenza impugnata), anche in caso di concorso morale, alla sola condizione (nella specie pacificamente sussistente) che il concorrente morale sia fisicamente presente sul posto, tanto dovendosi ritenere necessario e sufficiente, avuto riguardo alla formulazione della norma in questione secondo cui l'aggravante anzidetta sussiste, per quanto qui interessa, quando il fatto sia stato commesso "da più persone riunite" (in tal senso il remoto, ma tuttora valido precedente costituito dalla sentenza di questa Corte, sez. 6^, 14 febbraio 1967 n. 299, Pastorino ed altri);
d) nulla rileva, sempre con riguardo alla posizione del RA, il fatto che nella motivazione della sentenza impugnata sia contenuta l'affermazione secondo cui al RA non sarebbe stata concedibile, a cagione di precedenti condanne, il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di affermazione del tutto priva di effetti pratici, dal momento che, secondo l'assunto della stessa difesa (confermato, peraltro, dal diretto esame della sentenza del tribunale), detto beneficio era stato comunque già concesso dal giudice di primo grado, la cui sentenza risulta, dal dispositivo di quella d'appello (al quale deve farsi esclusivo riferimento per stabilire quale sia da considerare il vero e proprio "decisum"), integralmente confermata;
- che, conclusivamente, entrambi i ricorsi non possono, quindi, che essere respinti, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006