CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 16346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16346 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del Tribunale di NZ visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette, inoltre, le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Di Marzo, in data 25/03/2026, che ha chiestol'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/01/2025 il Tribunale di NZ, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di CI NI avverso il provvedimento del GI del Tribunale di NZ del 13/11/2025, con il quale era stata respinta l’istanza del 12/11/2025, inoltrata al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura custodiale in corso (dal 28/10/2025 agli arresti domiciliari, misura applicata in sostituzione della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta il 07/10/2024), in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell’art. 629 cod. pen. (fatto originariamente qualificato come truffa aggravata). 2. CI NI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 16346 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge processuale penale ex art. 274 e 303 cod. proc. pen., atteso che ricorre una motivazione apparente in tema di applicazione e termini della misura cautelare;
il Tribunale aveva adottato sul punto una motivazione che esulava dal caso di specie. In tal senso la difesa, richiamato l’andamento della applicazione della misura cautelare poi sostituita (e la revoca del precedente difensore in data 05/12/2024, con erronea notifica del decreto di giudizio immediato a quest'ultmoin data 07/03/2025 e conseguente dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato con restituzione da parte del Tribunale di NZ degli atti all’ufficio G.i.p.), ha sottolineato come nel caso di specie ricorra un problema relativo non soltanto alla notifica del decreto di giudizio immediato ma ad un decreto errato nelle sue forme, da considerarsi nullo, tanto che il GI aveva nuovamente emesso il provvedimento, sicché i termini custodiali di fase erano da individuare in quelli antecedenti alla emissione del decreto stesso, con riferimento alla emissione della misura cautelare in data 07/10/2024 e alla conseguente scadenza il 07/10/2025. Precisava ancora la difesa che la conclusione del Tribunale non poteva essere condivisa perché, se si fosse trattato esclusivamente di un problema di notifica, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione anzichè trasmettere gli atti al G.i.p., il qualenon aveva altresì ritenuto abnorme tale regressione. Inoltre, la difesa ha censurato la apparenza, con sostanziale omissione di decisione, della motivazione, atteso che era stata introdotta una istanza tesa alla scarcerazione del ricorrente non solo per decorrenza dei termini, ma anche per il venir meno delle esigenze cautelari in virtù del tempo trascorso e tenuto conto del comportamento tenuto durante la fase della esecuzione della misura. Il Tribunale di NZ ha errato nel ritenere che non sia stato nel caso di specie devoluto anche il tema relativo alla revoca della misura per sopravvenuta carenza di pericula libertatis. La difesa ha osservato che, sebbene il decorso del tempo e il corretto comportamento durante l’esecuzione della misura non rappresentino un aliquid novi, pur tuttavia la positiva considerazione di tali elementi avrebbe potuto incidere sulla modificazione dello stato custodiale. La difesa ha inoltre richiamato a supporto delle proprie istanze la circostanza che i fatti risultavano accertati in data 04/01/2024 e la misura veniva invece eseguita in data 07/10/2024. Il Tribunale di NZ aveva omesso di considerare questo insieme di rilevanti circostanze. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa ha depositato note conclusive in data 25/03/2026 con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il ricorso è proposto con motivo generico ed aspecifico che non si confronta effettivamente con la motivazione, ampia ed argomentata del Tribunale, quanto alla istanza, rigettata dal primo giudice e confermata dal Tribunale del riesame in sede di appello, di revoca della misura cautelare in atto per decorrenza dei termini. Il Tribunale ha correttamente ricostruito, in applicazione delle disposizioni del codice di rito, la sequenza procedimentale del caso di specie;
