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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11801 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TT nel procedimento a carico di DÀ LL CA, nato a [...] il [...] SC RI TA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di TT visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di TT per l'ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11801 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di TT, nel corso del processo a carico di CA DÀ LL e di RI TA SC, ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, per l'effetto, del decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di TT ha proposto ricorso per cassazione deducendone l'abnormità. Premette il ricorrente che l'avviso di conclusione delle indagini è stato ritualmente notificato agli imputati ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., ossia mediante consegna al difensore di fiducia;
di conseguenza, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da abnormità in quanto, erroneamente dichiarando la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si è realizzata una indebita regressione del procedimento, che ha prodotto una stasi non altrimenti rimediabile, posto che detto avviso è stato regolarmente notificato agli interessati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non rientrando l'ordinanza impugnata nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima, a fronte di provvedimenti non impugnabili, il ricorso a questa Corte. 2. In via preliminare, in relazione al concetto di abnormità, devono richiamarsi i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze n. 10728 del 16112/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la 2 stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ciò premesso in via generale, si è tuttavia rimarcata nel tempo la necessità di interpretare restrittivamente il concetto di abnormità per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, per cui in tal senso si è chiarito che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, essendosi altresì precisato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. Ne consegue che la categoria dell'abnormità, proprio in ragione della sua eccezionalità e della sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen., è riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l'ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l'atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza e avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. 3. Con specifico riferimento alla questione qui al vaglio, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite ON, le quali, intervenendo in una vicenda identica a quella in esame, hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in 3 proc. ON e altro, Rv. 243590 - 01; di recente, in senso conforme, Sez. 3 n. 24714 del 06/03/2025; Sez. 2, n. 47742 del 10/12/2024, non massimate). 4. In quella decisione, dopo avere ribadito le caratteristiche della categoria dell'abnormità, nel riprendere le argomentazioni già espresse nella sentenza Manca in ordine alla problematica della ritualità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01), le Sezioni Unite hanno valorizzato la distinzione tra la citazione a giudizio valida con rapporto processuale correttamente instaurato e semplice necessità di ricitare l'imputato, e la ricorrenza di invalidità e carenze incidenti sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale. In particolare, ad avviso delle Sezioni Unite "il regresso del procedimento è atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere (restituzione degli atti nei casi ex art. 552, comma 3, cod. proc. pen., allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica); invece, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M., ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione". Secondo le Sezioni Unite, la corretta applicazione dei principi processuali relativi ai rapporti tra giudice e pubblico ministero "impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". L'abnormità funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo deve perciò essere "limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". 4 Per le Sezioni Unite, quindi, la regressione del procedimento, conseguente a un errato provvedimento del giudice, non integra necessariamente un caso di abnormità, come nel caso in cui l'atto del giudice sia espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento; in tal caso, "si è in presenza di un regresso 'consentito', anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. 5. Principi del genere, ad avviso del Collegio, sono da confermare anche all'esito dell'introduzione, nel sistema processuale, dell'art. 554-bis cod. proc. pen., contenente le disposizioni in materia di udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, celebrata in camera di consiglio con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore, ii cui comma 2 prevede che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità». A differenza di quanto ritenuto dalla decisione indicata dal ricorrente (ossia Sez. 4 n. 326 dell'11/12/2025, dep. 2026, peraltro non in termini, perché si riferisce al diverso caso in cui il giudice, all'udienza predibattimentale, in esito all'accertamento dell'omessa citazione della persona offesa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a tale adempimento, in luogo di procedere all'effettuazione della relativa notifica), deve ritenersi che la norma di nuovo conio, per i profili qui di interesse, non abbia inciso sui rapporti tra giudice e pubblico ministero;
invero, anche in tal caso, il giudice non può sanare un'eventuale nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, che rimane di competenza del pubblico ministero. Di conseguenza, ove il giudice dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della ritenuta invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, la regressione del procedimento non è indicativa di un'abnormità, per l'evidente ragione, già messa in luce dalle Sezioni Unite ON, che, anche nella vigenza dell'art. 544-bis cod. proc. pen., la retrocessione del procedimento non è conseguente a un atto compiuto in carenza di potere. Invero, lo scorretto esercizio di un potere attribuito al giudice sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme. 6. Nel caso in esame, il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento, sia pure fondato su un'errata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, è perciò illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo 5 di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, non sussistendo alcun impedimento per il pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini agli indagati. 7. Per i motivi sin qui indicati, non sussistendo alcuna abnormità, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di TT per l'ulteriore corso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11801 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di TT, nel corso del processo a carico di CA DÀ LL e di RI TA SC, ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, per l'effetto, del decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di TT ha proposto ricorso per cassazione deducendone l'abnormità. Premette il ricorrente che l'avviso di conclusione delle indagini è stato ritualmente notificato agli imputati ai sensi dell'art. 161, comma 01, cod. proc. pen., ossia mediante consegna al difensore di fiducia;
