Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi - che, a norma dell'art. 13 legge n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità e ha fissato i termini originari - cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d'occupazione successivamente disposta per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. NEtta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso l'Avvocato L. LOLLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO BOLOGNI, ANDREA SANSONI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LA MO, LA LU, EN UG, EN OB, EN EF, EN LA, EN IA, EN RD JA, EN RD UC,
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 14821/97 proposto da:
LA MO, nella qualità di procuratore speciale di LA LU, EN UG, EN OB, EN EF, EN LA, EN IA, LL RD JA, EN RD UC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso l'avvocato OB CIOCIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO STOLZI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI PRATO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 682/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 30/4/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbantini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ciociola, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accogliendo la domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima proposta da ON ND (procuratore speciale di più proprietari di un terreno in comune di Prato, occupato d'urgenza da quel Comune in funzione di espropriazione), la Corte d'appello di Firenze condannava il Comune di Prato convenuto a depositare la indennità di occupazione determinata, per il periodo dal 27 ottobre 1981 al 31 dicembre 1986, in lire 385.709.850, con interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al deposito ed escluso il maggior danno da ritardo ex art. 1224, 2 comma, c.c. Giudicava la Corte di merito che sul quinquennio di occupazione legittima --calcolato dalla immissione in possesso - e sul consecutivo anno di proroga disposta dall'art. 1, comma 5, legge 42/1985 non poteva aver avuto influenza alcuna la intervenuta scadenza del termine fissato in sede di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (la realizzazione di un'area verde attrezzata); e che, fissato al 27 ottobre 1987 il termine finale della occupazione legittima, la indennità di occupazione doveva tuttavia calcolarsi con scadenza al 31 dicembre 1986, nei limiti cioè dedotti nella domanda dell'attore.
Contro questa sentenza - pubblicata il 30 aprile 1997 - il Comune di Prato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con "memoria", con un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso NE ND che propone ricorso incidentale deducendo due motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione, il Comune di Prato, deducendo "violazione e falsa applicazione" degli artt. 13 e 66 legge 25 giugno 1865, n. 2359; 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865; 5 bis d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo 1985, n.45, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'asserito errore della Corte di merito che ha attribuito al provvedimento sindacale di occupazione d'urgenza l'effetto di prorogare la efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che il Consiglio Comunale aveva fissato al 30 dicembre 1985 e alla scadenza di tale termine doveva, quindi, ritenersi cessata la occupazione legittima, venuto meno il suo necessario presupposto;
ne' la proroga legale della occupazione legittima poteva operare oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha attribuito al provvedimento 29 settembre 1981 (occupazione d'urgenza) l'effetto di fissare il nuovo termine di compimento della espropriazione a cinque anni dall'inizio della occupazione del terreno (quindi dal 27 ottobre 1981) e ha ritenuto che fosse stato così prorogato quello originariamente determinato in cinque anni nella deliberazione del Consiglio comunale n. 944 del 30 dicembre 1980 (che, approvando il progetto di sistemazione a verde pubblico di un'area di proprietà privata, aveva dichiarato la pubblica utilità e l'urgenza delle opere relative). Ebbene, non contesta il controricorrente che il provvedimento 29 settembre 1981 fu adottato, come afferma il ricorrente, dal Sindaco del Comune di Prato, che con esso pronunciò la occupazione di urgenza delle aree da espropriare e ne fissò il termine massima quinquennale previsto dall'art. 20, secondo comma, legge 865/1971. Con piena ragione, quindi, il ricorrente rileva l'errore della Corte di merito che ha attribuito al provvedimento sindacale di occupazione di urgenza l'effetto di prorogare il termine entro il quale doveva essere compiuta la espropriazione, essendo la competenza al riguardo invece, riservata (art. 13, comma 2, legge 2359/1865) alla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e ha fissato i termini originari, e dunque, nella specie, al Consiglio Comunale. Nè, infine, può contestarsi che la occupazione sia legittima entro i limiti temporali di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di essa costituendo una misura attuativa all'interno dell'unitario procedimento espropriativo: sicché, venuta meno la potestà ablatoria alla scadenza del termine posto nella dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, vien meno con ciò stesso il titolo che legittima l'occupazione di urgenza e oltre quel termine neppure può operare la proroga delle occupazioni disposta per legge (e dunque, con ulteriore errore, la Corte di merito ha considerato incidente nella specie la proroga di un anno disposta dall'art. 1, comma 5 bis, della legge 42/1985, prescindendo dal limite temporale entro il quale doveva essere compiutamente esercitato il potere espropriativo).
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale ON ND deduce "omessa e falsa applicazione" degli artt. 1224 e segg. c.c.", "violazione dei principi generali in tema di rivalutazione monetaria" e "in tema di valutazione della indennità di occupazione di urgenza" e lamenta che la Corte di merito abbia negato con riguardo alle singole annualità della indennità di occupazione il danno - da ritardo - maggiore rispetto alla misura degli interessi legali, quando invece costituisce "fatto notorio la diminuzione del valore reale del credito di valore per effetto della svalutazione monetaria"; rileva per altro che, essendo stata la indennità di occupazione ragguagliata al tasso legale degli interessi calcolati sul valore di mercato del terreno al tempo dell'inizio dell'occupazione, la richiesta rivalutazione è misura che tien conto dell'accresciuto valore di mercato dell'immobile verificatosi - e registrato - nello sviluppo della occupazione.
Il motivo è infondato. Basti rilevare, infatti, che la indennità di occupazione legittima è oggetto di un debito di valuta e perciò è insensibile al diminuito valore della moneta. Nè, per altro, la rivalutazione della indennità - come pregiudizio da ritardato adempimento - può essere prospettata e richiesta al diverso fine di correggere il calcolo della stessa indennità, nella specie commisurata agli interessi legali sul valore venale del terreno al tempo dell'inizio della occupazione (non essendosi cioè tenuto conto delle variazioni in aumento eventualmente verificatesi negli anni successivi in cui si è protratta l'occupazione) e ciò per due ordini di ragioni. Perché una tale prospettazione implica un tema nuovo di indagine (non essendo affatto automatico il fenomeno dell'aumento del valore venale del terreno nel corso della occupazione) e perché la difesa dell'attore aderì al criterio di determinazione dell'indennità di occupazione come proposto dal consulente tecnico (si vedano le conclusioni dello stesso attore come riportate nella premessa della sentenza impugnata) e infine condiviso dalla Corte di merito.
Il secondo motivo del ricorso incidentale che prospetta un errore di calcolo della stessa Corte di merito nella determinazione della misura unitaria della indennità di occupazione (lire 71.103.000 annue, in luogo di lire 82.500.000) è palesemente inammissibile in questa sede di legittimità, giacché un errore di quella natura deve essere necessariamente dedotto attraverso il "procedimento di correzione" di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
3. Accolto, dunque, il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata è cassata nel punto in cui la Corte di merito ha determinato la durata della occupazione legittima e il giudice di rinvio, designato in altra sezione della stessa Corte d'appello di Firenze, provvederà alla nuova determinazione adeguandosi al principio - più sopra sub 1 enunciato - secondo cui la occupazione legittima cessa alla scadenza del termine - non prorogato - fissato per il compimento della espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera. Il giudice di rinvio disporrà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Roma, 18 febbraio 1999.