Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
Perché un minore di età sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 cod.pen - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 31753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31753 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
Dott. Francesco Serpico Consigliere
Dott. Nicola Milo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD RM;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, sez. Minorenni, in data 20 aprile 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Letta la nota difensiva con allegata documentazione depositata in atti nelle more del presente giudizio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. Anna Maria De Sandro che ha concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. P. Cerruti che ha concluso per: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da AD RM avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze in data 17 maggio 2001, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato dichiarato colpevole del reato di detenzione a fine di spaccio di gr. 95,5 di cocaina, in concorso con tali LA IG e AD BA, il 26 giugno 1999, riconosciuta la diminuente della minore età e quella per il rito, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e L. 28 milioni di multa, la Corte di Appello di Firenze, sezione penale per minorenni, con sentenza del 20 aprile 2002, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni tre di reclusione ed euro 10.300,00 di multa, confermando nel resto la decisione di I grado. In proposito i giudici della Corte territoriale per minorenni fiorentina rigettavano la richiesta difensiva di riapertura parziale del dibattimento per l'esperimento di perizia psicologica sul minore tesa a confermare l'invocato stato di incapacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto, nessun dubbio sussistendo sull'imputabilità del giovane, non emergendo dalle varie relazioni dei servizi psico-socio sanitari alcun elemento validamente comportante deficit della capacità di intendere e volere dell'imputato, soggetto classificabile come minore "border-line" con mera difficoltà di elaborare "la realtà effettuale con spirito di sacrificio ed autocritica". Veniva inoltre denegata l'invocata applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, "data l'entità del principio attivo contenuto nella cocaina e l'elevatissimo numero di dosi che se ne poteva ricavare", nonché il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., perché "tra il prevenuto ed i suoi parenti (correi) vi fu un pieno, completo e callido accordo criminoso nella spartizione dei compiti" nel trasporto della cocaina, nascosta negli slip del giovane, al fine di spacciare la droga durante l'estate lungo il litorale toscano. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del AD, deducendo, a motivi del gravame;
1) Omessa ed illogica motivazione in merito alla imputabilità del minore, nonostante quest'ultima apparisse insussistente per l'evidente degrado economico e sociale e per il profondo disagio familiare in cui il giovane si trovava incolpevolmente a vivere, con conseguente compromissione dello sviluppo di maturità, in soggetto "più dominato dall'istinto che non dall'essere cognitivo";
2) Motivazione illogica ed apparente in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'espletamento di appropriata perizia psicologica, all'esito della quale fosse possibile "una più serena, giusta e tranquillizzante decisione" in relazione all'effettiva maturità del ricorrente;
3) Omessa motivazione in ordine al rigetto della invocata attenuante del caso di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR cit., essendo stata presa in considerazione la sola qualità e quantità della droga, trascurando la verifica alle circostanze e modalità dell'azione che avrebbe consentito ai giudici di merito di riconoscere tale attenuante, peraltro concessa ai soggetti maggiorenni concorrenti del minore, in sede di giudizio separato a loro carico;
4) Omessa motivazione in ordine all'invocata diminuente di cui all'art. 114 cod. pen., posto che la pur consapevole e volontaria partecipazione alla condotta criminosa non può escludere "tout court" la minima partecipazione, non risultando motivatamente connotata la denegata marginalità dell'azione del ricorrente nel contesto della vicenda, del resto già evidenziata dal GUP nel giudizio di I grado;
5) Omessa motivazione in ordine alla riduzione della pena, inflitta, peraltro, con metro di misura più severo che non quello usato nel giudizio a carico dei concorrenti maggiorenni.
Con nota difensiva richiamata in epigrafe, la difesa, nel ribadire i motivi sub 1) e 2), ha fatto richiamo alle conclusioni di un'indagine psicologica di parte, secondo cui il ricorrente, all'epoca dei fatti, era soggetto, con "marcata immaturità affettiva, accompagnata da un'evidente immaturità sociale" per "l'assenza di un adeguato grado di responsabilizzazione e di una totale mancanza di strumenti utili all'individuazione di scelte mature e consapevoli".