ha identificato, con argomentazioni logiche ed approfondite, in termini corretti, il tipo di nullità ricorrente nel caso concreto, per come chiaramente emerso dagli atti, relativa alla mancata notifica del decreto di giudizio immediato, sottolineando l’anomalia rappresentata dalla regressione del procedimento mediante restituzione degli atti, atteso che l’attività di rinnovazione avrebbe dovuto essere espletata proprio dal collegio giudicante (Sez.2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374-01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014 D.M., Rv. 260069-01, di recente in termini Sez. 3, n. 11801 del 25702/2026, Gridà, non massimata allo stato, che hanno evidenziato l’illegittimità del procedimento così avviato, ma non la sua abnormità, non verificandosi una stasi irreversibile, potendo la pubblica accusa disporre la rinnovazione del predetto avviso, come avvenuto nel caso di specie). 3. È stata, quindi, puntualmente richiamata la disciplina applicabile in relazione agli elementi emersi in modo oggettivo (non contestati neanche dalla difesa del ricorrente), facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale i termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa (Sez. 6, n. 2750 del 03/10/2023, Bachiti, Rv. 285892-01; Sez. 2, n. 24498 del 25/05/2006, Origlia, Rv. 234660-01). In tal senso, con considerazione di diversa fattispecie, ma con enunciazione di principio applicabile al caso di specie, si è chiarito che, pur ricorrendo una regressione del procedimento (che consegue ad una erronea decisione sul punto del collegio giudicante), non si determina una nuova decorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero è emessa nel corso di una unica fase, ancora non conclusa (Sez. 2, n. 43666 del 08/09/2016, Chiappetta, Rv. 267772-01). 3 4. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica motivazione del Tribunale del riesame e si è limitato a dedurre la ricorrenza di una nullità dell’atto e non della sola notifica al difensore, senza tuttavia individuare o allegare l’effettiva ricorrenza degli elementi che porterebbero a sostenere tale tesi, con ciò ricadendo in una evidente aspecificità della deduzione. 5. Infine, appare la evidente inammissibilità della deduzione articolata in subordine quanto alla verifica della sussistenza dei pericula libertatis alla attualità, sia in relazione al tipo di impugnazione esperita, in assenza di allegazione (per come ammesso dalla stessa parte ricorrente) di elementi sopravvenuti idonei a tal fine, sia perché in alcun modo risulta contrastata la considerazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato una oggettiva omessa deduzione del tema davanti al primo giudice di merito. Circostanza con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato e che non ha superato con la propria attività difensiva, non essendo stato prodotto o allegato a supporto alcun atto o elemento dal quale desumere effettivamente la devoluzione del tema in primo grado. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
Udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette, inoltre, le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Di Marzo, in data 25/03/2026, che ha chiestol'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/01/2025 il Tribunale di NZ, ha rigettato l’appello presentato nell’interesse di CI NI avverso il provvedimento del GI del Tribunale di NZ del 13/11/2025, con il quale era stata respinta l’istanza del 12/11/2025, inoltrata al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia della misura custodiale in corso (dal 28/10/2025 agli arresti domiciliari, misura applicata in sostituzione della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta il 07/10/2024), in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell’art. 629 cod. pen. (fatto originariamente qualificato come truffa aggravata). 2. CI NI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 16346 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di legge processuale penale ex art. 274 e 303 cod. proc. pen., atteso che ricorre una motivazione apparente in tema di applicazione e termini della misura cautelare;
il Tribunale aveva adottato sul punto una motivazione che esulava dal caso di specie. In tal senso la difesa, richiamato l’andamento della applicazione della misura cautelare poi sostituita (e la revoca del precedente difensore in data 05/12/2024, con erronea notifica del decreto di giudizio immediato a quest'ultmoin data 07/03/2025 e conseguente dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato con restituzione da parte del Tribunale di NZ degli atti all’ufficio G.i.p.), ha sottolineato come nel caso di specie ricorra un problema relativo non soltanto alla notifica del decreto di giudizio immediato ma ad un decreto errato nelle sue forme, da considerarsi nullo, tanto che il GI aveva nuovamente emesso il provvedimento, sicché i termini custodiali di fase erano da individuare in quelli antecedenti alla emissione del decreto stesso, con riferimento alla emissione della misura cautelare in data 07/10/2024 e alla conseguente scadenza il 07/10/2025. Precisava ancora la difesa che la conclusione del Tribunale non poteva essere condivisa perché, se si fosse trattato esclusivamente di un problema di notifica, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione anzichè trasmettere gli atti al G.i.p., il