Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1736
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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In tema di procedimenti di autorizzazione all'impianto di elettrodotti, l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle costruzioni (art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342) - avente la funzione di anticipare la realizzazione e l'esercizio dell'opera per l'eventualità che l'autorizzazione sia rilasciata definitivamente sulla base di valutazioni ancora da compiersi circa la rispondenza dell'opera stessa a fini di pubblico generale interesse - ha, secondo la legge della Regione Marche 6 giugno 1988, n. 19, la durata di tre anni, prorogabile di un anno; detta previsione "ex lege" dell'efficacia temporale dell'autorizzazione provvisoria rende superflua la fissazione del termine di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, onde la controversia promossa al riguardo dal proprietario per denunciare l'illegittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, sul rilievo della sua dipendenza da una autorizzazione provvisoria priva della fissazione del termine di cui al citato art. 13, traducendosi nella contestazione della regolarità del procedimento seguito dalla pubblica amministrazione, e quindi correlandosi a posizioni di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, già alla stregua del criterio di riparto di giurisdizione anteriore all'operatività dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1736
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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