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La minore età del ricorrente al momento del fatto osta alla conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto ai motivi sub 1) e 2), contrariamente al denunciato vizio di legittimità, la sentenza impugnata fa corretto, motivato e logico governo delle risultanze processuali e di una lettura altrettanto corretta della vigente normativa in tema di imputabilità, segnatamente riferita alle fattispecie di cui al combinato disposto ex art. 85 cod. pen. con gli artt. 88 e 89 cod. pen. Il pur diligente sforzo difensivo teso a proporre del ricorrente la figura di soggetto incapace in toto e in parte di intendere e volere al momento della commissione del fatto (in ordine al quale vi è sorpresa in flagranza ed è confesso secondo il testo della sentenza impugnata), non può dirsi meritevole di accoglimento, come esattamente rilevato dai giudici di merito, traccianti una necessaria demarcazione tra i caratteri di detta capacità e quelli che di questa ne rendano non ordinaria la portata di analisi critico-etica-sociologica, nella rappresentazione della realtà fenomenica, in rapporto alle reazioni volitive, cognitive e determinative, di volta in volta assunte dal soggetto agente. La pur lacerante, negativa influenza delle condizioni familiari - innanzitutto - ed ambientali in cui il minore ha vissuto non ne ha alterato "nè in toto" ne' "grandemente" la capacità di rendersi conto dell'azione e di volerne consapevolmente gli effetti ma ha certamente compromesso l'aspetto di valutazione critica della condotta, attraverso una sommaria forma di "auto-legittimazione" al crimine. Tanto, come esattamente è rilevato in sentenza, non vale a proporre in termini di ragionevole fondatezza in sentenza, non vale a proporre in termini di ragionevole fondatezza l'invocata causa di non imputabilità ex artt. 88 e 89 cod. pen. che, in ogni caso, postulano un'infermità di tal natura e intensità da compromettere seriamente i processi cognitivi e volitivi della persona, eliminando o grandemente attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il loro autonomo determinarsi, Le pur dolorose incidenze socio-ambientali e familiari sul giovane non possono valere a rappresentare, nemmeno in via "aspecifica", una forma di patologia mentale legittimante l'invocata figura di non imputabilità, peraltro sostanzialmente esclusa, sotto il profilo medico-legale, dalla stessa relazione sull'indagine di parte condotta dalla difesa in questa sede.
Di qui la correttezza del rigetto dell'invocata rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di perizia psicologica, avuto riguardo, peraltro, al significativo segnale, desumibile in tema di assoluta insussistenza di infermità mentale anche in senso lato, offerto dal comportamento processuale del ricorrente di cui vi è traccia nella sentenza di I grado e vi è implicito richiamo nella stessa prospettazione difensiva del motivo sub 2). Infondati anche i motivi sub 3) e 4), avendo i giudici della Corte territoriale fiorentina offerto motivata contezza delle ragioni oggettive e soggettive della non riconoscibilità, in concreto, delle invocate attenuanti e, stante tale corretto e logico supporto motivazionale, la decisione, poggiata sull'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in questa sede di legittimità.
Il motivo sub 5), fermo restando la dosimetria della pena inflitta ancorata a ragioni motivatamente riferite agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., comporta la sola ricostruzione del calcolo della pena, con la diminuzione di 1/3 di questa all'esito dell'incidenza della diminuente della minore età e della riduzione per effetto della concessione delle circ.ze attenuanti generiche, riconosciute in appello, dovendosi operare solo all'esito di tale calcolo l'ulteriore e finale riduzione di 1/3 della pena per effetto del rito abbreviato con cui il processo è stato celebrato. Va, pertanto, riformulato correttamente il calcolo dosimetrico del trattamento sanzionatorio secondo quanto qui di seguito precisato:
partendo dalla pena base di anni nove di reclusione e L. 56.400.000 di multa, si opera la diminuzione di 1/3 di tale pena per la minore età, determinando così la misura di detta pena in anni sei di reclusione e L. 37.000.600 di multa, ulteriormente ridotta di 1/3, per effetto delle concesse attenuanti generiche, alla misura di anni quattro e mesi sei di reclusione e L. 26.591.434 di multa pari a euro 13.733,33, misura che da ultimo va ulteriormente ridotta di 1/3 per effetto della diminuente di cui all'art. 442 comma 3 cod. proc. pen., con la finale determinazione della sanzione nella misura di anni tre di reclusione ed euro 10.300,00 di multa, come da dispositivo della sentenza impugnata.
Alla stregua delle argomentazioni tutte innanzi svolte, stante l'infondatezza del gravame, quest'ultimo va rigettato, risultando l'impugnata sentenza immune da denunciati vizi di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 LUGLIO 2003.