Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 2
Le norme regolatrici del procedimento di espropriazione non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori; ne consegue che tale decreto, in mancanza di una espressa previsione di legge che ne preveda il carattere recettizio, produce i suoi effetti immediatamente, al momento dell'emissione da parte dell'organo competente, senza che, per la relativa efficacia, ne sia necessaria la conoscenza da parte del proprietario del fondo oggetto della procedura espropriativa. (Principio espresso con riferimento alla disciplina dettata dalla Regione Friuli - Venezia Giulia dagli artt. 22 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa l'autonomia esistente tra il procedimento di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, la proroga legittimamente disposta dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori non incide sui termini di occupazione e non ne determina un'automatica proroga.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22542/2015 proposto da: Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rugolo Claudio, giusta procura in calce alla memoria di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PLACIDI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLOI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CLAUDIO MUSSATO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Persichelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mussato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.5.l987 IU EC conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine il Comune di San Vito di Fagagna, deducendo che per l'esecuzione di un'opera pubblica (fognatura e strada) il Comune aveva avviato una procedura espropriativa con l'occupazione del suo fondo e che a tal fine non era necessario procedere all'espropriazione in quanto sarebbe stato sufficiente assoggettarlo a servitù. Chiedeva quindi di accertare che il vincolo espropriativo non coinvolgeva il diritto di proprietà e che conseguentemente illegittimo doveva ritenersi l'abbattimento da parte del Comune di alcuni manufatti, con il conseguente diritto al ristoro dei danni.
Si costitutiva il Comune, osservando che, poiché non era sindacabile avanti al giudice ordinario la sua scelta di espropriare il terreno anziché di asservirlo, nulla era dovuto per l'abbattimento dei manufatti stante la legittimità dell'occupazione preordinata all'esproprio.
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica in ordine all'effettiva esecuzione delle opere previste e denunciata, da parte della EC, l'avvenuta scadenza del termine fissato per l'occupazione legittima.
Con sentenza del 12.2.1995 il Tribunale, accertato che il termine fissato per l'occupazione era scaduto senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio. Ordinava al Comune la restituzione del fondo alla EC ed il ripristino dei manufatti abbattuti. Proponeva impugnazione il comune, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la procedura di esproprio era stata portata a termine nei termini prescritti e che il fondo occupato era stato radicalmente trasformato, con la conseguenza che non ne poteva essere più disposta la restituzione.
Si costituiva la EC ed all'esito del giudizio la Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 12.2-30.3.1999, in riforma dell'impugnata decisione del Tribunale, rigettava la domanda proposta dalla EC con l'atto introduttivo.
Rilevava al riguardo la Corte di merito che dall'espletamento della consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte e dalla produzione in quel grado da parte del Comune del decreto di esproprio emesso il 28.3.1990 era risultato che, a seguito di legittimi atti di proroga dei termini di ultimazione dei lavori emessi per quattro volte sino al 31.3.1990 dal Presidente del Comitato di Controllo di Udine ai sensi degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/82 nonché della L.R. 46/86. la procedura di esproprio si era svolta regolarmente. Osservava inoltre che l'omessa notifica alla EC di detti decreti di proroga era da considerarsi priva di effetti in quanto tale formalità non era prescritta dalle richiamate leggi regionali, così come infondata era la tesi con cui era stata sostenuta la scadenza anche del termine di inizio dei lavori e della procedura di esproprio, originariamente fissata al 19.9.1985, essendo stata avviata la procedura con la notifica del primo decreto di occupazione e potendo i vizi di legittimità dei vari atti amministrativi essere fatti valere avanti al giudice amministrativo, che non era stato però mai adito.
Riteneva infine che rientrasse nella discrezionalità dell'ente pubblico espropriare il fondo anziché asservirlo, come richiesto dalla EC e che il pregiudizio subito per la perdita dei manufatti avrebbe potuto essere riconosciuto in sede di determinazione dell'indennizzo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IU EC, deducendo un unico articolato motivo di censura illustrato anche con memoria.
