Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
L'accertamento in concreto da parte della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie se una determinata condotta posta in essere da un professionista integri o meno la violazione di un precetto deontologico costituisce una valutazione di fatto come tale non censurabile in sede di legittimità (la S.C. ha affermato il principio in un caso in cui si era ritenuto violato il precetto deontologico circa le modalità con le quali i sanitari devono esercitare la professione con riferimento all'esercizio della professione di odontoiatra negli stessi locali ove era da altri esercitata l'attività di odontotecnico)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1999, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi F. DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Ronciglione n.3, presso l'avv. Fabio Gullotta, difeso dall'avv. Francesco Terzi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministro della Sanità Ordine Provinciale di Cosenza dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie - Ministero della Sanità
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 154 dell'11 giugno- 23 settembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Francesco Terzi per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera 22 luglio 1993 l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cosenza irrogava al dott. RC LU, iscritto nell'albo degli odontoiatri, la sanzione disciplinare della censura, per avere aperto uno studio dentistico al primo piano di un fabbricato sito in Cosenza, via degli Stati n. 30 ove era contestualmente ubicato il laboratorio di un odontotecnico.
Gravata tale delibera innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie questa, con decisione in data 11 giugno - 23 settembre 1997 rigettava l'impugnazione, tenuto presente che l'addebito contestato, per il quale era stato adottato il provvedimento disciplinare, riguarda la violazione del principio della indipendenza, del decoro e della dignità professionale, derivante dal mantenere il proprio studio professionale negli stessi locali ove era ubicato il laboratorio di un odontotecnico e questo fatto - sostanzialmente ammesso dal ricorrente - concretizzava la violazione deontologica commessa dall' inquisito. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso RC LU, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministro della Sanità, dell'Ordine provinciale di Cosenza dei medici chirurghi e degli odontoiatri, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza e della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva con la pronuncia in questa sede gravata la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha rigettato il ricorso proposto da RC LU avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cosenza che aveva inflitto allo stesso la sanzione della censura per violazione della norma deontologica costituita principio della indipendenza, del decoro e della dignità professionale, leso dalla circostanza che lo RC manteneva il proprio studio professionale negli stessi locali ove era ubicato il laboratorio di un odontotecnico.
2. Con l'unico motivo il ricorrente censura tale statuizione denunciando:
2. 1. "incongruità e illogicità della motivazione, caratterizzata dalla genericità e dall'assunto e dalla mancata enunciazione dei precetti giuridici violati";
2. 2. "contraddittorietà tra i presupposti motivi e la realtà fattuale riveniente ex actis";
2. 3. "violazione degli artt. 1175 - 1375 c.c. e art. 97 cost.";
2. 4. "illegittimità per errata e generica indicazione normativa e falsa applicazione di legge".
3. Il proposto ricorso non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Afferma - in primis - parte ricorrente che il ricorso innanzi alla S.C. contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è possibile non solo per questioni di giurisdizione (ai sensi dell'art. 19, d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233) ma anche per violazione di legge, ex art.111 cost. e - quindi - "pure per denunciare incongruità od illogicità della motivazione, così recuperando alla griglia di controllo giudiziario la iniquità di atti provenienti da un organo di giurisdizione speciale, che hanno peraltro natura sanzionatoria e non regolamentare".
L'assunto non può trovare accoglimento.
Seppure le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili per cassazione non solo per motivi di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., come originariamente previsto dall'art. 19 d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, ma anche ai sensi dell'art. 111 cost., tale ultimo ricorso, essendo ammesso soltanto per violazione di legge, non può estendersi alla deduzione di vizi di motivazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 15 giugno 1994, n. 5789). Deve ribadirsi, pertanto, in conclusione sul punto - in termini opposti rispetto a quanto invocato dal ricorrente e in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che qualora un provvedimento - emesso dall'a.g.o. o da un giudice speciale - è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. eventuali vizi di motivazione sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cassazione, solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata (Cass., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 764. Sempre nello stesso senso, tra le tantissime, Cass., 6 maggio 1998, n. 4548). 3. 2. Pacifico, pertanto, che il ricorso straordinario per cassazione ha un ambito più limitato di quello previsto dal codice di rito, poiché la disposizione di cui all'art. 111 cost., nel sanzionare la totale assenza di motivazione (ovvero la motivazione soltanto apparente) di un provvedimento giurisdizionale, non ne consente, per converso, l'impugnazione sotto il profilo della mera carenza o contraddittorietà della motivazione stessa (Cass., 10 aprile 1998, n. 3719) è palese che i primi due profili del ricorso [sopra riassunti sub 2. 1. e 2. 2.] sono inammissibili. Con gli stessi, infatti, il ricorrente, lungi dal prospettare che la pronuncia impugnata è priva di qualsiasi motivazione o che questa - pur se presente - non è dotata di congruenza logica, si limita a denunciare [presunti] vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato le emergenze di causa in modo difforme, rispetto alle aspettative di esso concludente. 3. 3. Quanto alla censura sopra riportata sub 2. 3., con la stessa il ricorrente prima facie denuncia la violazione degli artt. 1175 [secondo cui "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza"] e 1375 [in forza del quale "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"] c.c., nonché dell'art. 97 [sull'organizzazione ed il funzionamento dei pubblici uffici] cost. Dall'esposizione del motivo - peraltro - si ricava che il ricorrente, ben lungi dal dolersi che la pronuncia in questa sede gravata abbia, in qualche modo, violato o falsamente interpretato le richiamate disposizioni normative, censura, in realtà, detta decisione sotto due diversi profili.
