Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' NOM DEL POL0 1 1 23 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DTCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 2450/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron.2816. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Giancarlo DE MATTEIS Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SI-MAT SPEDIZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, gia elettivamente Viz P. De Sanctis 15 domiciliato in ROMA P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, e da ultimo ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'avvocato BORRICASSAZIONE PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 3748 -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e 3 difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 29/03/99, rep. n°67906; - resistente con procura avverso la sentenza n. 33/98 del Tribunale di AREZZO, depositata il 02/02/98 R.G.N. 799/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbito il 2°. -2- Svolgimento delle giudizio Con ricorso al pretore di Arezzo, la Simat Spedizioni s.r.l., iscritta nell'Albo dei trasportatori, esponeva di essere stata fatta oggetto di due accertamenti ispettivi da parte dell'INPS, a seguito dei quali l'Istituto le aveva contestato l'erogazione ai propri dipendenti di una retribuzione inferiore a quella dovuta, con la conseguente perdita del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e, sotto altro profilo, di avere assoggettato a contribuzione, nella misura agevolata del 50%, così come disposto dall'articolo 12 della legge numero 153 del 1969, le somme erogate ai dipendenti appartenenti al personale impiegatizio a titolo di indennità di trasferta, agevolazione che invece, a giudizio dell'Istituto, spettava solo al personale operaio Con il suddetto ricorso al pretore la SIMAT allegava la legittimità del proprio operato e chiedeva che tale legittimità fosse dichiarata sotto entrambi i profili. Il pretore accoglieva integralmente la domanda e, conseguentemente, dichiarava il diritto della istante alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'Inps gravava la sentenza di appello, riproponendo al tribunale di Arezzo la materia del contendere ora esposta, ed il tribunale, con de sentenza del 16 gennaio 1998, in parziale accoglimento dell'appello, respingeva la domanda della SIMAT tendente all'accertamento che le indennità di trasferta corrisposte agli impiegati della ditta fossero in regime di agevolazione contributiva ex articolo 11 della legge numero 467 del 1984, mentre, confermando per il resto la sentenza pretorile, riteneva che la retribuzione erogata ai dipendenti fosse quella dovuta, e ciò in base al fatto che essa era conforme a quanto stabilito dal contratto integrativo regionale applicabile alla fattispecie. Avverso questa sentenza la SIMA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Inps non si è costituito ed ha depositato procura. Motivi della decisione Va premesso che in questa sede la controversia ha subito una restrizione rispetto alla materia del contendere originariamente versata in giudizio, in quanto, in mancanza di gravame avverso la sentenza del tribunale di Arezzo ad opera dell'INPS, non è più contestato né che la retribuzione erogata ai dipendenti fosse effettivamente quella dovuta, né che la . SIMAT sia un'azienda esercente l'attività di autotrasporto, per cui rimane da esaminare solo la questione se le agevolazioni contributive sulla retribuzione erogate ai dipendenti, riguardi solo il personale operaio, come il tribunale ha ritenuto, oppure anche il personale impiegatizio, come la SIMAT sostiene. Infatti con il primo motivo di annullamento, la SIMAT denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 della legge numero 467 del 1984, deducendo che, siccome la legge dispone che ai “dipendenti” delle imprese di trasporto, quanto all'indennità di trasferta, si applica il regime contributivo agevolato di cui si è detto, la distinzione operata dal tribunale tra personale dipendente operaio e personale dipendente impiegatizio non ha ragion d'essere. Il motivo appare fondato. Il tribunale ha effettuato la distinzione suddetta in quanto sulla base delle acquisizioni in atti, ha ritenuto che il personale impiegatizio, quando si trova in trasferta, svolge una attività di tipo burocratico, curando gli aspetti fiscali, assicurativi, doganali e tecnici connessi al trasporto della merce, e queste mansioni, a giudizio del tribunale, dovevano considerarsi tipiche di uno spedizioniere e non di trasportatore, onde sotto questo aspetto gli impiegati erano da ritenersi addetti ad una impresa di spedizione, che, a differenza di quella di 2 trasporto non gode del trattamento contributivo agevolato di cui si è detto. Contro questa tesi del tribunale ha buon gioco la ricorrente quando rileva che tra i “dipendenti” non è lecito distinguere tra operai addetti all'attività di trasporto e impiegati addetti alla attività di spedizione, in quanto l'attività di spedizione curata dagli impiegati è strettamente collegata a quella di trasporto e non ha alcuna autonoma valenza. Osserva la Corte che effettivamente, stando alla lettera della legge, che parla di dipendenti di imprese di trasporto ", la distinzione fatta dal tribunale tra operai ed impiegati appare non condivisibile, in quanto, oltretutto, dal punto di vista logico non si comprende come gli operai potrebbero svolgere la loro attività materiale se non vi fosse quella degli impiegati, accessoria, strumentale ed indissolubilmente connessa all'altra. Non sembra lecito, pertanto, a questa Corte operare una distinzione che, da un canto, è contraria alla lettera della legge e, dall'altro, non appare giustificata da un punto di vista funzionale. Il motivo, pertanto, va accolto. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, dolendosi del fatto che il tribunale non ha ammesso una prova articolata tendente a dimostrare che gli impiegati svolgono una attività meramente accessoria a quella degli operai. Dato l'accoglimento del primo motivo, questo secondo motivo rimane assorbito. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento della domanda della Simat tendete ad ottenere il riconoscimento che le retribuzioni corrisposte ai propri 3 : dipendenti appartenenti alla categoria impiegatizia sono soggette alla contribuzione agevolata di cui in parte motiva. Ricorrono giusti motivi per compensare la spese dell'intero giudizio.
Per questi motivi
La corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accoglie anche la domanda della SIMAT intesa all'accertamento che le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti appartenenti al personale impiegatizio sono soggette al regime contributivo agevolato di cui alla legge citata in parte motiva. Compensa le spese del giudizio. Roma, 4 ottobre 2001 Ви нал Il Presidente;
Il Cons. est. Vincents Millo Í D A 0 S 3 1 , S 3 Phill . O A 5 T L T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E IL CANCELLIERE 7 S - D I A 8 Depositato in Cancelleria I T N - S S 1 G O N 1 O E P 29 GEN. 2002. S A E M E oggi, I R I D G P A E U A S G , IL CANCELLIERE E D O Y O R N A L T I O Z E R O T T T C I S A N R I I E L G S L D E E E R O D 4