Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46544
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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L'espressione di volontà dell'imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio con la conseguenza che dal momento della nomina tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia. (La Corte ha ribadito che, anche se l'atto di impugnazione sia stato proposto dal difensore di ufficio, la successiva nomina del difensore di fiducia comporta che l'avviso di udienza debba essere notificato a tale ultimo difensore, se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell'avviso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46544
    Data del deposito : 4 ottobre 2004

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