Si assume, infatti, da un lato, che come diffuso nella pratica e ritenuto corretto anche in sede giurisdizionale, è perfettamente legittima la presenza in studi odontoiatri di odontotecnici, eventualmente in rapporto di società con i primi, dall'altro, che - comunque - nella specie non esisteva, in concreto, quella commistione tra l'attività professionale dell' odontoiatra e quella dell'odontotecnico, supposta dalla Commissione centrale sulla base di una erronea valutazione delle risultanze di causa. La censura deve disattendersi, sotto entrambi i profili in cui si articola.
3. 3. 1. Quanto al primo profilo, si evidenzia che allo RC è stata inflitta la sanzione disciplinare della "censura" per violazione del principio, deontologico, dell'indipendenza, del decoro e della dignità professionale, compromesso dalla circostanza che lo stesso, odontoiatra, esercitava la propria attività professionale negli stessi locali ove è ubicato il laboratorio di un odontotecnico, cioè di un artigiano.
Deriva da quanto sopra - a giudizio di questo collegio - la inammissibilità della deduzione fatta propria dal ricorrente, ove la si interpreti come una denuncia della illegittimità - o della non congruità - della norma deontologica violata.
Come noto, infatti, le regole deontologiche poste dagli Ordini professionali producono effetti nell'ordinamento generale mediante richiamo da parte di quest'ultimo e sono soggette al controllo giurisdizionale solo in quanto violino precetti costituzionali o inderogabili, o principi generali dell'ordinamento e in quanto abbiano ad incidere su oggetti estranei alla deontologia professionale (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 1997, n. 122). Poiché, per contro, non pare che l'obbligo posto a carico degli esercenti la professione sanitaria di esercitare questa in regime di indipendenza, con decoro e con dignità, urti contro alcun principio costituzionale o generale è palese, sotto tale profilo, l'infondatezza della censura in esame.
Nè è rilevante - al fine del decidere, e di ritenere inapplicabile la norma deontologica invocata dalla Commissione - la esistenza in concreto di studi "associati" tra odontotecnici e odontoiatri, e la circostanza che in qualche occasione sia stato affermato che un eventuale rapporto di collaborazione tra odontoiatri e odontotecnici dà luogo ad una società di fatto (in particolare, Trib. Milano 15 aprile 1991).
È sufficiente, al riguardo, considerare che il primo assunto si risolve in una mera asserzione difensiva, che non solo non risulta sviluppata nel giudizio innanzi alla Commissione centrale, ma che appare anche sfornita di qualsiasi prova (anche considerato che la circostanza invocata non costituisce, certamente, una "nozione di fatto" che rientra nella comune esperienza, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c.). Quanto al secondo lo stesso non è affatto pertinente al fine del decidere, atteso che nella ricordata pronuncia del Tribunale di Milano l'oggetto del contendere era non la liceità, sul piano della deontologia professionale, di un accordo di stretta collaborazione tra un odontoiatra e un odontotecnico, ma la qualificazione, civilistica, di un siffatto accordo, del tutto prescindendo, pertanto, dai suoi profili disciplinari.
Contemporaneamente, l'accertamento - in concreto - se una determinata condotta posta in essere da un professionista [nella specie esercizio della professione di odontoiatra negli stessi locali ove è esercitata, da altri, l'attività di odontotecnico], integri, o meno, la violazione di un determinato precetto deontologico [nella specie il richiamato principio circa le modalità con le quali i sanitari devono esercitare la professione] costituisce, a giudizio di questa Corte, una valutazione di fatto, come tale non suscettibile di sindacato in questa sede (cfr., Cass., sez. un., 26 marzo 1997, n. 2661). 3. 3. 2. Quanto al secondo profilo, con lo stesso il ricorrente deduce che - in realtà - contrariamente a quanto ritenuto dall'Ordine Provinciale e dalla Commissione Centrale, esso concludente svolgeva la propria attività in un appartamento diverso da quello nel quale era insediato lo studio di un odontotecnico e facevano - pertanto - difetto i presupposti in fatto della infrazione disciplinare contestata sulla base dello "stravolgimento delle circostanze di fatto" e della "falsa rappresentazione" dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria.
Come anticipato la deduzione è inammissibile, attesi i limiti del giudizio di cassazione allorché il provvedimento di un giudice speciale (quale è la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 1988, n. 3032) è censurato ex art. 111 cost. Come già precisato sopra, infatti, in una tale evenienza può dedursi una vizio della motivazione, della sentenza impugnata, solo allorché si deduca che questa è inesistente o apparente (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 15 giugno 1994, n. 5789) e non come si invoca nella specie allorché si lamenta una non convincente lettura delle risultanze di causa. 3. 4. Da ultimo il ricorrente denuncia, ancora, come premesso, la "illegittimità [della pronunzia impugnata] per errata e generica indicazione normativa e falsa applicazione di legge". Anche sotto tale profilo il ricorso deve rigettarsi, tenuto presente che nella parte motiva del ricorso questo aspetto del "motivo" non risulta in qualche modo approfondito o illustrato.
Anche a prescindere da quanto precede, in ogni modo, nella pronuncia gravata non si rinviene la denunciata violazione di legge, atteso che la stessa, dopo avere precisato quale fosse la "condotta" addebitata allo RC, ha espressamente indicato la norma deontologica violata con tale comportamento.
4. In conclusione, risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di lite, atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, in questa fase.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 5 febbraio 1999. il Consigliere relatore est.
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.