Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5904
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Sentenza 23 aprile 2002

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Le norme regolatrici del procedimento di espropriazione non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori; ne consegue che tale decreto, in mancanza di una espressa previsione di legge che ne preveda il carattere recettizio, produce i suoi effetti immediatamente, al momento dell'emissione da parte dell'organo competente, senza che, per la relativa efficacia, ne sia necessaria la conoscenza da parte del proprietario del fondo oggetto della procedura espropriativa. (Principio espresso con riferimento alla disciplina dettata dalla Regione Friuli - Venezia Giulia dagli artt. 22 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa l'autonomia esistente tra il procedimento di espropriazione e quello di occupazione d'urgenza, la proroga legittimamente disposta dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori non incide sui termini di occupazione e non ne determina un'automatica proroga.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 04
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22542/2015 proposto da: Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rugolo Claudio, giusta procura in calce alla memoria di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5904
Data del deposito : 23 aprile 2002

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