Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11801
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Abnormità dell'ordinanza del Tribunale di TT

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non rientri nella categoria degli atti abnormi, la quale sola legittima il ricorso per cassazione avverso provvedimenti non impugnabili. Ha richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di abnormità, precisando che l'atto può essere dichiarato abnorme solo se affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità, non sia altrimenti impugnabile e non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile. Nel caso specifico, ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dichiara erroneamente la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., poiché tale provvedimento rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta una regressione 'consentita', anche se basata su un presupposto errato. Ha inoltre evidenziato che l'art. 554-bis cod. proc. pen. non ha inciso su tali rapporti, e che lo scorretto esercizio di un potere attribuito al giudice sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme. Nel caso di specie, il provvedimento, sebbene illegittimo, non è abnorme perché non avulso dal sistema e non pregiudica lo sviluppo del processo, potendo il P.M. rinnovare la notifica dell'avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 11801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11801
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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