Resiste il Comune di San Vito di Fagagna con controricorso illustrato anch'esso con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso IU EC denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 L.R. 45/82; 15, 17, 18 e 19 L.R. 46/86; 20 Legge 865/71; 4 Legge 247/74; 71 e 73 Legge 2359/1865 nonché insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte
d'Appello abbia ritenuto del tutto ininfluente la mancata notifica al proprietario dei decreti di proroga dei termini di ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa in quanto non prescritta dalle leggi regionali 45/82 e 46/86, senza considerare la loro natura recettizia, con la conseguenza che, allorquando il Comune ha adottato il decreto di occupazione del 9.3.1987 e si è immesso nel possesso del fondo in data 8.4.1987, aveva ormai esaurito, a causa dell'intervenuta scadenza dei termini per l'inizio dei lavori (19.9.1985), fino ad allora non prorogati, e comunque a causa della mancata notifica del decreto di proroga dei termini per la loro ultimazione, gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, senza che fosse necessario a tal fine adire il giudice amministrativo e di una lesione del diritto di proprietà. Sostiene altresì che, stante l'autonomia della procedura espropriativa rispetto a quella di occupazione, la proroga ed il rinnovo dei termini della pubblica utilità non comportano la proroga del termine di occupazione di urgenza, essendo indispensabile a tal fine che l'organo competente (nella fattispecie il Sindaco in virtù dell'art. 15 della L.R. 46/86) adotti uno specifico provvedimento di proroga prima della scadenza. Deduce che conseguentemente l'occupazione, quand'anche fosse stata inizialmente legittima, era divenuta comunque illecita per effetto del suo protrarsi oltre la oltre la data del 19.9.1987 fissata dal Sindaco con decreto del 9.3.1987, senza che si tosse provveduto all'adozione del decreto di occupazione definitiva, con la conseguente irreversibile trasformazione del fondo in presenza di una situazione illecita ed il diritto al risarcimento del danno. Il ricorso, articolato sostanzialmente in due distinte censure, è infondato.
La prima, relativa alla validità ed efficacia delle proroghe dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riguarda la dichiarazione di pubblica utilità, considerata implicita nell'approvazione del progetto esecutivo dell'art. 21 della L.R. 24.7.1982 n. 45 e dell'art. 17 della successiva L.R. 31.10.1986 n. 46 e soggetta al rispetto di detti termini previsti dalle stesse leggi regionali rispettivamente agli artt. 22 e 18.
Orbene sul punto va in primo luogo disattesa la tesi secondo cui, avendo natura recettizia, i decreti di proroga avrebbero dovuto essere notificati all'interessata ai fini della loro efficacia. In mancanza di un'espressa previsione di legge deve escludersi infatti che essi possano essere considerati recettizi in applicazione di cretesi principi generali od in considerazione della loro intrinseca natura, tali essendo solo quegli atti amministrativi che per il raggiungimento del fine perseguito richiedono la collaborazione dei destinatari, anche sotto forma di acquiescenza, e presuppongono quindi, perché producano effetti, che siano portati a loro conoscenza (vedi al riguardo Cons. St. Sez. 6^ 558/96 e Sez. 4^ 978/92 e 910/91). Ne deriva che le proroghe dei termini previsti dalle due citate leggi regionali si producono immediatamente al momento dell'emissione dei relativi decreti da parte dell'organo competente, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcuna collaborazione o la semplice conoscenza da parte del proprietario del fondo oggetto della procedura espropriativa (in tal senso Cass. l 387/99). Nè può trovare ingresso in questa sede l'ulteriore aspetto dedotto dalla ricorrente a sostegno della tesi della inefficacia delle proroghe e costituito dall'avvenuta decorrenza dei termini originari previsti per l'inizio dei lavori (19.9.1985) senza un tempestivo decreto di proroga, emesso solo successivamente. Trattasi infatti di questione nuova, non dedotta in primo grado nè esposta in appello con la comparsa di costituzione ma prospettata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e quindi preclusa in questa sede, non essendo consentito sottoporre in cassazione questioni che non abbiano formato oggetto di valutazione in fatto ed in diritto avanti ai giudici di mercato.
