Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato alla richiesta delle parti.
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale, la malattia psichica fa scattare d’ufficio la periziaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 27 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2012, n. 34570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34570 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
345 70/ 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1116 Giovanni de Roberto - Relatore - UP - 19/06/2012 Giovanni Conti R.G.N. 47731/2011 Emanuele Di Salvo Angelo Capozzi PI Di Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Lo LO LU, nato a [...] il [...] 2. LA HR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2010 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il Lo LO l'avv. Vincenzo Cammarata, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 28 settembre 2007 del Tribunale di Enna, appellata da LU Lo LO LU e HR LA, condannati, il primo alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa e, il secondo, con le attenuanti дя generiche equivalenti alle aggravanti contestate, a quella di anni uno di reclusione ed euro 280 di multa in quanto responsabili di plurimi reati di tentato furto di autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via o di furto di vari oggetti custoditi all'interno dei veicoli (in Piazza Armerina, il 21 dicembre 2004). Osservava la Corte di appello che la responsabilità degli imputati fondava sulle attendibili e circostanziate dichiarazioni del LA, che nell'accusarsi dei vari furti, e nel chiamare in causa come correo il Lo LO, aveva condotto gli inquirenti sui luoghi dove si trovavano i veicoli oggetto della effrazione finalizzata alla commissione dei reati sopra specificati. Queste dichiarazioni dovevano ritenersi riscontrate dalle circostanze in cui era avvenuto l'arresto in flagranza dei due, sorpresi ad armeggiare su due delle autovetture oggetto delle imputazioni.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati.
3. Lo LO, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Vincenzo Cammarata, denuncia, formalmente con due motivi, l'uno riconducibile alla mancata assunzione di una prova decisiva l'altro alla mancanza di motivazione, l'erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale al fine di sottoporre l'imputato a perizia psichiatrica, emergendo dalla documentazione prodotta che egli al momento del fatto poteva ritenersi essere in stato di vizio almeno parziale di mente. Si osserva che illegittimamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta sulla base del mero assunto che si trattava di un motivo nuovo non collegato a quelli dedotti con l'appello originario.
4. Il difensore del Lo LO ha poi depositato memoria con la quale illustra ulteriormente il motivo dedotto.
5. LA, con atto sottoscritto dall'avv. Walter Castellana, denuncia l'erroneo mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerato che l'imputato, dopo il fatto, aveva fatto ritrovare gli oggetti sottratti;
con conseguente nuovo giudizio di comparazione nel senso della prevalenza della circostanze attenuanti su quelle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Lo LO appare fondato. дя 2. La Corte di appello non ha preso in esame nel merito la deduzione circa la non imputabilità del Lo LO, osservando che essa era preclusa per non avere formato oggetto dei motivi di appello originari. Il rilievo non può trovare accoglimento, posto che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (v. per tutte, da ultimo, Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci, Rv. 247191), l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, aspetto sulla quale la Corte di appello non ha espresso alcuna valutazione. La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti del Lo LO, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta che dovrà prendere in esame la questione circa la imputabilità dell'imputato dedotta dalla difesa con i motivi nuovi.
3. Il ricorso del LA deve ritenersi invece manifestamente infondato, posto che la condotta meritevole dell'imputato dopo la commissione del fatto, che è valsa a far recuperare i veicoli oggetto di furto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, non assume alcun rilievo ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che è ancorata esclusivamente all'entità del danno patrimoniale cagionato al momento della consumazione del reato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alla questione dedotta, si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LU Lo LO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso del LA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/06/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni de RobertoGiovanni Giovanni Conti de ་ Depositato in Cancelleria ( ogg), 11 SEX 2012 M ario. DidCandskra