Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6142
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Sentenza 27 aprile 2001

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Le pensioni godute dallo stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale pensione diretta e l'altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte. Ne consegue che, in caso di riconoscimento della integrazione al minimo della pensione per cui questo beneficio effettivamente spetti, in base all'art. 6, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, non è esclusa la possibile operatività delle norme limitative della ripetizione, quali l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e l'art. 1, comma duecentosessantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento alle somme che siano state erroneamente corrisposte a titolo di integrazione (anche per gli stessi periodi) su un'altra pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6142
    Data del deposito : 27 aprile 2001

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