Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 2
In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 558 comma primo, il giudice del dibattimento competente per la convalida dell'arresto e per il giudizio è quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza.
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto il comma quarto dell'art. 558 cod. proc. pen., richiama le disposizioni dell'art. 391 stesso codice, e quindi anche quella che impone al giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2006, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni IL Presidente del 19/12/2006
Dott. BARTOLOMEI Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere N. 1539
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide Consigliere N. 038612/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE VI;
N. IL 21/05/1964;
2) BA OL;
N. IL 18/10/1960;
avverso ORDINANZA del 29/04/2005 TRIBUNALE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del P.G., Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 29 aprile 2005 il Tribunale di Pescara dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla convalida dell'arresto eseguito nei confronti di NT IL e BA AO, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 c.p., nn. 2 e 7, per essersi impossessati, usando violenza sulle cose, di un'autovettura, bene esposto per necessità e per consuetudine alla pubblica fede.
In motivazione osservava il giudicante che dalla stessa imputazione formulata dal P.M. emergeva che il reato era stato consumato in San Benedetto del Tronto, di modo che non ricorreva "l'ipotesi di cui all'art. 558 c.p.p., che radica la competenza per la convalida dell'arresto, in funzione del contestuale giudizio, nel Giudice del dibattimento per tale giudizio territorialmente competente"; mentre, stante la previsione dell'art. 390 c.p.p., doveva ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore degli arrestati. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, chiedendone l'annullamento con ogni conseguente pronuncia. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli artt. 558, 391, 390 cod. proc. pen.. Deduce in particolare che "dalla lettura congiunta delle norme che regolano i giudizi di convalida e l'instaurazione del rito direttissimo", si può evincere che il giudice competente per la convalida è sempre quello del luogo dove è stato eseguito l'arresto o il fermo e che lo stesso può, di volta in volta, identificarsi nel GIP, nei casi in cui il P.M. non ritenga di dover contestualmente adire il tribunale per procedere con il rito alternativo (ipotesi prevista dall'art. 390 c.p.p.), o, altrimenti, nel tribunale, in composizione collegiale (ipotesi prevista dall'art.449 c.p.p.), o monocratica, (ipotesi prevista dall'art. 558 c.p.p.),
a seconda del reato per cui si procede. Secondo il ricorrente, in definitiva, nella fattispecie il Tribunale di Pescara, adito in composizione monocratica, avrebbe dovuto senz' altro provvedere sulla richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, salvo, all'esito della pronuncia in ordine alla libertà degli arrestati, esaminare, se del caso, la questione della propria incompetenza territoriale. La censura è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che "è illegittimo il provvedimento con cui il Giudice del dibattimento, investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto, dichiari la propria incompetenza per funzione e per territorio senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato, in quanto l'art.558 c.p.p., al comma 4, richiama le disposizioni dell'art. 391 c.p.p., e quindi anche quella che impone al Giudice di provvedere in ogni caso alla convalida dell'arresto, prescindendo dalla propria competenza, mentre al comma primo prevede che la persona arrestata venga presentata direttamente al giudice del dibattimento". E invero "questo non può che essere quello del luogo in cui gli ufficiali o gli agenti della Polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza". (Cass. pen., sez. 1^, 28 aprile 2004, n. 23197; nello stesso senso Cass. 27 gennaio 2005, n. 5105; e Cass. 26 maggio 2004, n. 36131). Del resto una soluzione che non imponesse al Giudice del dibattimento, investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo di provvedere in ogni caso sulla prima, e solo all'esito di tale giudizio di pronunciarsi sulla propria competenza funzionale e territoriale, sarebbe distonica rispetto ad un sistema, come il nostro, strutturato sulla centralità dello status libertatis e sulla priorità della verifica dei presupposti della sua privazione.
Il provvedimento impugnato, che non si è attenuto a tali principi, deve pertanto essere annullato, con rinvio degli atti al Tribunale di Pescara, che si atterrà ai principi fissati dalla presente sentenza di annullamento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007