Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, diciassettesimo comma, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione. (Nella specie trattavasi del provvedimento dell'approvazione della graduatoria di merito stilata all'esito del concorso, provvedimento con il quale il ricorrente era stato escluso per difetto del titolo di studio prescritto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo detta approvazione intervenuta in data anteriore alla data del 30 giugno 1998 posta dalla citata norma transitoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON VA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO TAFURI, LUIGI TAFURI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, BOCCADIFUOCO ANGELO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3090/99 del Tribunale amministrativo regionale di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
La sig.ra GI NE, dipendente della Provincia di Ragusa, partecipava al concorso, riservato al personale già in servizio presso quest'amministrazione, per la copertura di otto posti di "dirigente capo settore area amministrativa". Era, però esclusa dalla finale graduatoria di merito, in quanto ritenuta priva del titolo di studio richiesto e non in possesso dei requisiti di servizio che potevano legittimare, secondo il bando di concorso, la partecipazione anche di dipendenti con titolo inferiore. La graduatoria era approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 363 del 2 aprile 1997, la quale, tuttavia, era annullata dal CO.RE.CO., in conseguenza dell'anteriore annullamento - disposto dal medesimo organo di controllo con atto n. 1959/1560 del 22 febbraio 1996, peraltro, impugnato, dalla Provincia in sede giurisdizionale - del provvedimento (n. 189 del 21 dicembre 1995) col quale l'amministrazione aveva deliberato la copertura dei posti suddetti e l'indizione del relativo concorso.
La Provincia, poi, avendo ottenuto in sede giurisdizionale la definitiva caducazione di tale atto di controllo soppressivo, confermava con provvedimenti n. 327 del 18 maggio 1999 e n. 341 del 2 maggio 1999, la deliberazione n. 363 del 2 aprile 1997, di approvazione della graduatoria in questione.
La sig.ra NE, allora, impugnava davanti al T.A.R. della Sicilia - Sezione staccata di Catania, i testè menzionati atti, chiedendone l'annullamento - unitamente, occorrendo, ad altri atti presupposti - e, in via cautelare, la sospensione.
Il giudice adito, con ordinanza depositata in segreteria il 3 agosto 1999, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza cautelare, per difetto di giurisdizione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con decisione depositata in segreteria il 18 novembre 1999 annullava l'ordinanza e rimetteva le parti al primo giudice per l'esame nel merito della suddetta istanza, ritenendo il ricorso in appello "allo stato, sorretto da elementi di fondatezza con riguardo alla dedotta giurisdizione del giudice amministrativo".
Indi, la sig.ra NE, con ricorso ritualmente notificato alle altre parti costituite nel giudizio "a quo", proponeva a queste Sezioni unite istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo essere la controversia devoluta al giudice amministrativo, per una duplice ragione: in primo luogo per avere essa ad oggetto questione afferente ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e sottratta, per tale ragione, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 al trasferimento al giudice ordinario, disposto dall'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998; e, comunque, perché si tratta di questione afferente ad operazioni concorsuali, cioè a materia esclusa da tale trasferimento.
Nessuno degli intimati ha spiegato attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Il prioritario assunto della ricorrente circa la persistenza, "ratione temporis" della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla presente controversia è fondato. Rileva al riguardo la sopra citata norma transitoria dettata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sulla cui interpretazione queste Sezioni unite si sono ripetutamente pronunciate.
Con la sentenza 20 novembre 1999, n. 808, hanno rilevato che la detta norma, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei falli materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia".
Le stesse Sezioni unite, con successive sentenze (fra le quali cfr. le n. 41 del 24 febbraio 2000; n. 505 del 19 luglio 2000; n. 553 del 9 agosto 2000; n. 1154 del 7 novembre 2000, ribadendo quest'ordine di idee, hanno precisato come il riferimento al suddetto dato storico implichi che, "se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione", mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza. In applicazione di questo principio - dal quale non v'è ragione discostarsi -, è agevole osservare che, nel caso di specie, alla stregua della domanda - sulla cui base si determina la giurisdizione, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. - la lesione di proprie situazioni giuridiche attive, lamentata dalla ricorrente, risulta causalmente correlata al provvedimento di approvazione della graduatoria di merito stilata all'esito del concorso al quale la ricorrente stessa aveva partecipato, trattandosi dell'atto, conclusivo della procedura concorsuale, col quale l'amministrazione datrice di lavoro, avendo ritenuto insussistenti, in capo all'interessata, i requisiti posti dal bando, ha determinato l'effetto impeditivo della valutabilità della posizione dell'interessata, in sede di selezione degli aspiranti idonei alla copertura dei posti in palio.
Tale provvedimento deve essere individuato, come emerge dagli atti e come più dettagliatamente riferito in parte narrativa, in quello emanato dalla Giunta provinciale il 2 aprile 1997, col n. 367, rispetto al quale le successive del deliberazioni del 1999 non assumono autonomo rilievo, trattandosi di atti meramente confermativi, giustificati dalla necessità di consentire l'utilizzazione dei risultati dell'espletata procedura concorsuale, a seguito della definitiva rimozione, in sede di giudizio amministrativo, del sopra descritto atto di controllo soppressivo. Trattandosi, quindi, di questione afferente ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data posta dalla riferita norma transitoria ai fini del trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego, si impone la declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, davanti al quale la domanda è stata effettivamente proposta.
Le peculiarità del caso di specie e la non agevole interpretazione della disciplina transitoria concernente il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego inducono a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001