Nè rileva che la Corte d'Appello ne abbia fatto ugualmente riferimento nella sentenza impugnata (pagg. 7 in fondo ed8) in quanto, attesa l'estrema genericità della motivazione sul punto, il richiamo deve considerarsi irrilevante ai fini in esame. Deve ritenersi quindi in definitiva che, in relazione allo specifico punto in esame dedotto dalla ricorrente, il procedimento di espropriazione si è svolto nel rispetto dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che, essendo stato il decreto di esproprio emesso sotto tale profilo tempestivamente, non v'è spazio per un'eventuale pronuncia di restituzione del bene cui sarebbe stato possibile dar luogo in carenza di potere determinato dal loro mancato rispetto.
Ben diverse considerazioni richiede la seconda censura relativa al mancato rispetto dei termini di occupazione di urgenza. I termini per il compimento dei lavori e dell'espropriazione e quelli previsti per l'occupazione d'urgenza rientrano in due distinte ed autonome categorie che assolvono a funzioni diverse e non sovrapponibili, condizionando i primi, come si è già osservato, la validità e l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità al fine di garantire in concreto che il sacrificio sia imposto per esigenze specifiche ed attuali e non in vista di una futura, ipotetica necessità e consentendo i secondi invece di limitare, nell'ambito temporale stabilito discrezionalmente dall'amministratore espropriamente sia pure entro la durata massima prevista dalla legge, la presa di possesso dell'immobile per l'esecuzione dei lavori ed il completamento della procedura.
Il rispetto del primo non comporta quindi necessariamente anche l'osservanza dei secondi, con la conseguenza che le proroghe legittimamente disposte sui termini di inizio e di ultimazione dei lavori concernenti la durata di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non incidono sui termini di occupazione e non determinano delle automatiche proroghe sui termini di occupazione. L'impugnata sentenza non ha colto tale destinazione, ritenendo evidentemente che il problema della legittimità dell'intervenuto decreto di esproprio fosse risolto unicamente sulla base del rispetto delle proroghe riguardanti l'inizio e l'ultimazione dei lavori, previste dalle richiamate leggi regionali e disposte dall'organo competente, ed omettendo così di verificare se anche i diversi termini per l'occupazione d'urgenza fossero stati osservati. Ma tale ulteriore verifica, il cui eventuale esito negativo avanti al giudice di rinvio consentirebbe di accertare che il decreto di esproprio era stato emesso tardivamente, presupporrebbe però, perché tale decreto possa poi essere considerato "inutiliter datum" e perché si determinino le condizioni per l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno per "accessione invertita", che si sia realizzata l'irreversibile trasformazione del fondo, da cui peraltro decorre il relativo termine di prescrizione (su tale ultimo punto Cass. 6561/94). Ma, come risulta dall'impugnata sentenza nonché dalla parte espositiva dello stesso ricorso, il Tribunale aveva escluso che si fosse verificato una tale trasformazione e sul punto non vi era stata alcuna impugnazione da parte dell'odierna ricorrente che, pur essendo vittoriosa in quella sede, avrebbe dovuto perlomeno sollevare il problema. Peraltro risulta addirittura dalle conclusioni rassegnate dalla parte attrice in primo grado, la cui lettura è certamente consentita in relazione alla verifica processuale in esame riguardante la formazione del giudicato interno, che la stessa aveva sostenuto e richiesto il contrario e cioè che il Tribunale avesse accertato che una irreversibile trasformazione del fondo non si era verificata.
È pur vero che la questione è stata riproposta dal Comune (vedi pag. 4 della sentenza), ma è anche vero che non è stata esaminata dalla Corte d'Appello in quanto assorbita dalla dichiarata legittimità della procedura amministrativa.
Nei confronti della ricorrente deve ritenersi comunque che al riguardo si è formato il giudicato, rimanendo in tal modo preclusa ai sensi dell'art. 346 C.P.C. ogni ulteriore indagine ai fini della richiesta di risarcimento del danno in mancanza di uno degli elementi essenziali costituiti dalla irreversibile trasformazione del fondo. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Tenuto conto della natura dei problemi trattati e della rilevanza che ai fini della decisione hanno assunto le questioni processuali, si ritiene di compensare totalmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002