qualenon aveva altresì ritenuto abnorme tale regressione. Inoltre, la difesa ha censurato la apparenza, con sostanziale omissione di decisione, della motivazione, atteso che era stata introdotta una istanza tesa alla scarcerazione del ricorrente non solo per decorrenza dei termini, ma anche per il venir meno delle esigenze cautelari in virtù del tempo trascorso e tenuto conto del comportamento tenuto durante la fase della esecuzione della misura. Il Tribunale di NZ ha errato nel ritenere che non sia stato nel caso di specie devoluto anche il tema relativo alla revoca della misura per sopravvenuta carenza di pericula libertatis. La difesa ha osservato che, sebbene il decorso del tempo e il corretto comportamento durante l’esecuzione della misura non rappresentino un aliquid novi, pur tuttavia la positiva considerazione di tali elementi avrebbe potuto incidere sulla modificazione dello stato custodiale. La difesa ha inoltre richiamato a supporto delle proprie istanze la circostanza che i fatti risultavano accertati in data 04/01/2024 e la misura veniva invece eseguita in data 07/10/2024. Il Tribunale di NZ aveva omesso di considerare questo insieme di rilevanti circostanze. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa ha depositato note conclusive in data 25/03/2026 con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il ricorso è proposto con motivo generico ed aspecifico che non si confronta effettivamente con la motivazione, ampia ed argomentata del Tribunale, quanto alla istanza, rigettata dal primo giudice e confermata dal Tribunale del riesame in sede di appello, di revoca della misura cautelare in atto per decorrenza dei termini. Il Tribunale ha correttamente ricostruito, in applicazione delle disposizioni del codice di rito, la sequenza procedimentale del caso di specie;
ha identificato, con argomentazioni logiche ed approfondite, in termini corretti, il tipo di nullità ricorrente nel caso concreto, per come chiaramente emerso dagli atti, relativa alla mancata notifica del decreto di giudizio immediato, sottolineando l’anomalia rappresentata dalla regressione del procedimento mediante restituzione degli atti, atteso che l’attività di rinnovazione avrebbe dovuto essere espletata proprio dal collegio giudicante (Sez.2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374-01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014 D.M., Rv. 260069-01, di recente in termini Sez. 3, n. 11801 del 25702/2026, Gridà, non massimata allo stato, che hanno evidenziato l’illegittimità del procedimento così avviato, ma non la sua abnormità, non verificandosi una stasi irreversibile, potendo la pubblica accusa disporre la rinnovazione del predetto avviso, come avvenuto nel caso di specie). 3. È stata, quindi, puntualmente richiamata la disciplina applicabile in relazione agli elementi emersi in modo oggettivo (non contestati neanche dalla difesa del ricorrente), facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale i termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa (Sez. 6, n. 2750 del 03/10/2023, Bachiti, Rv. 285892-01; Sez. 2, n. 24498 del 25/05/2006, Origlia, Rv. 234660-01). In tal senso, con considerazione di diversa fattispecie, ma con enunciazione di principio applicabile al caso di specie, si è chiarito che, pur ricorrendo una regressione del procedimento (che consegue ad una erronea decisione sul punto del collegio giudicante), non si determina una nuova decorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero è emessa nel corso di una unica fase, ancora non conclusa (Sez. 2, n. 43666 del 08/09/2016, Chiappetta, Rv. 267772-01). 3 4. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica motivazione del Tribunale del riesame e si è limitato a dedurre la ricorrenza di una nullità dell’atto e non della sola notifica al difensore, senza tuttavia individuare o allegare l’effettiva ricorrenza degli elementi che porterebbero a sostenere tale tesi, con ciò ricadendo in una evidente aspecificità della deduzione. 5. Infine, appare la evidente inammissibilità della deduzione articolata in subordine quanto alla verifica della sussistenza dei pericula libertatis alla attualità, sia in relazione al tipo di impugnazione esperita, in assenza di allegazione (per come ammesso dalla stessa parte ricorrente) di elementi sopravvenuti idonei a tal fine, sia perché in alcun modo risulta contrastata la considerazione del Tribunale del riesame che ha evidenziato una oggettiva omessa deduzione del tema davanti al primo giudice di merito. Circostanza con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato e che non ha superato con la propria attività difensiva, non essendo stato prodotto o allegato a supporto alcun atto o elemento dal quale desumere effettivamente la devoluzione del tema in primo grado. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4