Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7856
CASS
Sentenza 11 giugno 2001

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Ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, diciassettesimo comma, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie trattavasi del provvedimento dell'approvazione della graduatoria di merito stilata all'esito del concorso, provvedimento con il quale il ricorrente era stato escluso per difetto del titolo di studio prescritto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo detta approvazione intervenuta in data anteriore alla data del 30 giugno 1998 posta dalla citata norma transitoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7856
    Data del deposito : 11 giugno 2001

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