Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 9 I 1 T 5 / A A . I 4 R / N R 6 T - 2 S A 0 1 342 / 02 I B . T UBBLICA ITALIANA .R . G U E L P . L B R I D A . R L A B E T D D A O T I E S T 1 A N TE SU ENA DECA SAZIONE 3 I N E 1 S E R Oggetto . S I E E A N T SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Processo tributaus- Appello-fuammissibilita Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 23318/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 3641 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/04/01 Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GANGEMI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SANTI, giusta procura Notaio GIAMPAOLO COLLI, di ABBIATEGRASSO, rep. 116456 del 26.11.1999;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
' 2001 - controricorrente 970 -1- avverso la sentenza n. 249/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 1° lu- glio 1999, n. 249/10/99, depositata il 3 agosto 1999, è accolto l'appello dell'Uffi- cio delle imposte dirette di Abbiategrasso contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 68/29/97, che, in accoglimento dei ricorsi pre- sentati dal signor IE TI, ha annullato gli accertamenti, relativi agli anni 1991 e 1992, con i quali erano stati determinati maggiori redditi di capitale ri- spetto a quelli dichiarati. La sentenza è così motivata: a) in via pregiudiziale la circostanza secondo la quale l'atto di impugna- zione, anziché al domicilio eletto, è stato notificato personalmente all'appellato non determina l'inammissibilità del gravame, stante il principio di tassatività delle sanzioni processuali e considerato che né la disciplina speciale concernente il processo tributario né la disciplina generale contenuta nel codice di procedura civile prevedono tale forma di sanzione;
considerato, poi, che lo stesso appella- to, nel denunciare tale vizio, non ha contestato di non aver avuto conoscenza del gravame, si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato che la nullità conse- guente all'inosservanza della regola di cui all'articolo 330 cpc è un vizio che, ai sensi dell'art. 156.2 cpc, è sanato con efficacia ex tunc anche quando la cono- M scenza dell'atto si sia comunque realizzata, rendendosi, peraltro, superflua la rinnovazione della notifica dell'atto di gravame al domicilio eletto;
b) quanto al merito, partendo dalla premessa che il giudice di primo gra- do ha ritenuto, in punto di fatto, non provati gli accertamenti in quanto fondati "unicamente" su un verbale di constatazione che non offriva alcuna garanzia di attendibilità, e che, dovendosi riconoscere all'art. 14 L. 24 dicembre 1993, n. 537, valore ed effetto innovativo, mancava nella specie il presupposto di imposta, si osserva quanto segue: in ordine alla prova delle circostanze di fatto indicate a suffragio dei contestati accertamenti, il primo giudice, nel disconoscere in modo assoluto ed apodittico l'attendibilità di quanto emerso dal verbale di constatazio- ne, trascurava di ricordare e di considerare le dichiarazioni, aventi inequivoco valore ed effetto confessorio, rese personalmente dal signor PO, il quale, ammettendo la natura e gli importi delle operazioni usurarie che gli venivano contestate, eccepiva unicamente che la percentuale degli interessi praticati non era quella imputatagli;
c) per quanto concerne, infine, la sussistenza del presupposto legale di imposta, costituisce ormai ius receptum che la norma che espressamente sanciva l'imponibilità dei redditi da illecito (art. 14 L. 24 dicembre 1993, n. 537) non in- M 2 troduceva un nuovo presupposto legale di imposta, limitandosi, con la regola interpretativa autentica, ad esplicitare una norma preesistente.
