Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 17590
CASS
Sentenza 2 marzo 2017

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Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicchè il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione.

Commentari2

  • 1Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
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    Rassegna di giurisprudenza In riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331, deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività. Questa conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta …

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 17590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17590
Data del deposito : 2 marzo 2017

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