Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Il procuratore generale presso la corte d'appello, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen., può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del rito abbreviato, per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, anche per difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2019, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
190 2020 BELIKA ITAL REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2019 N. 2948 SENTENZA Composta dagli ill.mi sig.ri: Presidente - MATILDE CAMMINO LUCIANO IMPERIALI MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 32509/2019 IGNAZIO PARDO-Relatore - FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: GH SU nato il [...] avverso la sentenza del 19/04/2019 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA visti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 19 aprile 2019, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Mantova, all'esito di rito abbreviato, condannava GH SU alla pena di anni 3 di reclusione ed € 2.200,00 di multa perché ritenuto colpevole dei reati di estorsione tentata e consumata e lesioni personali, avvinti dal vincolo della continuazione, concesse allo stesso la circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve e le circostanze attenuanti generiche.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo, con unico motivo, motivazione mancante ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione alla omessa indicazione delle ragioni per cui erano state riconosciute all'imputato le 1 circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve preliminarmente affermarsi che il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato per difetto di motivazione su specifici punti della sentenza è ammissibile e proposto per motivi consentiti;
difatti, nel caso in esame, il combinato disposto degli artt. 443, 569, 570, 593 e 608 cod. proc.pen., così come modificati sia dalla legge n.103 del 2017 che dal decreto legislativo 11 del 2018, prevede che avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello (art. 443 comma 3 cod. proc.pen) e, conseguentemente, neppure ricorso per saltum espressamente limitato ai soli casi di sentenze appellabili (art. 569 primo comma cod.proc.pen.). Il successivo art. 570 cod. proc.pen., dedicato all'impugnazione del pubblico ministero, prevede il generale potere di proporre impugnazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello nei casi stabiliti dalla legge;
ed in tali casi rientra certamente quello disciplinato dall'art. 608 successivo secondo cui:" il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile" e, quindi, anche contro la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato che non è appellabile tranne nei casi di modifica della qualificazione giuridica dei fatti. Inoltre, va sottolineato come, ai sensi della stessa disposizione di cui al citato articolo 608 cod. proc.pen., non vi è alcuna limitazione ai motivi proponibili prevista invece nei soli casi di doppia conforme di assoluzione (art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen.) ovvero nel caso di ricorso per saltum (art. 608 comma 4 cit.). Deve pertanto ritenersi che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato il procuratore generale presso la corte di appello possa ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art 606 cod. proc.pen. e può, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ex lettera e) del citato articolo. Del resto, tale conclusione, viene confermata dalla stessa disposizione del primo comma dell'art. 593 cod.proc.pen., così come sostituito dal Decreto legislativo n. 11 del 2018, che limita il potere di appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di condanna, anche emesse all'esito di rito ordinario, nei soli casi di modifica del titolo di reato o esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale;
con la conseguenza che a seguito della recente modifica del 2018 il regime previgente per i soli casi di impugnazione delle sentenze di condanna emesse all'esito di rito abbreviato è stato esteso anche al rito ordinario nei cui casi il procuratore generale potrà proporre ricorso per cassazione ex art. 608 cod.proc.pen. per tutti i motivi ex art. 606 cod.proc.pen. trattandosi di sentenze inappellabili.
2.2 Così ricostruito il sistema deve però affermarsi l'infondatezza del proposto ricorso. Invero, nel caso in esame, la concessione delle attenuanti generiche che il ricorso contesta è stata fondata su plurime considerazioni che paiono esenti dalle lamentate censure avendo il giudice delle indagini preliminari di Mantova fatto riferimento sia alla necessità di adeguare la pena alla entità dei fatti che allo stato di incensuratezza;
e nell'ampia descrizione contenuta alle pagine 1- 2 F 2 della sentenza impugnata il giudice di primo grado aveva fatto specifico riferimento ad una lite tra coinquilini uno dei quali in stato di ebbrezza alcolica così stigmatizzando la scarsa rilevanza criminale del fatto. Rispetto a tali valutazioni alcun motivo specifico di critica contiene il proposto ricorso che, pertanto, appare anche generico nella misura in cui non evidenzia adeguatamente l'illogicità manifesta di tale conclusione. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 21 novembre 2019 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino мы DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL € 7 GEN 2020 Il Cancelliere Claudia Planelli R N O E O C * сл 3