Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5452
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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L'accertamento in concreto da parte della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie se una determinata condotta posta in essere da un professionista integri o meno la violazione di un precetto deontologico costituisce una valutazione di fatto come tale non censurabile in sede di legittimità (la S.C. ha affermato il principio in un caso in cui si era ritenuto violato il precetto deontologico circa le modalità con le quali i sanitari devono esercitare la professione con riferimento all'esercizio della professione di odontoiatra negli stessi locali ove era da altri esercitata l'attività di odontotecnico)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5452
    Data del deposito : 4 giugno 1999

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