Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicchè il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione.
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- 1. Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331, deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività. Questa conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta …
Leggi di più… - 2. Interruzione pubblico servizio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 17590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17590 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
17590-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 578 -Presidente - Sent. n. sez. Giovanni Conti Pierluigi Di Stefano CC 02/03/2017 - R.G.N. 44757/2016 Massimo Ricciarelli Alessandra Bassi -- Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa EL NT AN, nato a [...] il [...] nel procedimento nei confronti del legale rappresentante della società SIDIGAS.COM s.r.l. avverso il decreto del 24/09/2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 24 settembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto l'archiviazione del procedimentoM iscritto nei confronti del legale rappresentante della SIDIGAS s.r.l. per il reato di cui all'art. 331 cod. pen., su conforme richiesta del Pubblico ministero, senza che fosse dato alcun avviso al denunciante, AN EL NT.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe l'avvocato Daniele Luigi De Angelis, quale difensore di fiducia e procuratore speciale del EL NT, formulando un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 408 e 127 cod. proc. pen., a norm,a dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione del diritto al contraddittorio. Si rappresenta che il EL NT, quale titolare di utenza domestica del gas, aveva sporto querela, in data 16 ottobre 2008, contro la società di erogazione del servizio o, comunque, contro i suoi operatori, chiedendo «ai sensi dell'art. 408, 2° comma, [...] di essere notiziato dello sviluppo del procedimento, anche della sua eventuale archiviazione», e che, tuttavia, egli solo in data 19 ottobre 2016 aveva appreso della richiesta di archiviazione del procedimento, e dell'accoglimento della stessa, non avendo mai ricevuto alcuna notificazione in proposito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato all'impugnazione.
2. E' indiscutibile che il provvedimento di archiviazione è stato emesso con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 331 cod. pen. Invero, la richiesta di archiviazione attiene esclusivamente al reato di cui all'art. 331 cod. pen. ed osserva che «non vi è stata alcuna dolosa interruzione arbitraria del servizio pubblico quanto piuttosto un distacco dell'utenza per morosità». Il decreto di archiviazione, poi, afferma di «condividere la motivazione espressa dal P.M. che qui si intende integralmente riportata≫ 3. Tanto premesso, in riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331 cod. pen., deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività.
3.1. Questo conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio 2 come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta deve consistere nell'interruzione o nella sospensione del servizio e deve inoltre, turbarne la regolarità, essa non può che attenere all'erogazione complessiva del medesimo;
di conseguenza, l'omessa o irregolare prestazione in favore di un singolo utente non può assumere rilievo di per sé, ma solo quale segmento di una più ampia fattispecie. Corollario di questo assunto è che il bene giuridico tutelato ha natura sopraindividuale, e non può essere di pertinenza di singoli utenti.
3.2. La conclusione indicata sembra in linea con le convergenti ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza in materia. In dottrina, l'opinione tradizionale tende ad inquadrare la fattispecie di cui all'art. 331 cod. pen. nell'ambito della serrata, come forma speciale di questa. Di recente, poi, autorevoli studiosi, muovendo dalla previsione del turbamento della regolarità del servizio quale effetto necessario della condotta, hanno sottolineato che non ogni interruzione del servizio, e non ogni sospensione dell'attività lavorativa nello stabilimento, ufficio o azienda, assumerà rilevanza, ma solo quella che, avuto riguardo al momento in cui intercorrono, alla loro durata, al numero degli utenti su cui i disagi (e i rischi) sono destinati a riverberarsi, ecc., siano in grado, per la loro consistenza, di alterare significativamente le prestazioni dovute». In giurisprudenza, è consolidata l'affermazione secondo cui «per la configurabilità del reato [di cui all'art. 331 cod. pen.] è necessario che il turbamento della regolarità del servizio sia idoneo ad alterare il funzionamento del servizio stesso nel suo complesso e non di una singola prestazione» (cfr. Sez. 6, n. 30749 del 23/04/2009, Rubino, Rv. 244466, anche richiamando l'elaborazione formatasi con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 340 cod. pen.). In applicazione di questo principio, anzi, è stata espressamente esclusa dall'area della fattispecie incriminatrice in esame la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (così Sez. 6, n. 37083 del 24/05/2007, Scalfari, Rv. 237446, in fattispecie concernente l'interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).
3.3. Di conseguenza, ove ricorra la fattispecie di cui all'art. 331 cod. pen., attesa la natura sopraindividuale del bene giuridico tutelato, il singolo utente, o aspirante utente, può essere al più titolare di una pretesa di contenuto patrimoniale che lo legittima a costituirsi parte civile. Il medesimo, però, non Ал potendo assumere la qualità di persona offesa del reato, non è legittimato a 3 да proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, nonché, eventualmente, ricorso per cassazione contro la decisione di archiviazione.
4. Al difetto di legittimazione a proporre il ricorso per cassazione, segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Stante la novità della questione, deve escludersi la condanna del ricorrente in favore della cassa delle ammende, in considerazione della previsione dell'art. 616 cod. proc. pen., come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. Questa decisione, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo, Giovanni Conti Quik DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 APR 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M 0CASS E 1 R P U Pieta Esposito 4