2. Il signor IE TI ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 1° luglio 1999, n. 249/10/99. Nel ricorso si premette: - che il signor IE TI è stato destinatario di accertamenti dell'Uffi- cio delle imposte dirette di Abbiategrasso per IRPEF ILOR 1991 e 1992; che egli ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano il 19 giugno 1996, rappresentato dal dottor IE Minneci, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, Corso Venezia 61; - che il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provin- ciale di Milano è stato comunicato dalla Segreteria al signor IE TI presso il dottor IE Minneci, Corso Venezia 61, Milano;
che signor IE TI non è stato destinatario di alcun'altra notifica- zione prima di quella avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 1° luglio 1999, n. 249/10/99; - che l'appello contro la sentenza della Commissione tributaria provin- ciale di Milano è stato invece notificato alla signora OL PR, in via Mazzini 1, Corbetta, che è madre del signor IE PO e con lui non convivente;
che il 3 signor IE PO è residente nel Comune di Ribecco sul Naviglio, Via Trie- ste 9. Tutto ciò premesso, il ricorso per cassazione è sostenuto con i seguenti motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art.49 decreto legislativo 31 di- cembre 1992, n. 546, e dell'art.330 cpc;
2) violazione o falsa applicazione dell'art. 137 e dall'art. 139 cpc;
3) violazione o falsa applicazione dell'art. 156 cpc;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 326 cpc;
5) nullità del procedimento di secondo grado;
6) omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata per cas- sazione;
7) inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disattendere i redditi nella misura dichiarata e per l'accoglimento del maggior reddito accertato. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio. Con vittoria delle spese processuali.
3. Il Ministero delle finanze si costituisce in giudizio, chiedendo di par- tecipare alla discussione orale.
4. Il ricorrente produce anche una memoria. M 4 Motivi della decisione 1. Il ricorrente propone, nei riguardi della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 1° luglio 1999, n. 249/10/99, sette motivi di ricor- so, cinque dei quali attengono a profili procedurali e alla motivazione della sen- tenza. Dei cinque motivi procedurali - quelli che vanno dal n. 1) al n. 5), già in- dicati nelle premesse di fatto il secondo ha carattere pregiudiziale rispetto a tutti gli altri e va, pertanto, esaminato per primo.
2. Con tale motivo il contribuente fa valere la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 137 e dell'art. 139 cpc: l'atto di appello non è stato notificato nelle mani del signor IE TI, ma nelle mani della signora OL PR, che è madre del signor TI e che non è con lui convivente. Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 139.2 cpc prevede che, a parte l'ipotesi di notifica in mani proprie (art. 138 e 139.1 cpc), se il destinatario non viene tro- vato in uno dei luoghi situati nel comune di residenza e indicati nel comma 1, cioè nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il com- mercio, la notificazione avviene per consegna dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Che cosa debba intendersi per perso- na di famiglia è stabilito dall'art. 4 DPR 30 maggio 1989, n. 223, secondo il quale deve farsi riferimento alla famiglia anagrafica. 5 Nel caso di specie, poiché la notificazione è stata effettuata ad una per- sona, la signora OL PR, che è sì una parente del ricorrente, ma che non fa parte della sua famiglia anagrafica e che, comunque, risiede in un altro comune, non è stato osservato l'art. 139 cpc, con la conseguente nullità insanabile della notificazione, senza che possa attribuirsi, quindi, efficacia sanante alla costitu- zione dell'appellato essendo ormai decorso il termine per l'impugnazione. E', pertanto, viziata la sentenza impugnata in quanto ha affermato che il vizio della notificazione è stato sanato per il fatto che l'appellato, nel denunciarne l'invali- dità, non ha contestato di non aver avuto conoscenza del gravame.
3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, che ha carattere pre- giudiziale ed assorbente rispetto a tutti gli altri motivi, preclude il loro esame.
4. Per le considerazioni precedentemente esposte l'appello dell'Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e la sentenza della Commissione tributaria regionale dev'essere cassata senza rinvio.
5. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
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la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che liquida in £ 2.150.000, di cui £ 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2001 स्प 6 Il Presidente N O IZ IL CANCELLIERE C LD AS L'estensore COR Autonall DEPOSITATO IN CANCELLERIA -1 FEB. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 MA AS REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 DA TRIBUTARIA ESENTE ATERIA M 7