Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8425 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
084 25/02 EN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 8222/01 Dott. Bruno SACCUCCI Rel. Consigliere Cron. 23316 Dott. Mario CICALA Dott. Nino FICO Consigliere Rep . Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 75801 sul ricorso proposto da: DELLE ENTRATE, in MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LINEA LEGNO SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 171/00 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il2002 1310 11/08/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 8222SVOLGIMENTO DEL PROCESSO un motivo La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo avverso la sentenza n. 171/VI/00 del giorno 11 agosto 2000 con cui la Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo rigettava l'appello dell'Ufficio e quindi confermava la illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio delle II. DD. de L'Aquila aveva accertato un reddito di oltre 170 milioni per l'anno 1991 a carico della Linea Legno srl successivamente fallita La Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo argomentava la propria decisione dalla circostanza che risultava accolto il ricorso della contribuente relativo alla materia IVA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973, motivazione insufficiente ovvero inesistente su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) Il motivo merita accoglimento. Invero la sentenza impugnata non spiega minimamente perché l'accertamento giudiziario della avvenuta presentazione della dichiarazione IVA farebbe venir meno il presupposto giuridico e logico dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi. Tale accertamento si fonda sulla omessa presentazione della dichiarazione relativa ai redditi e simile circostanza non vien meno per il fatto che invece sia stata presentata la dichiarazione IVA. Sul piano probatorio, poi, la dichiarazione Iva non fa' affatto venir meno “ogni elemento probatorio" circa la esistenza di un reddito;
ma se mai ne potrebbe fornire conferma e presupposto. Manca, per altro, nella impugnata sentenza ogni esame degli elementi fattuali ricavabili dalla dichiarazione Iva, della loro attendibilità, della loro pertinenza in materia di redditi. Dunque la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per L'Abruzzo che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 22 marzo 2002. Is Presidente те Relatore Та сая бишо исчист IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13 GIU/ 2002 Eelista A R M T E I A B I A I T T R A R U 1 1 3 . T A . B L - L N 5 . A B N . N O E Z A T I R S I R G E D T A E N E S E E I S . D E . I P D . R 4 L S N / A / 1 9 2 8 6 6