di conseguenza, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da abnormità in quanto, erroneamente dichiarando la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si è realizzata una indebita regressione del procedimento, che ha prodotto una stasi non altrimenti rimediabile, posto che detto avviso è stato regolarmente notificato agli interessati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, non rientrando l'ordinanza impugnata nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima, a fronte di provvedimenti non impugnabili, il ricorso a questa Corte. 2. In via preliminare, in relazione al concetto di abnormità, devono richiamarsi i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenze n. 10728 del 16112/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così precisato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la 2 stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ciò premesso in via generale, si è tuttavia rimarcata nel tempo la necessità di interpretare restrittivamente il concetto di abnormità per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, per cui in tal senso si è chiarito che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, essendosi altresì precisato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. Ne consegue che la categoria dell'abnormità, proprio in ragione della sua eccezionalità e della sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen., è riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l'ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l'atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza e avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. 3. Con specifico riferimento alla questione qui al vaglio, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite ON, le quali, intervenendo in una vicenda identica a quella in esame, hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in 3 proc. ON e altro, Rv. 243590 - 01; di recente, in senso conforme, Sez. 3 n. 24714 del 06/03/2025; Sez. 2, n. 47742 del 10/12/2024, non massimate). 4. In quella decisione, dopo avere ribadito le caratteristiche della categoria dell'abnormità, nel riprendere le argomentazioni già espresse nella sentenza Manca in ordine alla problematica della ritualità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01), le Sezioni Unite hanno valorizzato la distinzione tra la citazione a giudizio valida con rapporto processuale correttamente instaurato e semplice necessità di ricitare l'imputato, e la ricorrenza di invalidità e carenze incidenti sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale. In particolare, ad avviso delle Sezioni Unite "il regresso del procedimento è atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere (restituzione degli atti nei casi ex art. 552, comma 3, cod. proc. pen., allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica); invece, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M., ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione". Secondo le Sezioni Unite, la corretta applicazione dei principi processuali relativi ai rapporti tra giudice e pubblico ministero "impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". L'abnormità funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo deve perciò essere "limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". 4 Per le Sezioni Unite, quindi, la regressione del procedimento, conseguente a un errato provvedimento del giudice, non integra necessariamente un caso di abnormità, come nel caso in cui l'atto del giudice sia espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento; in tal caso, "si è in presenza di un regresso 'consentito', anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. 5. Principi del genere, ad avviso del Collegio, sono da confermare anche all'esito dell'introduzione, nel sistema processuale, dell'art. 554-bis cod. proc. pen., contenente le disposizioni in materia di udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, celebrata in camera di consiglio con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore, ii cui comma 2 prevede che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità». A differenza di quanto ritenuto dalla decisione indicata dal ricorrente (ossia Sez. 4 n. 326 dell'11/12/2025, dep. 2026, peraltro non in termini, perché si riferisce al diverso caso in cui il giudice, all'udienza predibattimentale, in esito all'accertamento dell'omessa citazione della persona offesa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a tale adempimento, in luogo di procedere all'effettuazione della relativa notifica), deve ritenersi che la norma di nuovo conio, per i profili qui di interesse, non abbia inciso sui rapporti tra giudice e pubblico ministero;
invero, anche in tal caso, il giudice non può sanare un'eventuale nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, che rimane di competenza del pubblico ministero. Di conseguenza, ove il giudice dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio a causa della ritenuta invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, la regressione del procedimento non è indicativa di un'abnormità, per l'evidente ragione, già messa in luce dalle Sezioni Unite ON, che, anche nella vigenza dell'art. 544-bis cod. proc. pen., la retrocessione del procedimento non è conseguente a un atto compiuto in carenza di potere. Invero, lo scorretto esercizio di un potere attribuito al giudice sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme. 6. Nel caso in esame, il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento, sia pure fondato su un'errata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, è perciò illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo 5 di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, non sussistendo alcun impedimento per il pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini agli indagati. 7. Per i motivi sin qui indicati, non sussistendo alcuna abnormità, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25/02/2026.