Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
L'espressione di volontà dell'imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la cessazione delle funzioni del difensore di ufficio con la conseguenza che dal momento della nomina tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia. (La Corte ha ribadito che, anche se l'atto di impugnazione sia stato proposto dal difensore di ufficio, la successiva nomina del difensore di fiducia comporta che l'avviso di udienza debba essere notificato a tale ultimo difensore, se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell'avviso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46544 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1252
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 042435/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IR, nato a [...] N. IL 30/06/1975;
avverso SENTENZA del 09/02/1994 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI GALATI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza essendo il reato ascritto estinto per prescrizione. FATTO E DIRITTO
Con atto dell'8.11.2002 AN MI, alias NI IS, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 9.2.1994 della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del 10.3.1993 del Tribunale per i minorenni di Roma, di condanna del ricorrente, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa, in ordine al reato di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n. 1 e 2 c.p.). Il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza e di rimettere gli atti alla Corte di Appello di Roma per la rinnovazione del giudizio per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., essendo stato dato avviso della data fissata per il giudizio di appello al difensore di ufficio, che lo aveva assistito durante il giudizio di primo grado, malgrado l'appellante avesse poi provveduto a nominare un difensore di fiducia. Inoltre, al giudizio di appello, celebrato in contumacia dell'imputato, aveva presenziato esclusivamente un sostituto dell'avvocato di ufficio, così definito nel verbale di udienza.
Il ricorso è fondato. Nella specie, risulta dagli atti che il ricorrente è stato assistito durante il giudizio di primo grado dal difensore di ufficio, avv. Cynthia De Carolis, ed ha provveduto successivamente a nominare in data 7.4.1993, con atto regolarmente depositato, difensore di fiducia l'avv. Luigi Ciotti, che ha anche redatto motivi di appello. Ciononostante, emesso in data 9.2.1994 decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, l'avviso ex art. 601, 5 comma, c.p.p. non è stato mai notificato al difensore di fiducia del ricorrente, ed all'udienza ha partecipato l'avv. Gian Carlo Di Giulio su delega dell'avv. Cynthia De Carolis. Ne consegue la palese violazione dell'art. 97, 6 comma, c.p.p., il quale dispone che "il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia". La norma è da interpretare inequivocabilmente nel senso che l'espressione di volontà dell'imputato di nominare un proprio difensore di fiducia comporta la "cessazione" dalle funzioni del difensore di ufficio, diventando inefficace la nomina eseguita dal magistrato, e che da quel momento tutte le notificazioni vanno eseguite al difensore di fiducia. Questa Corte, già con la sentenza Moktar del 17.2.2000, ha ritenuto che, anche se l'atto di impugnazione (nella specie riesame di un provvedimento cautelare) sia stato proposto dal difensore di ufficio di un imputato, la successiva nomina di un difensore di fiducia comporta che l'avviso di udienza debba essere notificato a tale ultimo difensore, se la nomina sia stata effettuata prima della spedizione dell'avviso.
Costituendo l'omissione dell'avviso del dibattimento al difensore di fiducia, seguita dalla sua assenza in udienza, un'ipotesi di nullità a regime intermedio disciplinata dall'art. 180 c.p.p., è legittima la sua deduzione con il ricorso per Cassazione.
L'accoglimento del ricorso causerebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 623 lett. c) c.p.p., ma trattandosi di reato già prescritto dal 9.2.1999, a causa delle concesse attenuanti generiche, che consentono di fissare il termine massimo di prescrizione in anni cinque dall'ultima causa di interruzione (sentenza di condanna di secondo grado), a norma dell'art. 157 n. 4 c.p., prevale la declaratoria di estinzione del reato.
Come, infatti, ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza Conti dell'8.5.2002 n. 17179, "il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancite dall'art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio". Nella specie, la causa estintiva del reato si individua de plano, mentre non si ravvisano in alcun modo elementi per una declaratoria nel merito, ai sensi del 2 comma dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004